| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 57. Istruzione | 
| Capitolo: | 57.6 istruzione professionale | 
| Data: | 30/04/1976 | 
| Numero: | 339 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Il limite minimo di età per l'ammissione ai corsi delle scuole per il personale tecnico per i laboratori di indagine, diagnosi e terapia, nonchè per il personale di assistenza diretta [...] | 
| Art. 2. Sono soppressi tutti i limiti massimi di età previsti dalle norme vigenti per l'ammissione alle scuole e corsi per tutte le professioni sanitarie ausiliarie e tutte le arti ausiliarie delle [...] | 
§ 57.6.55 - Legge 30 aprile 1976, n. 339.
Limiti di età per l'ammissione alle scuole e corsi per le professioni sanitarie ausiliarie.
(G.U. 3 giugno 1976, n. 144)
Il limite minimo di età per l'ammissione ai corsi delle scuole per il personale tecnico per i laboratori di indagine, diagnosi e terapia, nonchè per il personale di assistenza diretta relativamente alle qualifiche di infermiere professionale e vigilatrice d'infanzia è fissato in anni 16 compiuti alla data del 31 dicembre dell'anno scolastico in cui inizia il corso.
Sono soppressi tutti i limiti massimi di età previsti dalle norme vigenti per l'ammissione alle scuole e corsi per tutte le professioni sanitarie ausiliarie e tutte le arti ausiliarie delle professioni sanitarie.