§ 4.5.133 – L.R. 14 febbraio 2005, n. 7.
Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, concernente il trasporto pubblico non di linea, come modificata dalla legge regionale 22 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:14/02/2005
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Modifica al titolo della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, concernente il trasporto pubblico non di linea, da ultimo modificata dalla legge regionale 16 giugno 2003, n. 16).
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 1 della l.r. 58/1993, come modificato dalla l. r.16/2003).
Art. 3.  (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 58/1993).
Art. 4.  (Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 58/1993, come modificato dalla l.r. 16/2003).
Art. 5.  (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 58/1993).
Art. 6.  (Inserimento degli articoli 5 bis e 5 ter nella l.r. 58/1993).
Art. 7.  (Modifiche all’articolo 7 della l.r. 58/1993).
Art. 8.  (Modifica all’articolo 8 della l.r. 58/1993).
Art. 9.  (Inserimento dell’articolo 9 bis nella l.r. 58/1993).
Art. 10.  (Modifica all’articolo 10 della l.r. 58/1993).
Art. 11.  (Inserimento dell’articolo 13 bis nella l.r. 58/1993).
Art. 12.  (Modifiche all'articolo 17 della l.r. 58/1993).
Art. 13.  (Modifica all'articolo 19 della l.r. 58/1993 come modificato dalla l.r. 16/2003).
Art. 14.  (Modifiche all’articolo 20 della l.r. 58/1993 come modificato dalla l.r. 16/2003).
Art. 15.  (Modifica all’articolo 21 della l.r. 58/1993).
Art. 16.  (Modifiche all'articolo 22 della l.r. 58/1993).
Art. 17.  (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche).
Art. 18.  (Disposizioni transitorie).


§ 4.5.133 – L.R. 14 febbraio 2005, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, concernente il trasporto pubblico non di linea, come modificata dalla legge regionale 22 maggio 1995, n. 32 e dalla legge regionale 16 giugno 2003, n. 16. modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche. disposizione transitoria.

(B.U. 19 febbraio 2005, n. 5).

 

Art. 1. (Modifica al titolo della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, concernente il trasporto pubblico non di linea, da ultimo modificata dalla legge regionale 16 giugno 2003, n. 16).

     1. Nel titolo della l.r. 58/1993, da ultimo modificata dalla l.r. 16/2003, le parole: “l’approvazione dei regolamenti comunali relativi all’esercizio di” sono sostituite dalle seguenti: “l’esercizio del”.

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 1 della l.r. 58/1993, come modificato dalla l. r.16/2003).

     1. Il comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 58/1993 è abrogato.

     2. Al comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 58/1993 le parole da: “attribuite” a: “n. 616,” sono soppresse.

 

     Art. 3. (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 58/1993).

     1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 58/1993 le parole da: “, il prelevamento dell’utente” a: “comprensoriale” sono soppresse.

     2. Il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 58/1993 è sostituito dal seguente:

“2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 bis e dagli articoli 5 bis e 5 ter, il prelevamento dell’utente e l’inizio del servizio avvengono esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato la licenza. All’interno del suddetto territorio la prestazione del servizio è obbligatoria.”.

     3. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 58/1993 è inserito il seguente:

“2 bis. Nei comuni ove non esiste il servizio di taxi, è consentito che lo stesso possa essere reperito dal comune più prossimo e provvisto del servizio. In tal caso il prelevamento dell’utente è ammesso anche nell’ambito del territorio del comune sprovvisto del suddetto servizio.”.

 

     Art. 4. (Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 58/1993, come modificato dalla l.r. 16/2003).

     1. L’articolo 4 della l.r. 58/1993, come modificato dalla l.r.16/2003, è sostituito dal seguente:

“Art. 4. (Sanzioni amministrative).

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche, l’inosservanza da parte del titolare della licenza di taxi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 e da parte del titolare dell’autorizzazione di noleggio con conducente di quanto previsto dall’articolo 5, comma 1 e dall’articolo 10, commi 3 e 4 è punita:

a) con un mese di sospensione della licenza o dell’autorizzazione alla prima inosservanza;

b) con due mesi di sospensione della licenza o dell’autorizzazione alla seconda inosservanza;

c) con tre mesi di sospensione della licenza o dell’autorizzazione alla terza inosservanza;

d) con la cancellazione dal ruolo di cui all’articolo 16 e la sospensione della licenza o dell'autorizzazione fino alla eventuale reiscrizione al ruolo stesso ai sensi del comma 3 del presente articolo alla quarta inosservanza, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3 bis.

