Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.5 trasporti |
Data: | 06/07/2007 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’articolo 17 della l.r. 58/1993 e successive modifiche) |
Art. 2. (Disposizioni transitorie) |
Art. 3. (Entrata in vigore) |
§ 4.5.135 - L.R. 6 luglio 2007, n. 9.
Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 (Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21) e successive modifiche.
(B.U. 10 luglio 2007, n. 19)
Art. 1. (Modifiche all’articolo 17 della
1. Il comma 2 dell’articolo 17 della
“2. Il possesso dei requisiti di idoneità fisica è soddisfatto se l’interessato non sia consumatore abituale di droghe, non faccia abuso di alcool, non risulti affetto da malattia contagiosa, da malattia mentale, da infermità o da qualsiasi malformazione o patologia tali da impedire il regolare esercizio dell’attività di conducente ovvero pregiudicare la sicurezza degli utenti. Il possesso dei citati requisiti di idoneità fisica deve essere provato mediante apposita certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 17 della
“3. Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati: a) abbiano riportato per uno o più reati, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, una o più condanne definitive a pena detentiva in misura complessivamente superiore ai due anni per reati non colposi; b) abbiano riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, condanna definitiva a pena detentiva non inferiore ad un anno per reati contro il patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria e il commercio nonché per quelli previsti dal
c) abbiano riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della
d) risultino sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla
e) abbiano riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale condanna definitiva a pena detentiva non inferiore ad un anno per i reati di cui agli articoli 581, 582, 609 bis, quater, quinquies, ed octies del codice penale.”.
3. Il comma 4 dell’articolo 17 della
“4. Per i casi indicati al comma 3, lettere a), c) ed e), il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione. Per gli altri casi indicati al comma 3 il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione o una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa ovvero non siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di conclusione della pena o delle misure di prevenzione.”.
4. Dopo il comma 5 bis dell’articolo 17 della
“5 ter. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 18, commi 2 e 3, della
Art. 2. (Disposizioni transitorie)
1. In sede di prima applicazione della presente legge:
a) le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato provvedono alla verifica della permanenza dei requisiti necessari per l’iscrizione al ruolo dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, ai sensi dell’articolo 17, comma 5 ter, della
b) le disposizioni di cui all’articolo 17, comma 3, lettera b) della
Art. 3. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.