§ 3.9.9 - L.R. 12 settembre 1986, n. 42. [*]
Disciplina per la formazione degli assistenti domiciliari dei servizi tutelari.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 formazione professionale
Data:12/09/1986
Numero:42


Sommario
Art. 1.  (Finalità). La Regione, in attesa della legge quadro di riforma dei servizi sociali, con la presente legge disciplina la formazione professionale degli assistenti domiciliari e dei servizi tutelari.
Art. 2.  (Esercizio dell'attività di assistente domiciliare e dei servizi tutelari). L'attività degli assistenti domiciliari e dei servizi tutelari può essere svolta sia presso il domicilio dell'utente che [...]
Art. 3.  (Scopo della formazione) Scopo della formazione è fornire competenze integrate di tipo domestico, sociale ed igienico esplicate in rapporto individualizzato con persone prive di autonomia o le cui [...]
Art. 4.  (Ammissione ai corsi di formazione). L'ammissione ai corsi di formazione professionale è riservata a coloro che sono in possesso del diploma della scuola secondaria di primo grado e con i limiti di [...]
Art. 5.  (Programma di corsi di formazione). Il corso, di durata annuale, consta di 600 ore complessive così articolate: n. 200 ore di lezioni teoriche; n. 150 ore di lavoro di gruppo, di esercitazioni [...]
Art. 6.  (Direttore dei corsi e personale docente). Il direttore del corso nonché i docenti preposti alle discipline tecnico-pratiche e di tirocinio devono essere in possesso di specifica preparazione [...]
Art. 7.  (Esame finale). L'esame finale è diretto ad accertare le capacità teorico-pratiche acquisite dall'allievo e consiste in una prova pratica corredata da una relazione scritta ed in un colloquio.
Art. 8.  (Composizione della commissione per l'esame finale). La commissione per l'esame finale è nominata dall'ente gestore del corso ed è composta da:
Art. 9.  (Norme finali). Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 24 giugno 1980, n. 87 e successive modificazioni.
Art. 10.  (Norme transitorie). 1. In via straordinaria e non oltre la data del 30 dicembre 1989 è consentito l'esercizio dell'attività degli assistenti domiciliari e dei servizi tutelari ai soggetti che, pur [...]


§ 3.9.9 - L.R. 12 settembre 1986, n. 42. [*]

Disciplina per la formazione degli assistenti domiciliari dei servizi tutelari.

(B.U. 30 settembre 1986, n. 27).

 

Art. 1. (Finalità). La Regione, in attesa della legge quadro di riforma dei servizi sociali, con la presente legge disciplina la formazione professionale degli assistenti domiciliari e dei servizi tutelari.

 

     Art. 2. (Esercizio dell'attività di assistente domiciliare e dei servizi tutelari). L'attività degli assistenti domiciliari e dei servizi tutelari può essere svolta sia presso il domicilio dell'utente che presso strutture residenziali e semiresidenziali.

     L'attività di cui al precedente comma può essere esercitata solamente da coloro che sono in possesso dell'attestato di qualifica rilasciato al termine di corsi di formazione professionale, autorizzati ai sensi della presente legge, nei limiti o con le modalità di cui alle norme della legge regionale 24 giugno 1980, n. 87 e successive modificazioni e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845.

 

     Art. 3. (Scopo della formazione) Scopo della formazione è fornire competenze integrate di tipo domestico, sociale ed igienico esplicate in rapporto individualizzato con persone prive di autonomia o le cui risorse siano, anche temporaneamente, ridotte per particolari condizioni.

 

     Art. 4. (Ammissione ai corsi di formazione). L'ammissione ai corsi di formazione professionale è riservata a coloro che sono in possesso del diploma della scuola secondaria di primo grado e con i limiti di età previsti dalla legge 30 aprile 1976, n. 339 per l'ammissione ai corsi delle professioni sanitarie. Tale ammissione può essere subordinata, sulla base di disposizioni emanate con provvedimento della Giunta regionale, al superamento di una prova di selezione.

 

     Art. 5. (Programma di corsi di formazione). Il corso, di durata annuale, consta di 600 ore complessive così articolate: n. 200 ore di lezioni teoriche; n. 150 ore di lavoro di gruppo, di esercitazioni pratiche e n. 250 ore di tirocinio. Il programma è allegato alla presente legge. Eventuali aggiornamenti al programma che si rendessero necessari saranno apportati con deliberazione della Giunta regionale.

     Lo svolgimento delle attività formative deve garantire una preparazione globale ed integrata tra teoria e pratica, l'utilizzo di metodologie che favoriscano la partecipazione degli allievi nonché la sperimentazione pratica delle capacità professionali (lezioni seminariali, dibattiti, lavori di gruppo).

     Il tirocinio va realizzato in diversi presidi e servizi sociali e sanitari in modo da assicurare l'acquisizione di una capacità professionale.

     La frequenza al corso è obbligatoria. Per essere ammessi all'esame finale gli allievi devono aver frequentato per almeno il 90 per cento ogni singola disciplina (teorica e pratica) ed essere stati scrutinati positivamente in tutte le discipline.

