Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.4 medicina preventiva, servizi territoriali e extraospedalieri |
Data: | 17/09/1984 |
Numero: | 56 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). La Regione, al fine di favorire il miglioramento della funzionalità, dell'efficienza e della qualità della rete dei presidi sanitari pubblici nel territorio regionale, concorre con [...] |
Art. 2. (Procedure per il finanziamento). Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comitati di gestione delle unità sanitarie locali interessate presentano alla Giunta [...] |
Art. 3. (Progetti esecutivi). Entro tre mesi dall'inoltro formale del provvedimento di cui al precedente articolo 2, secondo comma, le unità sanitarie locali presentano alla Giunta regionale i progetti [...] |
Art. 4. (Erogazione dei finanziamenti). Il Presidente della Giunta regionale, previo parere dell'organo tecnico-consultivo previsto dalla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, approva i progetti esecutivi [...] |
Art. 5. (Interventi relativi all'anno 1984). In deroga alle modalità previste dal precedente articolo 2, primo e secondo comma, la somma di L. 50.000 milioni stanziata per l'anno 1984 a norma del successivo [...] |
Art. 6. (Esecuzione delle opere). 1. La Giunta regionale, tenuto conto dell'urgenza, in relazione alla particolare natura od entità dell'intervento oppure a situazioni di difficoltà tecniche e/o operative, [...] |
Art. 7. (Norma finanziaria) Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 50.000 milioni per l'anno 1984, di L. 35.000 milioni per l'anno 1985 e di L. 65.000 milioni per l'anno 1986. |
Art. 8. (Dichiarazione di urgenza). La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della [...] |
§ 5.4.9 - L.R. 17 settembre 1984, n. 56. - Interventi urgenti regionali per
la ristrutturazione dei presidi sanitari.
(B.U. 29 settembre 1984, n. 27).
Art. 1. (Finalità). La Regione, al fine di favorire il miglioramento della funzionalità, dell'efficienza e della qualità della rete dei presidi sanitari pubblici nel territorio regionale, concorre con proprie risorse finanziarie, fino al limite della somma complessiva di L. 150.000 milioni, ripartita negli anni 1984; 1985 e 1986 secondo quanto previsto nel successivo articolo 7 con le modalità di cui alla presente legge ed in deroga alle disposizioni della
La somma di cui al precedente comma è destinata alla realizzazione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione e di rinnovo del patrimonio edilizio e tecnologico esistente, nonché alla costruzione di nuove strutture sanitarie ed al completamento di quelle in corso o già esistenti, indispensabili per esigenze della collettività, da attuare nella città di Roma e negli altri comuni capoluoghi di provincia nonché nelle aree territoriali a maggiore concentrazione demografica e/o in fase di crescente sviluppo, con particolare riguardo ai servizi di radiologia e di analisi, ai gruppi operatori, ai servizi generali ed agli impianti tecnologici.
Art. 2. (Procedure per il finanziamento). Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comitati di gestione delle unità sanitarie locali interessate presentano alla Giunta regionale apposita richiesta di finanziamento per la realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo 1, corredata di una dettagliata relazione tecnico-sanitaria. Le richieste delle unità sanitarie locali comprese nel territorio del comune di Roma sono trasmesse, per il tramite del comune stesso, che provvede al relativo coordinamento.
Entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto al comma precedente, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente per la sanità, nonché il comitato tecnico-scientifico per la programmazione socio-sanitaria regionale e l'osservatorio epidemiologico regionale, provvede, sulla base delle richieste pervenute, previa verifica della loro conformità alle finalità di cui al precedente articolo 1, a ripartire tra le unità sanitarie locali la somma disponibile, distintamente per gli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986, con indicazione dei presidi sanitari destinatari e con specificazione degli interventi ammessi a finanziamento. Il comitato tecnico-scientifico per la programmazione socio- sanitaria regionale e l'osservatorio epidemiologico regionale devono comunque esprimere il parere entro quindici giorni dalla richiesta, decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale può adottare il provvedimento deliberativo soltanto sulla base del parere della citata Commissione consiliare permanente.
