Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 12/11/2004 |
Numero: | 1045 |
Sommario |
Articolo 1 |
Articolo 2 |
Articolo 3 |
Articolo 4 |
Articolo 5 |
Articolo 6 |
Articolo 7 |
Articolo 8 |
§ 4.1.1015 - D.G.R. 12 novembre 2004, n. 1045 .
Legge regionale n. 10/2004. Definizione dei criteri e modalità di erogazione dei contributi straordinari a favore dei soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche.
(B.U. 30 novembre 2004, n. 33.)
La Giunta regionale
Su proposta dell'Assessore Urbanistica e Casa;
Vista la
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Premesso che la
Ritenuto che il contributo straordinario in conto capitale può essere concesso fino all'importo massimo di € 10.000 per ogni singolo beneficiario e quello in conto interesse può riguardare un mutuo individuale di importo non superiore a € 50.000;
Ritenuto che per l'erogazione dei suddetti contributi la citata legge, all'art. 2, demanda alla Giunta Regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente in materia, la definizione, con apposita delibera, dei criteri e modalità del previsto intervento regionale e la individuazione delle ipotesi riguardanti la comprovata situazione di insolvenza dei soggetti realizzatori degli interventi edilizi (cooperative edilizie e loro consorzi);
Considerato pertanto che per dare avvio all'attuazione delle suddette provvidenze regionali occorre adottare apposita delibera di Giunta;
Sentita la competente commissione consiliare che nella seduta del 5 novembre 2004 ha espresso parere favorevole;
Esperita la procedura di consultazione e di concertazione con le parti sociali;
Delibera
1) Di definire come da allegato A) i criteri e le modalità dell'intervento regionale previsto dalla
L'allegato A) costituisce parte integrante della presente deliberazione.
2) Di approvare un primo avviso pubblico come da allegato B) rivolto ai soci partecipanti ai programmi di cooperative edilizie ammesse o ammissibile a finanziamento regionale;
3) Di riservarsi di assumere successivamente provvedimenti di agevolazioni finanziarie in relazione alle domande presentate, tenendo conto anche della possibilità di prevedere la concessione di contributi sotto forma di buoni casa;
4) Di riservarsi, infine, di nominare con decreto del Presidente della Giunta regionale una Commissione composta di tre membri interni e due esperti esterni.
Allegato A
Criteri per l'erogazione dei contributi regionali previsti dalla
Premessa
Obiettivo dichiarato ed esclusivo della
Presupposti sono quindi, da una parte, la presenza di un soggetto (Cooperativa edilizia e/o Consorzio di Cooperative) realizzatore di un programma sociale di costruzione di abitazioni e, dall'altra, la presenza di soci che hanno aderito e partecipano al medesimo programma costruttivo, di cui sono i finali destinatari.
In relazione a ciò, e come stabilito dalla legge (art. 2), con il presente atto si individuano innanzitutto le "situazioni di insolvenza" dei soggetti realizzatori e si definiscono quindi i criteri e le modalità dell'intervento regionale.
a) Situazioni di insolvenza
Si ritiene che versi in stato di insolvenza quel soggetto (Cooperativa edilizia o consorzio) realizzatore del programma costruttivo, che, per inadempienze o altri fatti o comportamenti rilevanti non è, allo stato, in grado di soddisfare regolarmente e puntualmente gli obblighi assunti nei confronti dei propri soci.
Si tratta, in sostanza, come indica anche la normativa civilistica, di situazioni (permanenti o temporanee, ma che si protraggono nel tempo) di "crisi" o "difficoltà", ancorché queste non abbiano dato luogo o possano in seguito sfociare in fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata.
Tali situazioni vanno ovviamente documentate con riferimento ad atti o provvedimenti specifici, sia di carattere amministrativo o civilistico che di altra natura.
Al riguardo, in via generale e salvi comunque i dovuti accertamenti e le verifiche circa la rispondenza alle condizioni poste dalla
b) Destinatari dell'intervento regionale
L'intervento finanziario regionale è rivolto esclusivamente a favore dei soci delle cooperative edilizie (e di Consorzi) per le quali si riscontra la situazione di insolvenza come sopra indicata.
