§ 3.9.1007 - D.G.R. 21 novembre 2002, n. 1510 .
Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, art. 158. Approvazione direttive per la "Istituzione dell'elenco delle sedi operative accreditate alla [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 formazione professionale
Data:21/11/2002
Numero:1510


Sommario
Articolo 1 
Articolo 2 
Articolo 3 
Articolo 4 
Articolo 5 
Articolo 6 
Articolo 7 
Articolo 8 
Articolo 9 
Articolo 10 
Articolo 11 
Articolo 12 
Articolo 13 
Articolo 14 
Articolo 15 
Articolo 16 
Articolo 17 


§ 3.9.1007 - D.G.R. 21 novembre 2002, n. 1510 .

Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, art. 158. Approvazione direttive per la "Istituzione dell'elenco delle sedi operative accreditate alla gestione di interventi di formazione ed orientamento finanziati con risorse pubbliche.

(B.U. 30 gennaio 2003, n. 3, S.O. n. 6.)

 

La Giunta regionale

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Scuola, Formazione Lavoro;

VISTA la legge 21 dicembre 1978, n. 845, legge-quadro in materia di Formazione Professionale;

VISTA la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23, recante "ordinamento della formazione professionale";

VISTO l'art. 17 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sul riordino professionale";

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, e successive modificazioni, recante "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e in particolare gli articoli 157 e 159 che attribuiscono alle Province compiti e funzioni in materia di formazione professionale e l'art. 158 che determina le funzioni ed i compiti riservati alla Regione;

VISTO l'accordo tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per l'individuazione degli standard minimi delle qualifiche professionali e dei criteri formativi per l'accreditamento delle strutture della formazione professionale siglato il 18 febbraio 2000;

VISTO il D.M. 25 maggio 2001, n. 166 "Accreditamento delle sedi formative e delle sedi orientative";

VISTO che l'art. 10, comma 1 del sopradetto decreto così recita "entro il 31 dicembre 2001, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, previa intesa in sede di conferenza Stato/Regioni, definisce gli standard minimi di competenze professionali relative alle funzioni di direzione, amministrazione, docenza, coordinamento, analisi, progettazione, valutazione, orientamento, di cui al punto 3 lettera C) dell'allegato A dell'Accordo Stato/Regioni";

VISTO l'accordo sancito in Conferenza Stato Regioni in data 1° agosto 2002, sull'accreditamento delle strutture formative e delle sedi orientative;

DATO ATTO che, nelle more della definizione degli standard minimi di competenze professionali da parte del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, si ritiene opportuno procedere alla approvazione della disciplina per l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento, anche in carenza del requisito B3 "disponibilità di competenze professionali" al fine di favorire una selezione dinamica tra i soggetti che si candidano per la gestione delle attività formative/orientative, evitando situazioni monopolistiche e incentivando la candidatura di nuovi soggetti qualificati;

VISTI gli obiettivi programmatici, specifici e gestionali del Programma operativo regionale 2000-2006 Obiettivo globale n. 3 - sviluppare una offerta di istruzione - formazione professionale - orientamento che consenta lo sviluppo di corsi di apprendistato per tutto l'arco della vita favorendo anche l'adeguamento e l'integrazione tra i sistemi della formazione, istruzione e lavoro.

CONSIDERATO che a seguito degli atti normativi sopraccitati i competenti uffici regionali hanno predisposto il documento denominato "accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento";

DATO ATTO che il provvedimento:

- esplica i propri effetti dalla data di pubblicazione delle stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e che i soggetti interessati possono presentare domanda entro i successivi 60 giorni;

- è diretto ai soggetti pubblici e privati, presuntivamente individuati in circa 1.000/1.500, che intendono operare nella formazione professionale finanziata con fondi pubblici;

- è adottato in esecuzione dell'accordo tra il Ministero del Lavoro, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, siglato il 18 febbraio 2000, recepito nel D.M. 25 maggio 2001 e riconfermato dall'accordo sancito dalla Conferenza Stato Regioni in data 1° agosto 2002;

