§ 4.4.1011 - D.G.R. 1 agosto 2003, n. 767 .
D.Lgs. n. 351/1999, attuazione dell'art. 5 e dell'art. 6. Valutazione preliminare della qualità dell'aria ed individuazione, in prima [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:01/08/2003
Numero:767

§ 4.4.1011 - D.G.R. 1 agosto 2003, n. 767 .

D.Lgs. n. 351/1999, attuazione dell'art. 5 e dell'art. 6. Valutazione preliminare della qualità dell'aria ed individuazione, in prima applicazione, delle zone del territorio regionale di cui agli articoli 7, 8 e 9 del suddetto decreto.

(B.U. 20 settembre 2003, n. 26, S.O. n. 7.)

 

La Giunta regionale

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente,

VISTO il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente";

VISTO il D.M. 2 aprile 2002, n. 60 "Recepimento della direttiva 99/30/CE del Consiglio del 22/04/99 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e la direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio";

VISTO il D.M. 1° ottobre 2002, n. 261 recante le "Direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 351/1999";

CONSIDERATO che ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351 le regioni debbono provvedere, su base di valutazioni preliminari, di cui all'art. 5, e, successivamente, sulla base della valutazione di cui all'art. 6 del suddetto decreto, ad individuare:

- le zone critiche, per le quali debbono essere posti in essere piani d'azione contenenti le misure da adottare nel breve periodo,

- le zone di risanamento, nelle quali debbono essere adottati programmi di intervento mirati, affinché i livelli di uno o più inquinanti rientrino nei valori limite e nei termini stabiliti nel sopraccitato D.M. n. 60/2002;

- le zone di mantenimento, nelle quali debbono essere adottati piani di mantenimento al fine di preservare la migliore qualità dell'aria;

VISTO in particolare l'articolo 6 commi 2, 3, 4, 5 del D.Lgs. n. 351/1999 che prevede che le regioni procedano alla classificazione del territorio regionale in zone omogenee sotto il profilo della qualità dell'aria ai fini della pianificazione degli interventi da assumere in coerenza con quanto previsto dalla normativa;

CONSIDERATO che il D.M. n. 60 del 2002, ai fini dell'attuazione dell'art. 6 del D.Lgs. n. 351/1999, riporta all'allegato VII le soglie di valutazione superiore ed inferiore per valutare le concentrazioni di Biossido di Zolfo, di Biossido di Azoto, di Ossidi di Azoto, di Materiale Particolato (PM10), di Piombo, di Benzene e Monossido di Carbonio nell'aria ambiente entro una zona o un agglomerato;

TENUTO CONTO dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 351/1999 che prevede che le regioni procedano alla valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente nella Regione;

PRESO ATTO della determinazione del Direttore regionale Ambiente e Protezione civile n. B0973 del 19/05/03 con la quale è stato istituito un gruppo di lavoro cui hanno partecipato esperti del Comune di Roma, di Arpa Lazio e della Regione, con il compito di elaborare uno studio di classificazione sulla base delle indicazioni contenute nel citato D.M. n. 261/2002;

CONSIDERATO che i lavori per lo studio della zonizzazione del territorio regionale sono terminati con l'incontro del gruppo tecnico del 16/07/03 e elaborato è stato trasmesso alla Direzione regionale in data 21/07/03 con nota prot. n. 113403;

VISTA la relazione prodotta dal suddetto gruppo di lavoro nella quale sono stati esaminate le condizioni dei territori comunali rispetto ai singoli inquinanti secondo i seguenti parametri:

- popolazione residente derivata da censimento ISTAT 2001

- estensione territoriale dei comuni

- carta dell'uso del suolo (data base CORINE)

- carta delle aree urbane

- censimento delle emissioni di sorgenti di tipo diffuso e sorgenti puntuali

- carta della stima dell'indice meteorologico della capacità dispersiva e diffusiva dell'atmosfera

- dati della rete di rilevamento dell'inquinamento atmosferico dell'ultimo quinquennio

viene proposta la classificazione del territorio regionale per i singoli inquinanti in 5 classi:

- classe A: comuni nei quali la concentrazione dello specifico inquinante è minore del margine inferiore di valutazione;

- classe B: comuni nei quali la concentrazione dello specifico inquinante è compreso tra il del margine inferiore di valutazione ed il margine superiore di valutazione;

- classe C: comuni nei quali la concentrazione dello specifico inquinante è compreso tra il del margine superiore di valutazione e il limite previsto dalla normativa;

- classe D: comuni nei quali la concentrazione dello specifico inquinante è compreso tra il limite previsto dalla normativa e il suddetto limite aumentato del margine di tolleranza;

- classe E: comuni in cui lo specifico inquinante è superiore al limite previsto dalla normativa aumentato del margine di tolleranza;

e viene proposta una classificazione complessiva della qualità dell'aria in 4 classi, emerse dall'analisi statistica condotta mediante un processo di "cluster analysis" sull'insieme dei comuni così come classificati per ogni inquinante secondo i criteri suddetti;

CONSIDERATO che sulla base del lavoro svolto i territori comunali risultano classificati come nell'allegato A;