2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del d.lgs. 285/1992 e successive modifiche, l’inosservanza da parte del sostituto alla guida o del collaboratore di cui all’articolo 9 di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, dall’articolo 5 e dall’articolo 10, commi 3 e 4 è punita:

a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 16 alla prima inosservanza;

b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 16 alla seconda inosservanza;

c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 16 alla terza inosservanza;

d) con la cancellazione dal ruolo di cui all’articolo 16 alla quarta inosservanza.

3. La cancellazione dal ruolo di cui all’articolo 16 non preclude la eventuale reiscrizione purché sussistano tutti i requisiti previsti dall’articolo 17, ivi compreso l’obbligo di ripetere l’esame, non prima di due anni, di cui al medesimo articolo 17, comma 1, lettera h).

4. Le sanzioni relative alla sospensione della licenza o dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio sono applicate dal comune che ha rilasciato la licenza o l’autorizzazione. Le sanzioni relative alla sospensione ovvero alla cancellazione dal ruolo sono applicate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ove il trasgressore risulta essere iscritto. Le sanzioni di cui agli articoli 85 e 86 del d.lgs. 285/1992 e successive modifiche sono applicate dall’autorità competente.

5. Fermo restando quanto disposto dal d.lgs. 285/1992 e successive modifiche relativamente alle sanzioni ivi previste, il procedimento per l’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche.”.

 

     Art. 5. (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 58/1993).

     1. Il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 58/1993 è sostituito dal seguente:

“1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 bis e dagli articoli 5 bis e 5 ter, il prelevamento dell’utente e l’inizio del servizio avvengono esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Lo stazionamento dei mezzi è effettuato all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.”.

     2. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 58/1993 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Nei comuni ove non esiste il servizio di noleggio con conducente, è consentito che lo stesso possa essere reperito dal comune più prossimo e provvisto del servizio. In tal caso il prelevamento dell’utente è ammesso anche nell’ambito del territorio del comune sprovvisto del suddetto servizio.”.

 

     Art. 6. (Inserimento degli articoli 5 bis e 5 ter nella l.r. 58/1993).

     1. Dopo l’articolo 5 della l.r. 58/1993 sono inseriti i seguenti:

“Art. 5 bis. (Collegamenti con porti e aeroporti).

1. Per i collegamenti con i porti e gli aeroporti, aperti al traffico civile, sono autorizzati ad effettuare servizio di taxi e di noleggio con conducente i titolari di licenze e autorizzazioni, rilasciate dal comune capoluogo di Regione, nonché dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale i porti e gli aeroporti ricadono. I comuni interessati, d’intesa, disciplinano le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di licenze e autorizzazioni che ciascun comune può rilasciare proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale, nonché, limitatamente al servizio di taxi, le tariffe.

Art. 5 ter. (Contratti con enti pubblici e privati).

1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, in relazione al servizio di taxi e al servizio di noleggio con conducente prestati in esecuzione di contratti stipulati con enti pubblici e privati per far fronte alle relative esigenze, disciplina i casi in cui il prelevamento dell’utente è ammesso anche nell’ambito del territorio di comuni diversi dal comune che ha rilasciato la licenza e l’autorizzazione purché il contratto sia stipulato con i titolari muniti di licenza e di autorizzazione nei comuni ove hanno sede gli enti stessi.”.

 

     Art. 7. (Modifiche all’articolo 7 della l.r. 58/1993).

     1. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 58/1993 le parole da: "Non è ammesso" a: "eserciti con natanti." sono sostituite dalle seguenti: "Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti.".

     2. Il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 58/1993 è sostituito dal seguente:

"3. Per conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e per esercitare il servizio stesso è obbligatoria la disponibilità, nell'ambito del comune preposto al rilascio dell'autorizzazione stessa, di una rimessa o di un pontile di attracco presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza.".

 

     Art. 8. (Modifica all’articolo 8 della l.r. 58/1993).