- attiene materia che, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera g,) della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23, rientra nella competenza della Giunta regionale;

- consente ai soggetti accreditati di partecipare ai bandi pubblici previsti dal P.O.R. 2000-2006 Obiettivo 3 FSE e che ai soggetti stessi, a pena di decadenza, compete l'onere di assicurare la permanenza delle condizioni organizzative-logistiche-funzionali assunte a base per l'accreditamento;

- è fruibile per via telematica, previo rilascio su richiesta dei soggetti interessati alla Direzione regionale Formazione e politiche del lavoro della userid e password, all'indirizzo internet: http://accreditamento.sirio.regione.lazio.it e che, oltre all'assistenza on line, presso la stessa Direzione è resa operante una struttura di supporto e di assistenza;

- presenta quale responsabile del procedimento il Dirigente della Direzione regionale Formazione e politiche del lavoro;

- non comporta oneri diretti a carico del bilancio regionale;

- sarà veicolato attraverso apposito supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, tramite il sito internet http://www.sirio.regione.lazio.it e mediante riproduzione su CD-ROM corredato da specifica nota di presentazione dell'Assessore Scuola, Formazione Lavoro;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

PRESO ATTO del parere della Commissione di concertazione, espresso nella seduta del 6 giugno 2002;

All'unanimità

Delibera

 

 

1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l'allegato "A", unito alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, denominato "Istituzione dell'elenco delle sedi operative accreditate alla gestione di interventi di formazione ed orientamento finanziati con risorse pubbliche".

2. di rinviare, per i motivi espressi in narrativa, ad un successivo atto deliberativo l'approvazione del requisito B3 "disponibilità di competenze professionali";

3. di stabilire che, ferma restando l'ammissibilità dei soggetti accreditati alle procedure di selezione delle attività formative e/o orientative, in relazione alla macrotipologia di riferimento, l'autorità di gestione delle singole azioni, può determinare ulteriori criteri per la valutazione dei progetti, secondo direttive generali stabilite dalla Regione nel caso in cui tali autorità non coincidano con la Regione stessa, nell'àmbito di norme quadro per la predisposizione di procedure di evidenza pubblica;

4. di dare mandato al Direttore della Direzione regionale Formazione e Politiche per il Lavoro di procedere a definire, sulla base dei documenti di cui all'allegato "A" al presente atto, le modalità operative per l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento;

5. di dare mandato al Direttore della Direzione regionale Formazione e Politiche per il Lavoro ad avvenuta definizione ed approvazione del requisito B3 "disponibilità di competenze professionali" di procedere all'integrazione delle modalità operative di cui al punto precedente;

6. di pubblicare la presente deliberazione con i relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio per dare alla stessa ogni opportuna diffusione;

a presente delibera sarà diffusa sul sito Internet www.sirio.regione.lazio.it.

 

 

Allegato A

Istituzione dell'elenco delle sedi operative accreditate alla gestione di interventi di formazione ed orientamento finanziati con risorse pubbliche

Direttiva

Articolo 1

Definizione di Accreditamento.

1. L'accreditamento è l'atto con il quale l'Amministrazione regionale riconosce ad un organismo pubblico o privato (in seguito soggetto attuatore), in possesso dei requisiti richiesti e titolari di sedi operative, l'idoneità a proporre e realizzare interventi di orientamento e formazione professionale, finanziati con risorse pubbliche, nel rispetto degli obiettivi della programmazione regionale.

2. La procedura di accreditamento regionale è finalizzata all'introduzione di standard di qualità nel sistema formativo e dell'orientamento, con garanzie preventive sull'idoneità dei soggetti attuatori e sulle capacità tecniche ed organizzative delle rispettive sedi operative, accertati sulla base di criteri oggettivi.

 

 

     Articolo 2

Disciplina giuridica.

1. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente direttiva, si applica la normativa delineata nell'accordo Stato Regioni del 18 febbraio 2000 e nel D.M. n. 166/2001 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che qui si intendono integralmente richiamati.

 

 

     Articolo 3

Gli àmbiti dell'accreditamento.

1. L'accreditamento concerne le attività di orientamento e formazione.

2. Per attività di orientamento si intendono: interventi di carattere informativo, preformativo, formativo, consulenziale finalizzati a promuovere l'auto-orientamento ed a supportare la definizione di percorsi personali di formazione e di lavoro e il sostegno all'inserimento occupazionale.

3. Per attività di formazione si intendono: interventi di prequalificazione, qualificazione, riqualificazione, specializzazione, perfezionamento, aggiornamento e riconversione realizzati con sistemi che utilizzano metodologia di presenza e/o a distanza, per singoli o in gruppo.

 

 

     Articolo 4

Destinatari.

1. Sono tenute all'accreditamento le sedi operative di soggetti attuatori pubblici o privati così come successivamente identificati. L'accreditamento viene effettuato con riferimento ad ogni singola sede operativa ubicata nel territorio della Regione Lazio di soggetti attuatori pubblici o privati.

2. Per soggetto attuatore si intende un organismo pubblico o privato che, indipendentemente dalla propria natura giuridica, abbia espressamente, tra i propri scopi e fini istituzionali, l'attività di formazione professionale.

3. I soggetti attuatori che richiedono l'accreditamento della sede operativa sono tenuti ad accettare i controlli pubblici e ad applicare le prescrizioni di legge sulla pubblicità dei propri bilanci. Laddove il soggetto attuatore, per propria natura giuridica, non sia tenuto a rendere pubblici i propri bilanci, interverrà l'obbligo dell'invio in Regione, entro 30 giorni dalle scadenze fiscali, delle dichiarazioni di legge circa i redditi di impresa.

4. I soggetti che richiedono l'accreditamento per l'obbligo formativo sono tenuti ad applicare, dalla data di scadenza della richiesta di accreditamento, il proprio personale CCNL degli operatori della formazione professionale convenzionata. Per il solo obbligo formativo, è condizione di ammissibilità l'applicazione al personale del CCNL degli operatori della formazione professionale .

5. Per sede operativa si intende una singola unità organizzativa, del soggetto attuatore che propone di organizzare ed erogare interventi di orientamento e formazione professionale, finanziati con risorse pubbliche e nel rispetto degli obiettivi della programmazione regionale.

La singola sede operativa, deve poter rappresentare in virtù del suo raccordo esplicito con il territorio un luogo di incontro e un potenziale fattore di sviluppo. Tale sede può usufruire pienamente delle risorse messe a disposizione dal proprio sistema di appartenenza, a condizione che si tratti di risorse chiaramente identificate.

6. Nel caso di iniziative di orientamento e formazione professionale promosse da un'associazione di soggetti gli interventi dovranno svolgersi presso le sedi operative accreditate. Tali attività si svolgeranno nei limiti previsti dall'art. 9 comma 10, previste per le singole sedi operative.

7. Non sono tenuti all'accreditamento:

a) i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale. Tali soggetti sono comunque tenuti a rispettare le specifiche condizioni attuative, da definirsi da parte dell'Amministrazione titolare delle forme di intervento o dell'Amministrazione alla quale ne è affidata la gestione;

b) Le aziende dove si realizzano attività di stage e tirocinio;

c) Le strutture che prestano servizi configurabili come azioni di assistenza tecnica;

d) Le sedi operative dei soggetti titolari o delegati delle funzioni inerenti attività di orientamento o formazione affidate alle competenze dei medesimi per disposizioni legislative; le predette sedi operative devono, comunque, rispettare i medesimi standard previsti, dalla presente normativa, per l'accreditamento delle sedi operative.