RITENUTO che l'analisi condotta consente anche la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 351/1999, riassunta nell'allegato B, dalla quale risulta che:

- in ordine all'inquinante Biossido di Zolfo non esistono criticità nella regione, essendo i valori misurati inferiori ai limiti di valutazione inferiore;

- in ordine all'inquinante Piombo non esistono situazioni di criticità in accordo con la cessazione dell'uso del metallo nelle benzine e l'assenza di altre sergenti;

- in ordine all'inquinante Benzene, per il quale è presente un andamento progressivo favorevole, solo tre comuni sono stati valutati ad alta criticità;

- in ordine al Biossido di azoto risulta rispettato il limite dei 18 superamenti del valore di 200 µg/m3 in tutti i comuni, mentre il limite per le medie annue è superato in quattro comuni (Roma, Frosinone, Ferentino, Cassino). Anche per questo inquinante si deve tener conto che, a seguito degli interventi strutturali assunti, la situazione è in miglioramento, come si evince dallo studio dei risultati dei controlli eseguiti negli ultimi due anni, anziché degli ultimi cinque anni come prescritto;

- in ordine agli Ossidi di Azoto ai fini della protezione degli ecosistemi e della vegetazione nelle tre stazioni di misura conformi alle caratteristiche prescritte si misurano valori inferiori al limite previsto;

- in ordine alle PM10, la situazione del Lazio si presenta complessa; infatti due comuni (Roma e Frosinone) presentano valori superiori ad entrambi i limiti (media annua e numero di superamenti annui del limite delle medie giornaliere); nel rimanente territorio della regione deve presumersi un fondo elevato, essendo presenti valori della media annua compresi tra il margine superiore di valutazione e il limite della media annua, e numero di superamenti annui del limite delle medie giornaliere maggiore del limite previsto. I valori misurati portano a concludere che tali superamenti possono interessare l'intero territorio regionale prescindendo dalla presenza di agglomerati; questa constatazione porta a concludere, unitamente ad altre considerazioni e conoscenze, che hanno estrema rilevanza i fenomeni di trasporto di polveri che si ritiene siano di provenienza estera, costituite principalmente da polveri desertiche. In questo momento quindi non è possibile stabilire se a Roma l'inquinamento da PM10 sia sopra o entro i limiti previsti dalle norme; in merito sono programmati studi tesi a determinare il contributo delle polveri naturali. Relativamente alla città di Frosinone, dovranno essere condotti anche approfondimenti per valutare la situazione fornita dalla stazione di rilevamento sia una condizione diffusa della città o sia una condizione significativa solo per la zona ove è ubicato il punto di misura. In tale caso, risolto tale situazione, la città di Frosinone potrebbe essere valutata alla stregua delle altre città capoluogo del Lazio con esclusione di Roma;

- in ordine al monossido di carbonio (CO) solo due comuni, Roma e Frosinone, possono essere valutati ad alta criticità ma con un andamento molto favorevole specie negli ultimi due anni a dimostrazione dell'efficacia dei provvedimenti strutturali assunti (metanizzazione del riscaldamento domestico e miglioramento della qualità delle emissioni dei veicoli circolanti);

CONSIDERATO che nell'incontro del 18 luglio 2003 del gruppo tecnico di valutazione finale dello studio di zonizzazione del territorio della Regione Lazio ha confermato la necessità effettuare approfondimenti necessari per la conoscenza dell'inquinamento atmosferico negli agglomerati di Roma e Frosinone;

all'unanimità

Delibera

 

 

1) Di classificare i territori dei comuni della regione Lazio, ai fini dell'articolo 5 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351 secondo quanto riportato nell'allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

2) Di valutare preliminarmente la qualità dell'aria ambiente nella regione, ai sensi dell'art. 5, secondo l'allegato B che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

3) Di disporre che siano predisposti piani di azione, relativamente agli inquinanti monossido di carbonio, biossido di azoto, PM10, benzene per i territori dei comuni di Roma e Frosinone e, relativamente all'inquinante biossido di azoto per i territori dei comuni di Cassino e Ferentino.

4) Di individuare, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 351/1999, i sindaci dei comuni interessati quale autorità competente alla gestione delle situazioni di rischio di superamento delle soglie di allarme e dei valori limite.

5) Di dare mandato ad Arpa Lazio di approfondire, con specifici studi e campagne di misure la reale situazione del territorio del comune di Frosinone e Ferentino.

6) Di dare mandato al Dipartimento Territorio - Direzione regionale Ambiente e Protezione civile ed ARPA Lazio di condurre tutti i necessari studi per definire il contributo ai valori di PM10, riscontrati nel Lazio, delle polveri naturali, con pericolare approfondimento circa le polveri desertiche africane; a tal fine è autorizzata una spesa di 200.000 euro nel corrente anno che dovrà gravare sull'UPB E33 e 400.000 euro nel 2004 mediante creazione di uno specifico capitolo nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2004;

7) Di dare mandato ad ARPA Lazio di eseguire degli studi per la predisposizione dei piani di azione di cui al precedente punto 3.

 

 

Allegati A-B