Deve trattarsi di soci prenotatari e/o assegnatari o promettenti acquirenti, per programmi costruttivi di alloggi in proprietà o in locazione (permanente o con patto di futura vendita) che, in conseguenza della situazione di insolvenza suddetta, siano a trovarsi nella concreta condizione di non poter conseguire la piena titolarità del diritto inerente l'abitazione oppure di perdere o di veder compromesso il diritto già acquisito.
Oltre a tale qualifica, il socio, per poter beneficiare dell'intervento regionale, deve essere in possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dall'art. 16 della
c) Criteri e modalità dell'intervento regionale
La legge prevede che la Regione possa concedere contributi straordinari sia in conto capitale (fino ad un massimo di € 10.000) sia in conto interesse su mutui (di importo non superiore a € 50.000).
Si tratta di un contributo individuale, rapportato e concesso al singolo socio.
La scelta della tipologia del contributo (in conto capitale - in conto interesse) spetta ovviamente al socio richiedente, mentre alla Regione compete, sulla base delle specifiche situazioni, fissarne l'importo, senza escluderne, motivatamente e per situazioni di particolare rilievo e onerosità, la cumulabilità per il medesimo socio e per la medesima abitazione. Vanno cioè valutate le diverse situazioni di "difficoltà" e i dati oggettivi che caratterizzano la situazione dei singoli interventi edilizi (stato di avanzamento dei lavori, ritardo nell'inizio dei lavori, stadio della programmazione dell'intervento edilizio, ecc.).
Deve comunque essere perseguita, in via generale, la finalità di "risolvere" definitivamente la situazione per programma di intervento in sofferenza, cui vanno di fatto ricondotti i singoli contributi regionali concedibili.
Deve trattarsi di intervento edilizio già definito, in corso di esecuzione o puntualmente programmato, con numero di alloggi prestabilito, in relazione ai quali sono già stati individuati i soci partecipanti all'intervento e destinatari degli alloggi stessi: attraverso l'intervento regionale si contribuisce a realizzare congiuntamente il programma sociale della Cooperativa o Consorzio e si consente quindi al socio partecipante di conseguire in concreto il diritto e l'accesso alla prima casa.
L'intervento regionale può rivolgersi sia a programmi che sono stati già ammessi a finanziamento pubblico, del quale il contributo straordinario della
Ai primi è data la priorità. Per i secondi, ove non sia possibile realizzare il programma così come definito, il contributo straordinario regionale della
d) Indirizzi procedurali
Per attivare la procedura di individuazione dei destinatari dei contributi regionali, la Giunta Regionale curerà la pubblicazione di apposito/i avviso/i pubblico/i, sulla base dei presenti criteri generali.
Ai fini della concessione dei mutui agevolati la Giunta verificherà la possibilità dell'intervento dell'Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A.
Allegato B
Assessorato Urbanistica e Casa
Dipartimento territorio
Direzione regionale piani e programmi di edilizia residenziale
Avviso pubblico
Finalità.
Il presente avviso è emanato ai sensi della
Definizioni.
Ai fini del presente avviso devono intendersi:
a) per "socio di cooperativa edilizia in difficoltà economica" coloro che sono soci, persone fisiche, in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 16 della
- facenti parte di un programma edilizio fruente di contributi regionali per l'edilizia agevolata - convenzionata in piani di zona di cui alla
- facenti parte di un programma già definito per il quale la cooperativa abbia presentato domanda di partecipazione al bando regionale in ottemperanza del programma ministeriale "20.000 alloggi in locazione".
I soci iscritti al libro soci della cooperativa alla data di entrata in vigore della suddetta
b) per cooperativa "in difficoltà economica" e/o in "situazione d'insolvenza", le cooperative in situazioni individuate della
Cooperative "in difficoltà economica" e/o in "situazione d'insolvenza", nel prosieguo del presente bando, sono indicate anche brevemente "soggetto attuatore"
Soggetti beneficiari.
Sono i soci prenotatari e/o assegnatari o futuri conduttori dei programmi di cui al precedente art. 2 comma a) che richiedano alla Regione Lazio, con apposita domanda, di beneficiare del contributo straordinario in conto capitale per l'importo massimo di € 10.000,00 e/o del mutuo a tasso agevolato per l'importo massimo di € 50.000,00.
