§ 4.5.7 - L.R. 19 luglio 1974, n. 31. - Modifiche ed integrazioni delle
leggi regionali 21 marzo 1973, n. 11, 2 aprile 1973, n. 12 e 29 maggio 1973, n. 22.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:19/07/1974
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Il limite di spesa per il contributo a favore delle Province di cui all'art. 3 della legge regionale 21 marzo 1973, n. 11 è elevato da L. 5.000 milioni a L. 5.850 milioni.
Art. 2.  Nelle more della costituzione dei Consorzi di cui all'art. 1 della legge regionale 21 marzo 1973, n. 11 d'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire dalle aziende che abbiano cessato dalla [...]
Art. 3.  L'art. 1 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 22 è abrogato.
Art. 4.  Alla copertura del maggior onere di L. 850 milioni, di cui alla presente legge, si provvede mediante l'accensione di uno o più mutui passivi da estinguersi in venti anni, con una spesa annua [...]
Art. 5.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 ultimo comma dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua [...]


§ 4.5.7 - L.R. 19 luglio 1974, n. 31. - Modifiche ed integrazioni delle

leggi regionali 21 marzo 1973, n. 11, 2 aprile 1973, n. 12 e 29 maggio 1973, n. 22.

(B.U. 30 luglio 1974, n. 21).

 

Art. 1. Il limite di spesa per il contributo a favore delle Province di cui all'art. 3 della legge regionale 21 marzo 1973, n. 11 è elevato da L. 5.000 milioni a L. 5.850 milioni.

 

     Art. 2. Nelle more della costituzione dei Consorzi di cui all'art. 1 della legge regionale 21 marzo 1973, n. 11 d'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire dalle aziende che abbiano cessato dalla gestione dei servizi pubblici di trasporto ed il cui affidamento è regolato dall'art. 2 della legge regionale 20 marzo 1973, n. 10 nonché dall'art. 3 della legge regionale 11 maggio 1973, n. 17 gli impianti fissi, il materiale rotabile ed altri beni attinenti all'esercizio dei servizi stessi ed a conferirli al costituendo consorzio fra il Comune di Roma e le cinque Province del Lazio in conto contributo della quota di spese di impianto a carico delle Province.

     L'Amministrazione regionale provvederà direttamente a corrispondere alle aziende suddette, nel caso di cui sopra, gli indennizzi ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 2 aprile 1973, n. 12.

 

     Art. 3. L'art. 1 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 22 è abrogato.

 

     Art. 4. Alla copertura del maggior onere di L. 850 milioni, di cui alla presente legge, si provvede mediante l'accensione di uno o più mutui passivi da estinguersi in venti anni, con una spesa annua complessiva di ammortamento di L. 120 milioni.

     Alla spesa di L. 120 milioni relativa alla prima annualità, si fa fronte, per l'anno 1974, mediante iscrizione della somma stessa in appositi capitoli del bilancio regionale, distintamente per la quota capitale e per la quota interessi spese, riducendo di pari importo lo stanziamento del cap. n. 1963 del bilancio medesimo.

 

     Art. 5. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 ultimo comma dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.