§ 4.4.66 - L.R. 7 gennaio 1987, n. 2.
Disciplina dei natanti a motore nel lago di Bracciano e di Martignano.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:07/01/1987
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Divieto di utilizzazione di natanti a motore).
Art. 2.  (Sanzioni amministrative).


§ 4.4.66 - L.R. 7 gennaio 1987, n. 2.

Disciplina dei natanti a motore nel lago di Bracciano e di Martignano.

(B.U. 20 gennaio 1987, n. 4).

 

Art. 1. (Divieto di utilizzazione di natanti a motore). [1]

     [1. E' fatto divieto di utilizzare qualsiasi tipo di natante la cui propulsione sia assicurata da motori a combustione interna nel Lago di Bracciano ed in quello di Martignano.

     2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nei seguenti casi:

     a) motoscafi ed altre imbarcazioni a motore appartenenti alla Regione Lazio, ai servizi di salvataggio, agli enti per lo svolgimento dei compiti di istituto e agli altri servizi di pubblica utilità;

     b) natanti a motore a combustione interna non superiore a quindici cavalli vapore all'asse, di proprietà ed in uso da parte di pescatori professionali in possesso di licenza di pesca categoria "A", che esercitino l'attività di pesca in modo professionale e quale attività lavorativa principale [2];

     c) natanti a motore necessari per l'assistenza ed il soccorso durante lo svolgimento delle regate veliche e delle gare di canottaggio, canoa, kayak e di nuoto su distanze superiori ai metri 500, a condizione che le competizioni siano organizzate dalle rispettive Federazioni sportive affiliate al C.O.N.I.;

     d) natanti a motore necessari per l'assistenza ed il soccorso durante lo svolgimento di scuole vela organizzate dai circoli affiliati alla F.I.V., degli allenamenti di preparazione alle regate veliche ed alle gare indicate alla lettera c).]

 

     Art. 2. (Sanzioni amministrative). [3]

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 25 novembre 1999, n. 36, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 8 della L.R. 36/1999. Già sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 novembre 1997, n. 37 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 febbraio 1998, n. 8.

[2] Lettera così modificata dall’art. 59 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9.

[3] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 25 novembre 1999, n. 36.