Il mutuo sarà concesso a valere sul Fondo di solidarietà di cui alla
Termini e modalità di presentazione delle domande.
1) Le domande devono essere presentate in bollo utilizzando esclusivamente il modello predisposto dalla Regione Lazio, da compilare a macchina o a mano in stampatello in modo chiaro e leggibile;
2) Le domande devono essere inviate esclusivamente per mezzo di raccomandata postale, pena l'esclusione dal bando, al seguente indirizzo: Regione Lazio - Assessorato Urbanistica e Casa - Direzione Regionale Piani e Programmi di Edilizia Residenziale Pubblica - Viale Caravaggio, 99 - 00147 Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno naturale consecutivo a quello della pubblicazione del presente avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio; del rispetto del termine di presentazione della domanda farà fede esclusivamente il bollo a datario apposto dall'Ufficio postale di accettazione della raccomandata. Sulla stessa busta all'esterno in alto a sinistra dovrà essere riportata la dicitura: "Non aprire - Bando per interventi straordinari in favore di soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche";
3) Le domande possono essere redatte utilizzando anche la compilazione on-line con accesso al sito www.regione.lazio.it.; In tal caso copia della domanda in bollo dovrà essere stampata ed inviata con le modalità di cui al punto precedente;
4) Nel caso di presentazione di più domande da parte del socio o di gruppi di soci sarà ammessa la domanda con data di spedizione più recente. Le domande spedite dopo il termine indicato al precedente comma 2, o incomplete o prive delle certificazioni di cui al successivo art. 7 o non compilate in maniera univoca o non redatte sul modello regionale, sono considerate non ammissibili e sono collocate nella lista degli esclusi. Non sono prese in considerazione le domande presentate prima della data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione;
5) Le domande in copia devono essere consegnate, altresì, al legale rappresentante della cooperativa anche ai fini di quanto richiesto al successivo art. 6.
Requisiti dei "soci" e tipologia d'interventi ammessi a contributo o a mutuo.
1. I requisiti soggettivi dei soci che possono usufruire delle agevolazioni di cui al presente avviso sono quelli stabiliti nella legge di finanziamento originaria, con la quale la cooperativa è stata ammessa a finanziamento e comunque quelli stabiliti all'art. 16 della
2. Analoga disposizione vale anche per le tipologie degli interventi e degli alloggi, di edilizia residenziale pubblica.
Priorità e punteggi.
1. domande presentate dal 100% dei soci delle cooperative di cui al precedente art. 2, punto b)
punti 4
2. socio prenotatario e/o assegnatario o futuro conduttore di alloggio facente parte di un programma costruttivo i cui lavori sono iniziati e non ancora ultimati
punti 3
3. socio prenotatario e/o assegnatario o futuro conduttore di alloggio facente parte di un programma costruttivo con area assegnata (ex
punti 2
4. socio prenotatario e/o assegnatario o futuro conduttore di alloggio facente parte di altro programma costruttivo previsto al precedente art. 2 lettera a)
punti 1
Il punteggio delle priorità è sommabile
Graduatoria.
I richiedenti utilmente collocati in graduatoria ai fini dell'ammissione al contributo saranno invitati a presentare i seguenti documenti:
1) dichiarazione, nella forma di atto notorio di cui all'art. 47
2) dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa nella forma di atto notorio di cui all'art. 47
3) estratto notarile del libro soci tenuto dalla cooperativa;
4) estratto autentico della deliberazione assembleare con la quale la compagine sociale una volta ottenuto i mutui o i contributi si obbliga a portare a compimento la realizzazione del programma sociale con propri fondi qualora i contributi o i mutui non siano sufficienti a portare a compimento la costruzione e l'abitabilità del complesso immobiliare;
5) dichiarazione con la quale il Direttore dei Lavori attesti sotto la propria responsabilità che i lavori del programma costruttivo sono iniziati e non ancora ultimati con una stima dei tempi occorrenti per la loro ultimazione.
Norma finale.
Ove i contributi messi a disposizione non consentano di esaurire le graduatorie, le stesse resteranno in vigore e saranno utilizzate nel caso di nuove disponibilità finanziarie.
Modulistica