In relazione ai finanziamenti di cui alla presente legge attribuiti per l'esercizio finanziario 1984, le unità sanitarie locali provvedono alle necessarie variazioni del bilancio di previsione concernente l'esercizio stesso.
I finanziamenti attribuiti per gli esercizi finanziari 1985 e 1986 sono iscritti dalle unità sanitarie locali nei corrispondenti bilanci di previsione.
Art. 3. (Progetti esecutivi). Entro tre mesi dall'inoltro formale del provvedimento di cui al precedente articolo 2, secondo comma, le unità sanitarie locali presentano alla Giunta regionale i progetti esecutivi dei lavori ammessi a finanziamento.
Qualora entro il termine di cui al precedente comma l'unità sanitaria locale non presenti i progetti esecutivi, la Regione esercita il potere sostitutivo nei modi e con le forme stabilite dalla
Art. 4. (Erogazione dei finanziamenti). Il Presidente della Giunta regionale, previo parere dell'organo tecnico-consultivo previsto dalla
Salvo quanto previsto al successivo articolo 5 con il provvedimento di cui al precedente comma è disposta l'erogazione alla unità sanitaria locale del 25 per cento della spesa complessiva ammessa al finanziamento regionale. La restante somma è corrisposta all'unità sanitaria locale in relazione all'avanzamento dei lavori anche mediante anticipazioni che tengono conto dei tempi entro i quali debbono essere effettuati i pagamenti. Le unità sanitarie locali provvedono alla consegna dei lavori entro tre mesi dalla data di inoltro formale del provvedimento di cui al primo comma del presente articolo.
Per gli appalti e contratti relativi ad opere e lavori di edilizia ospedaliera si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali vigenti in materia di opere pubbliche, anche in deroga a quanto previsto nel titolo VI della
Art. 5. (Interventi relativi all'anno 1984). In deroga alle modalità previste dal precedente articolo 2, primo e secondo comma, la somma di L. 50.000 milioni stanziata per l'anno 1984 a norma del successivo articolo 7, è utilizzata dalla Giunta regionale per le seguenti finalità:
a) quanto a L. 21.600 milioni per la realizzazione degli interventi sottoelencati:
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U.S.L. Milioni Finalità |
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RM/1 1.000 Per adeguamento a norma degli impianti |
tecnologici dei presidi sanitari |
RM/2 1.000 Per adeguamento a norma degli impianti |
tecnologici dei presidi sanitari |
RM/3 1.250 Per finanziare il progetto di ampliamento |
dell'istituto di neuropsichiatria |
dell'istituto di neuropsichiatria infantile |
in località via dei Reti e via dei Piceni |
RM/4 100 Per completamento lavori per l'apertura dei |
centri socio-sanitari di base |
RM/5 200 Per ristrutturazioni ed adeguamento a |
norma degli impianti tecnologici di alcuni |
presidi sanitari |
RM/7 200 Per ristrutturazioni ed adeguamento a |
norma degli impianti tecnologici di alcuni |
presidi sanitari |
RM/8 120 Per adeguamento a norma degli impianti |
tecnologici di alcuni presidi sanitari |
RM/9 1.000 Per adeguamento a norma degli impianti |
tecnologici dei presidi sanitari ed inizio |
lavori per ristrutturazione del |
dipartimento d'emergenza |
RM/10 450 Per ristrutturazione, adeguamento a norma |
degli impianti tecnologici e realizzazione |
dell'impianto di depurazione del |
laboratorio di igiene e profilassi |
RM/12 3.500 Per completamento nuova ala ospedale |
S. Eugenio |
RM/13 4.000 Per completamento ospedale di Ostia |
RM/16 3.000 Per completamento padiglione ortopedico e |
centro di rianimazione |
RM/18 770 Per completamento lavori poliambulatorio di |
Valle Aurelia |
RM/19 600 Per completamento delle ristrutturazioni ed |
adeguamenti a norma dei gruppi operatori |
