§ 57.6.55 - Legge 30 aprile 1976, n. 339.
Limiti di età per l'ammissione alle scuole e corsi per le professioni sanitarie ausiliarie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.6 istruzione professionale
Data:30/04/1976
Numero:339


Sommario
Art. 1.      Il limite minimo di età per l'ammissione ai corsi delle scuole per il personale tecnico per i laboratori di indagine, diagnosi e terapia, nonchè per il personale di assistenza diretta [...]
Art. 2.      Sono soppressi tutti i limiti massimi di età previsti dalle norme vigenti per l'ammissione alle scuole e corsi per tutte le professioni sanitarie ausiliarie e tutte le arti ausiliarie delle [...]


§ 57.6.55 - Legge 30 aprile 1976, n. 339.

Limiti di età per l'ammissione alle scuole e corsi per le professioni sanitarie ausiliarie.

(G.U. 3 giugno 1976, n. 144)

 

     Art. 1.

     Il limite minimo di età per l'ammissione ai corsi delle scuole per il personale tecnico per i laboratori di indagine, diagnosi e terapia, nonchè per il personale di assistenza diretta relativamente alle qualifiche di infermiere professionale e vigilatrice d'infanzia è fissato in anni 16 compiuti alla data del 31 dicembre dell'anno scolastico in cui inizia il corso.

 

          Art. 2.

     Sono soppressi tutti i limiti massimi di età previsti dalle norme vigenti per l'ammissione alle scuole e corsi per tutte le professioni sanitarie ausiliarie e tutte le arti ausiliarie delle professioni sanitarie.