     1. Dopo il comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 58/1993 è aggiunto il seguente:

“3 bis. In caso di cancellazione dal ruolo ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera d), la licenza o l’autorizzazione può essere trasferita soltanto ad uno dei membri o degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare della stessa licenza o autorizzazione, qualora in possesso dei requisiti prescritti.”.

 

     Art. 9. (Inserimento dell’articolo 9 bis nella l.r. 58/1993).

     1. Dopo l’articolo 9 della l.r. 58/1993 è inserito il seguente:

“Art. 9 bis. (Noleggio con conducente. Collaboratori e lavoratori dipendenti).

1. I soggetti titolari di autorizzazioni per l’esercizio di servizi di noleggio con conducente, qualora si avvalgano di collaboratori o di lavoratori dipendenti, sono tenuti ad istituire un registro che contenga l’elenco nominativo nonché la forma di rapporto di lavoro istituito.

2. Ai lavoratori dipendenti deve essere garantito il trattamento economico e normativo dei contratti collettivi nazionali e territoriali vigenti, nonché i relativi trattamenti previdenziali.

3. Per i collaboratori deve essere esplicitata la normativa di riferimento, nonché l’ammontare della retribuzione ed il relativo trattamento previdenziale e/o fiscale.

4. Ai collaboratori ed ai lavoratori dipendenti deve essere fornita una certificazione che attesti la propria condizione da esibire a richiesta delle autorità competenti anche in materia di circolazione.

5. Qualora tale certificazione non possa essere esibita o risulti difforme, i titolari dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente perdono il titolo di iscrizione al ruolo di cui all’articolo 16.”.

 

     Art. 10. (Modifica all’articolo 10 della l.r. 58/1993).

     1. Il comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 58/1993 è sostituito dal seguente:

“2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 bis, dall'articolo 5, comma 1 bis, dall’articolo 5 bis e dall’articolo 5 ter, il prelevamento dell’utente e l’inizio del servizio avvengono esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato la licenza o l’autorizzazione e sono effettuati verso qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni al di fuori del territorio comunale.”.

 

     Art. 11. (Inserimento dell’articolo 13 bis nella l.r. 58/1993).

     1. Dopo l’articolo 13 della l.r. 58/1993 è inserito il seguente:

“Art. 13 bis. (Criteri per la determinazione del fabbisogno locale dei servizi di taxi e di noleggio con conducente).

1. La provincia determina i criteri cui devono attenersi i comuni per calcolare il fabbisogno locale dei servizi di taxi e di noleggio con conducente e per stabilire, nei regolamenti di cui all'articolo 14, il numero dei veicoli e dei natanti necessari per l'espletamento dei servizi stessi.

2. I criteri di cui al comma 1 prendono in considerazione, in particolare:

a) la popolazione residente;

b) l'estensione territoriale;

c) l'intensità dei flussi turistici;

d) la presenza di case di cura, di soggiorno, di poli generatori di mobilità;

e) l'offerta di altri servizi pubblici di trasporto;

f) il numero delle licenze e delle autorizzazioni già rilasciate.

3. La provincia provvede agli adempimenti di cui al comma 1 previa consultazione, nell’ambito di un’apposita conferenza istruttoria, dei comuni e delle rappresentanze delle categorie interessate.

4. I comuni:

a) adeguano i regolamenti previsti dall’articolo 14 entro novanta giorni dalla data di determinazione o di successiva modifica da parte della provincia di appartenenza dei criteri di cui al comma 1;

b) inviano i regolamenti alla provincia di appartenenza entro trenta giorni dall’adeguamento.”.

 

     Art. 12. (Modifiche all'articolo 17 della l.r. 58/1993).

     1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 58/1993 è abrogata.

     2. Dopo il comma 5 dell'articolo 17 della l.r. 58/1993 è aggiunto il seguente:

"5 bis. Il venir meno di uno o più dei requisiti di cui al comma 1 nonché le sanzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera d) comportano la cancellazione dal ruolo.".

 

     Art. 13. (Modifica all'articolo 19 della l.r. 58/1993 come modificato dalla l.r. 16/2003).

     1. Al comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 58/1993 le parole da: "l'esame deve tendere" a: "conoscenza della lingua italiana." sono sostituite dalla seguente lettera:

"d bis) conoscenza geografica e toponomastica relativa al territorio provinciale.".

