Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 05/09/1996 |
Numero: | 36 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità ed ambito di applicazione della legge). |
Art. 2. (Ruoli di utenza). |
Art. 3. (Istituzione del fondo sociale degli IACP). |
Art. 4. (Accesso al fondo sociale). |
Art. 5. (Estinzione agevolata delle morosità). |
Art. 6. (Abrogazione). |
§ 4.1.91 - L.R. 5 settembre 1996, n. 36.
Riscossione e recupero delle somme dovute agli enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
(B.U. 20 settembre 1996, n. 26).
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1. (Finalità ed ambito di applicazione della legge).
1. La presente legge disciplina le modalità per la riscossione ed il recupero dei canoni e delle indennità di occupazione, compresi gli oneri accessori e le quote dei servizi a rimborso, dovuti rispettivamente dagli assegnatari o dagli occupanti senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 2, comma 1, della
2. La presente legge disciplina, altresì, le modalità per la riscossione ed il recupero delle rate di ammortamento del prezzo di cessione degli alloggi di cui al comma 1, ceduti a riscatto o in locazione con patto di futura vendita.
Art. 2. (Ruoli di utenza).
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, gli enti proprietari o gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, istituiscono appositi ruoli annuali di utenza [1].
2. La compilazione dei ruoli di utenza è effettuata con riferimento all'ammontare complessivo annuale dei canoni e delle indennità di occupazione, calcolati secondo i criteri stabiliti dalle normative statali e regionali, delle quote in acconto per i servizi a rimborso secondo la misura predeterminata dal consiglio di amministrazione o dall'organo deliberante di ciascun ente, nonché degli eventuali oneri accessori e delle rate di ammortamento del prezzo di cessione secondo quanto stabilito nel contratto di cessione o nel contratto di locazione con patto di futura vendita.
3. Il ruolo annuale riferito a ciascun alloggio deve essere suddiviso, ai fini della riscossione, in dodici rate mensili anticipate.
4. Alle disposizioni di cui al presente articolo, devono uniformarsi gli enti gestori che adottano forme di riscossione attraverso trattenuta diretta sulla busta paga di stipendi, salari o pensioni.
5. In sede di prima attuazione i ruoli di utenza sono istituiti entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e riguardano il periodo intercorrente tra tale data e la fine dell'anno solare di riferimento.
CAPO II
Il fondo sociale
Art. 3. (Istituzione del fondo sociale degli IACP). [2]
Art. 4. (Accesso al fondo sociale). [2]
CAPO III
Agevolazioni per la definizione delle morosità pregresse
Art. 5. (Estinzione agevolata delle morosità).
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 43 della
a) le somme dovute per il periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1995 non gravati da interessi legali e/o di mora;
b) le somme dovute per il periodo antecedente al 1° gennaio 1991, al netto di interessi legali e/o di mora, per canone nella misura pari alla quota da riversare in contabilità speciale, nonché alle quote per i servizi a rimborso [3].
2. Gli assegnatari possono presentare nello stesso termine di sessanta giorni previsto al comma 1, domanda per il pagamento dilazionato, senza maggiorazioni per interessi, delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 1. Il pagamento dilazionato deve essere effettuato con rate mensili che non incidono più del trenta per cento sull'importo mensile dovuto per canoni ed oneri accessori [4].
3. Le somme di cui al comma 1, lettere a) e b), sono calcolate in base ai dati contabili elaborati dagli IACP alla data del 31 dicembre 1995 salvo evidente errore materiale debitamente documentato a cura degli assegnatari interessati [3].
4. Gli assegnatari che abbiano già in corso il pagamento rateizzato dal debito relativo ai canoni ed oneri accessori dovuti al 31 dicembre 1995, beneficiano, anche con effetto retroattivo, delle agevolazioni di cui al presente articolo, previa ridefinizione del debito da parte dell'IACP.
5. Gli enti gestori diversi dagli IACP devono richiedere ai propri assegnatari le somme dovute a titolo di canone e di servizi a rimborso. Per i primi dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, in deroga a quanto previsto ai commi precedenti, le somme complessive dovute da ciascun assegnatario a tutto il 31 dicembre 1995 possono essere recuperate a titolo transattivo. Gli assegnatari possono presentare, nello stesso termine di sessanta giorni previsto al comma 1, domanda per il pagamento dilazionato delle somme di cui al comma 2. Il pagamento deve essere effettuato con le stesse modalità di cui al comma 2.
6. Nei confronti degli assegnatari inadempienti a quanto disposto dal presente articolo gli enti gestori applicano le procedure previste dall'articolo 32 del
7. L'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo riguarda i rapporti che abbiano a oggetto le unità immobiliari indicate all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della
Art. 6. (Abrogazione).
1. L'articolo 42 della
[1] Comma così modificato dall'art. 21 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 24 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 24 della
[3] Per l'interpretazione autentica del disposto del presente comma vedi l'art. 1 della
[4] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[3] Per l'interpretazione autentica del disposto del presente comma vedi l'art. 1 della