§ 4.5.23 - L.R. 22 aprile 1975, n. 33. - Norme per il riordino degli
autoservizi di interesse regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:22/04/1975
Numero:33


Sommario
Art. 1.  (p.m.).
Art. 2.  Nelle more dell'approvazione del piano regionale dei trasporti, la Giunta regionale, sentito il parere del Comitato tecnico del piano regionale dei trasporti costituito con delibera della Giunta [...]


§ 4.5.23 - L.R. 22 aprile 1975, n. 33. - Norme per il riordino degli

autoservizi di interesse regionale.

(B.U. 23 aprile 1975, n. 11, S.O.).

 

Art. 1. (p.m.).

 

     Art. 2. Nelle more dell'approvazione del piano regionale dei trasporti, la Giunta regionale, sentito il parere del Comitato tecnico del piano regionale dei trasporti costituito con delibera della Giunta regionale n. 1449 del 28 maggio 1974 adotterà i provvedimenti di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2 della citata legge n. 10 del 1973 e al secondo comma dell'art. 8 della legge regionale n. 12 del 2 aprile 1973, relativamente agli interventi necessari per assicurare il soddisfacimento delle pubbliche esigenze di trasporto nel Lazio nonché per garantire il migliore impiego del personale, degli impianti e dei veicoli di tutte le imprese esercenti autoservizi di interesse regionale.

     A tal fine, la Giunta, attraverso l'Assessorato regionale ai trasporti, svolgerà la necessaria azione di controllo e di vigilanza sull'esercizio e su ogni altro aspetto della gestione dei servizi nel quadro dei compiti operativi previsti dall'art. 8 della citata legge n. 12 del 1973.

 

     (p.m.).