Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.5 trasporti |
Data: | 11/05/1973 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. Le concessioni previste dall'art. 2 della legge regionale n. 12 del 2 aprile 1973 devono essere assentite in base alle risultanze di apposita istruttoria da effettuarsi in modo da garantire la [...] |
Art. 2. Le concessioni di autolinee, salvo quelle con esercizio stagionale, debbono avere la durata minima di due anni. |
Art. 3. Le aziende di cui all'art. 2, primo comma, della legge regionale n. 10 del 20 marzo 1973 con quelle che alla data del 31 dicembre 1972, assicuravano, di fatto, le comunicazioni automobilistiche nel [...] |
Art. 4. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'ultimo comma dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua [...] |
§ 4.5.8 - L.R. 11 maggio 1973, n. 17. - Norme integrative e
d'interpretazione autentica della disciplina delle concessioni dei servizi pubblici automobilistici regionali.
(B.U. 15 maggio 1973, n. 11, S.O.).
Art. 1. Le concessioni previste dall'art. 2 della
Art. 2. Le concessioni di autolinee, salvo quelle con esercizio stagionale, debbono avere la durata minima di due anni.
L'istruttoria per l'affidamento delle nuove concessioni deve essere iniziata ed esaurita entro i sei mesi precedenti alla scadenza delle concessioni stesse.
Art. 3. Le aziende di cui all'art. 2, primo comma, della
Art. 4. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'ultimo comma dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.