 

     Art. 14. (Modifiche all’articolo 20 della l.r. 58/1993 come modificato dalla l.r. 16/2003).

     1. L’articolo 20 della l.r. 58/1993, come modificato dalla l.r. 16/2003, è sostituito dal seguente:

“Art. 20. (Commissioni provinciali per l’accertamento dei requisiti di idoneità per l’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli e natanti).

1. Le commissioni per l’accertamento dei requisiti di idoneità per l’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli e natanti, di cui all’articolo 6, comma 3, della l. 21/1992, sono costituite dalle province.”.

 

     Art. 15. (Modifica all’articolo 21 della l.r. 58/1993).

     1. Al comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 58/1993 la parola: “regionale” è soppressa.

 

     Art. 16. (Modifiche all'articolo 22 della l.r. 58/1993).

     1. Al comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 58/1993 la parola: “regionale” è sostituita dalle seguenti: “di cui all’articolo 20”.

     2. Al comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 58/1993 la parola: "orale" è soppressa.

     3. Al comma 6 dell'articolo 22 della l.r. 58/1993 dopo le parole: "su domanda dell'interessato" sono inserite le seguenti: ", previo superamento dell'esame di cui all'articolo 19, limitatamente alla materia indicata al comma 2, lettera d bis),".

 

     Art. 17. (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche).

     1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 130 della l.r. 14/1999, è aggiunta la seguente:

"h bis) la determinazione dei criteri cui devono attenersi i comuni per stabilire il numero dei veicoli e dei natanti necessari per l'espletamento dei servizi di taxi e di noleggio con conducente.".

     2. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 130 della l.r. 14/1999 è abrogata.

 

     Art. 18. (Disposizioni transitorie).

     1. Ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni normative previgenti qualora incompatibili con le modifiche apportate alla l.r. 58/1993.

     1 bis. In fase di prima applicazione della presente legge, le province determinano i criteri previsti dall’articolo 13 bis della l.r. 58/1993 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi centoventi giorni i comuni adeguano i propri regolamenti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo [1].

     1 ter. Nelle more degli adempimenti previsti dal comma 1 bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, commi 1 e 1 bis, 5 bis e 5 ter, nonché, limitatamente al servizio di noleggio con conducente, di cui all’articolo 10, comma 2, della l.r. 58/1993, come modificata dalla presente legge [2].

     2. Fino alla data di adeguamento dei regolamenti comunali ai sensi dell’articolo 13 bis, comma 4, della l.r. 58/1993 è sospeso il rilascio da parte dei comuni di nuove autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, con esclusione di quelle di cui ai concorsi pubblici già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Il Comune di Roma, nell’ambito dei criteri contenuti nel primo bando di concorso pubblico concernente il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, successivo alla sospensione di cui al comma 2, può prevedere un titolo preferenziale a favore dei partecipanti che risultino titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni del Lazio prima del 31 dicembre 2003, a condizione che i titolari stessi comunichino ai comuni competenti la rinuncia a tutte le suddette autorizzazioni.

     4. La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all’articolo 5 ter della l.r. 58/1993 a decorrere dalla data del 31 ottobre 2005. Nelle more dell’adozione di tale deliberazione le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, 5, comma 1, e 10, comma 2, della l.r. 58/1993, come modificati dalla presente legge, non si applicano ai contratti aventi ad oggetto servizi di taxi o di noleggio con conducente stipulati, alla data di entrata in vigore della presente legge, da enti e soggetti pubblici e privati con i titolari di licenze per il servizio di taxi e di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente [3].

     5. Nelle more della costituzione delle commissioni provinciali ai sensi dell’articolo 20 della l.r. 58/1993, come modificato dalla presente legge, continua ad operare la commissione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.


[1] Comma inserito dall’art. 54 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9 e così modificato dall’art. 42 della L.R. 15 settembre 2005, n. 16.

[2] Comma inserito dall’art. 54 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9, e così modificato dall’art. 42 della L.R. 15 settembre 2005, n. 16.

[3] Comma già modificato dall’art. 54 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9 e così ulteriormente modificato dall’art. 42 della L.R. 15 settembre 2005, n. 16.