Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.2 lavori pubblici |
Data: | 20/10/2006 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. Sostituzione del titolo della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 37. |
Art. 2. Inserimento dell'articolo 01 nella L.R. n. 37/2002. |
Art. 3. Inserimento dell'articolo 02 nella L.R. n. 37/2002. |
Art. 4. Sostituzione dell'articolo 1 della L.R. n. 37/2002. |
Art. 5. Modifica agli articoli 3 e 4 della L.R. n. 37/2002. |
Art. 6. Abrogazione dell'articolo 5 della L.R. n. 37/2002. |
Art. 7. Disposizioni transitorie. |
Art. 8. Entrata in vigore. |
§ 4.2.111 – L.R. 20 ottobre 2006, n. 11.
Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 37 (Promozione della costituzione di una società per azioni per la progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale e di infrastrutture di viabilità a pedaggio nel Lazio). Disposizioni transitorie.
(B.U. 30 ottobre 2006, n. 30 – S.O. n. 49).
Art. 1. Sostituzione del titolo della
1. Il titolo della
Art. 2. Inserimento dell'articolo 01 nella
1. Prima dell'articolo 1 della
"Art. 01. Disposizioni per la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale e delle infrastrutture di viabilità a pedaggio.
1. La Regione provvede alla progettazione, all'esecuzione, alla manutenzione e alla gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale regionale e delle infrastrutture di viabilità a pedaggio, mediante l'affidamento di appalti o di concessioni di lavori pubblici a soggetti scelti secondo le procedure del diritto comunitario e nazionale in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture e, in ogni caso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, concorrenza, parità di condizioni e trasparenza.
2. La Regione istituisce commissioni di gara con modalità tali da assicurare la parità di condizioni dei concorrenti e la trasparenza delle procedure".
Art. 3. Inserimento dell'articolo 02 nella
1. Dopo l'articolo 01 della
"Art. 02. Contratto di servizio.
1. Nella concessione di lavori pubblici, il rapporto con il concessionario è regolato da un contratto di servizio che, sulla base dell'atto di concessione dei beni del demanio stradale, definisce in particolare:
a) le attività affidate ed i relativi obiettivi e standard qualitativi e quantitativi;
b) i tempi di esecuzione e di realizzazione e le misure relative alla prevenzione e sicurezza sul lavoro;
c) le modalità per la verifica dei risultati conseguiti;
d) gli eventuali compensi remunerativi;
e) i procedimenti amministravi pendenti concernenti le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 01;
f) la successione dell'affidatario nei rapporti contrattuali in atto connessi all'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 01;
g) la gestione a tariffa o a pedaggio delle infrastrutture.".
Art. 4. Sostituzione dell'articolo 1 della
1. L'articolo 1 della
"Art. 1. Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale.
1. La Regione promuove la costituzione, in conformità alle disposizioni dello Statuto regionale ed ai sensi degli articoli 2325 e seguenti del codice civile, di una società per azioni a prevalente capitale regionale, di seguito denominata "società", avente ad oggetto la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione di reti autostradali e di infrastrutture di viabilità a pedaggio nonché la gestione a tariffa ovvero a pedaggio delle stesse.
2. La società opera nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 13 del
Art. 5. Modifica agli articoli 3 e 4 della
1. Agli articoli 3 e 4 della
Art. 6. Abrogazione dell'articolo 5 della
1. L'articolo 5 della
Art. 7. Disposizioni transitorie.
1. Le modifiche apportate dalla presente legge alla
2. Resta salvo, limitatamente alle prestazioni eseguite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'affidamento della progettazione preliminare e definitiva del corridoio autostradale Tirreno Sud.
Art. 8. Entrata in vigore.
1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.