 

     Art. 6. (Direttore dei corsi e personale docente). Il direttore del corso nonché i docenti preposti alle discipline tecnico-pratiche e di tirocinio devono essere in possesso di specifica preparazione professionale nel settore.

     I docenti delle discipline teoriche devono essere in possesso del titolo di studio e/o abilitazione attinente la materia insegnata.

     E' previsto un docente di tirocinio almeno ogni trenta allievi.

 

     Art. 7. (Esame finale). L'esame finale è diretto ad accertare le capacità teorico-pratiche acquisite dall'allievo e consiste in una prova pratica corredata da una relazione scritta ed in un colloquio.

     Agli allievi che hanno superato l'esame finale viene rilasciato dalla Regione un attestato accertante la qualificazione conseguita, la durata del corso e le materie insegnate.

 

     Art. 8. (Composizione della commissione per l'esame finale). La commissione per l'esame finale è nominata dall'ente gestore del corso ed è composta da:

     a) un funzionario designato dall'Assessore regionale competente con funzioni di presidente;

     b) un rappresentante del Ministero del lavoro;

     c) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

     d) il direttore del corso;

     e) due rappresentanti del corpo docente del corso di cui uno prescelto tra i docenti delle discipline teoriche;

     f) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.

 

     Art. 9. (Norme finali). Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 24 giugno 1980, n. 87 e successive modificazioni.

 

     Art. 10. (Norme transitorie). 1. In via straordinaria e non oltre la data del 30 dicembre 1989 è consentito l'esercizio dell'attività degli assistenti domiciliari e dei servizi tutelari ai soggetti che, pur non avendo conseguito l'attestato ai sensi della presente legge:

     a) abbiano conseguito un attestato al termine di un corso di formazione per assistenti domiciliari che sia stato autorizzato o riconosciuto dalla Regione prima della data di entrata in vigore della presente legge;

     b) abbiano effettivamente svolto alla data del 30 giugno 1987, per almeno sei mesi continuativi tale attività per conto di pubbliche amministrazioni, anche in rapporto convenzionale, ovvero per conto di istituzioni e/o associazioni private operanti nel campo dell'assistenza sociale e sanitaria sulla base di apposita convenzione con le stesse pubbliche amministrazioni.

     2. Per proseguire l'attività di assistente domiciliare e dei servizi tutelari dopo la data del 30 dicembre 1989, i soggetti che rientrano nelle condizioni di cui al precedente comma, devono essere in possesso dell'attestato di cui all'articolo 7, secondo comma, della presente legge da conseguirsi con le seguenti modalità:

     a) i soggetti di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo sono ammessi direttamente all'esame finale previsto nel primo comma del citato articolo 7;

     b) i soggetti di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo sono ammessi all'esame finale previsto dal primo comma del citato articolo 7 previa frequenza ad un corso, autorizzato dalla Regione, limitato alla parte teorica così come disciplinato dalla lettera «A» del programma allegato alla presente legge regionale [1].

     3. E' consentito l'esercizio dell'attività di assistente domiciliare e dei servizi tutelari a coloro che sono privi dell'attestato fino al 30 ottobre 1991 [2].

 

 

ALLEGATO [3]

Programma del Corso

     A) Parte teorica.

     Area n. 1 ore 80

     Deontologia professionale

     Elementi di psicologia delle relazioni umane e familiari

     Sociologia dell'emarginato nella società attuale (con riferimento alle condizioni dell'anziano e dell'handicappato)

 

     Area n. 2 ore 60

     Elementi di anatomia e fisiologia

     Elementi di patologia (con particolare riferimento all'anziano ed all'handicappato) e di primo soccorso

     Elementi di alimentazione e dietetica

 

     Area n. 3 ore 40

     Igiene dell'ambiente

     Igiene della persona (con particolare riferimento a situazioni handicappanti)

     Economia domestica e dell'ambiente

 

     Area n. 4 ore 20

     Principi di legislazione sociale e di organizzazione dei servizi sociali e sanitari

     Elementi di contabilità familiare

 

     B) Parte tecnico-pratica - ore 150.

     Esercitazioni, discussioni, lavori di gruppo, seminari sui temi trattati nelle lezioni teoriche e di verifica del tirocinio

 

     C) Parte pratica - ore 250.

     Tirocinio effettuato con viste guidate e/o esperienze di lavoro presso il domicilio di utenti del servizio, presso strutture residenziali o semiresidenziali «day hospital», strutture ospedaliere, ed altro.

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 90 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6, a decorrere dalla data indicata nel comma 1, art. 90, della stessa L.R. 6/1999.

[1] Articolo così sostituito dalla L.R. 5 aprile 1988, n. 20.

[2] Il termine di cui al terzo comma del presente articolo, introdotto con L.R. 5 marzo 1990, m 24, così come modificato dalla L.R. 21 marzo 1991, n. 12 e dalla L.R. 25 febbraio 1992, n. 24, è prorogato al 31 dicembre 1994 dall'art. 1 della L.R. 19 settembre 1994, n. 47.

[3] Allegato all'art. 5.