RM/29 500 Per realizzazione della cucina |
centralizzata presso la nuova ala |
ospedaliera dell'ospedale di Frascati |
RM/32 500 Per completamento lavori del nuovo |
gruppo operatorio dell'ospedale di Marino |
VT/1 500 Per adeguamento impianti tecnologici |
ospedale di Tarquinia |
VT/4 260 Per adeguamento impianti tecnologici |
dell'ospedale di Ronciglione |
RI/1 500 Per ristrutturazioni ed adeguamenti a |
norma degli impianti tecnologici |
dell'ospedale di Rieti |
LT/3 500 Per adeguamento a norma degli impianti |
tecnologici dell'ospedale di Latina |
LT/6 500 Per ristrutturazione dell'impianto fognante |
e completamento del gruppo operatorio |
dell'ospedale di Formia ed adeguamento a |
norma dei presidi ospedalieri del |
comprensorio |
FR/10 1.150 Per realizzazione della sistemazione dei |
servizi di cucina, lavanderia ed |
emodialisi, nonché per i collegamenti |
verticali |
---------- |
Totale 21.600 |
b) quanto alla restante somma di L. 28.400 milioni per la realizzazione degli interventi che saranno individuati dalla Giunta medesima, sentita la Commissione consiliare permanente per la sanità, tra quelli urgenti ed indilazionabili resisi necessari ai fini della funzionalità ed efficienza del patrimonio edilizio e tecnologico esistente, con priorità per i lavori di adeguamento del patrimonio stesso alla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti e delle attrezzature.
Art. 6. (Esecuzione delle opere). 1. La Giunta regionale, tenuto conto dell'urgenza, in relazione alla particolare natura od entità dell'intervento oppure a situazioni di difficoltà tecniche e/o operative, può disporre, sentito il parere delle Commissioni consiliari permanenti competenti, che l'esecuzione di specifici interventi, accorpati in un programma articolato interessante più strutture o più presidi sanitari, comprese le progettazioni e l'eventuale acquisizione di aree, sia affidata con appalti-concorso o in concessione a società, imprese di costruzione o loro consorzi ed associazioni temporanee di imprese, idonee sotto il profilo tecnico ed imprenditoriale.
2. Qualora l'esecuzione degli interventi sia andata in concessione la medesima è disciplinata da apposita convenzione da stipularsi dal Presidente della Giunta regionale in conformità alla normativa vigente.
3. La Giunta regionale può altresì avvalersi del comune di Roma per la realizzazione delle opere finanziate a norma della presente legge interessanti le unità sanitarie locali del comune e relative a specifici interventi accorpati in un programma articolato, attraverso l'istituto dell'appalto concorso o della concessione [1].
Art. 7. (Norma finanziaria) Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 50.000 milioni per l'anno 1984, di L. 35.000 milioni per l'anno 1985 e di L. 65.000 milioni per l'anno 1986.
Alla copertura finanziaria si provvede, quanto a lire 125.000 milioni mediante riduzione dei corrispondenti importi dal capitolo n. 25832 del bilancio regionale annuale 1984 e del bilancio regionale pluriennale 1984- 1986 (lettera a), elenco n. 4), allegato al bilancio di previsione 1984 e quanto a L. 25.000 milioni mediante utilizzazione dei fondi iscritti al capitolo n. 25832 (lettera a), elenco n. 4), allegato al bilancio di previsione 1983, ai sensi dell'articolo 20, quarto e quinto comma, della
In relazione a quanto previsto ai precedenti commi viene istituito il capitolo di spesa n. 13207 con la denominazione: «Spesa per attuazione finalità previste dalla legge regionale, concernente: "Interventi urgenti regionali per la ristrutturazione dei presidi ospedalieri"» nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1984 e nel bilancio pluriennale 1984/1986.
Art. 8. (Dichiarazione di urgenza). La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della