 

 

     Articolo 5

Tipologia dell'accreditamento.

1. L'accreditamento viene rilasciato per le attività di orientamento, così come definite all'art. 3, e di formazione in relazione alle macrotipologie (obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua) previste dall'art. 5 comma 3 del D.M. 25 maggio 2001, n. 166.

2. Le sedi operative sono accreditate, per le attività di formazione, per una o più macrotipologie e per una o più tipologie in relazione ai sub comparti economici della classificazione ISFOL-ORFEO.

3. L'accreditamento, per le attività di formazione nell'area dello svantaggio (utenze speciali), viene rilasciato all'interno di ogni macrotipologia a condizione che i requisiti specifici previsti siano rispettati. Rientrano nell'area dello svantaggio gli interventi formativi rivolti alle seguente categorie di cittadini:

• disabili

• tossicodipendenti

• detenuti

• immigrati.

4. Gli interventi formativi rivolti a detenuti possono essere svolti anche presso il luogo di restrizione a condizione che sia fatto, comunque riferimento ad una sede operativa accreditata.

5. Gli interventi formativi inerenti alla macrotipologia della formazione continua possono essere svolti anche presso sedi occasionali, non coincidenti con la sede operativa accreditata, a condizione che sia fatto comunque riferimento ad una sede operativa accreditata, nei limiti dell'accreditamento ottenuto e che tali sedi occasionali siano in regola con le normative che disciplinano l'igiene e la sicurezza degli ambienti di lavoro .

6. Le attività formative erogate esclusivamente con modalità FAD, di norma, non richiedono l'accreditamento della sede operativa; l'accreditamento deve essere richiesto per la sede ove siano previste attività formative assistite da tutor.

7. L'impiego di sedi formative provvisorie, di cui ai commi 4 e 5, non incide nella determinazione della capacità formativa erogabile secondo quanto riportato all'articolo 9 comma 10, ma è inclusa nella capacità gestionale della sede medesima.

8. La sede operativa accreditata per la formazione assicura le attività orientative direttamente (e in tal caso si intende che è stata accreditata anche per tali attività) oppure avvalendosi, attraverso convenzioni, di sedi operative accreditate per l'orientamento.

 

 

     Articolo 6

Requisiti per l'accreditamento.

1. L'accreditamento è rilasciato, in relazione agli àmbiti dell'orientamento e/o della formazione professionale, alle sedi operative del soggetto attuatore che dimostri il possesso dei seguenti requisiti:

a) capacità gestionali;

b) situazione economica;

c) competenze professionali;

d) livelli d'efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate;

e) disponibilità logistiche, dotazione e competenze del personale in relazione alla tipologia dell'accreditamento richiesto e agli interventi che s'intendono realizzare, correlati al comparto economico di riferimento.

f) interrelazioni maturate con il sistema sociale ed economico - produttivo presente nel territorio.

2. I requisiti relativi alle competenze del personale saranno aggiornati in relazione all'emanazione, da parte del Ministero del Lavoro, del provvedimento previsto dal D.M. n. 166/2001, art.10.

 

 

     Articolo 7

Accreditamento e certificazione del Sistema Qualità.

1. L'attivazione dell'accreditamento è rivolto a assicurare, secondo parametri oggettivi, un innalzamento continuo e progressivo delle caratteristiche qualitative nel sistema dell'orientamento e della formazione professionale, per realizzare politiche pubbliche di sviluppo delle risorse umane nei territori di riferimento, e per consentire agli operatori di organizzare per tempo le proprie strutture verso gli standard richiesti, entro il 31 dicembre 2004 tutte le sedi operative accreditate dovranno aver conseguito la certificazione del Sistema Gestione per la Qualità secondo quanto previsto dalle norme ISO UNI EN 9001: 2000 nell'area dei servizi formativi (settore 37 della classificazione EA).

2. La certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità, deve essere rilasciata, da organismi di certificazione dei Sistema di Gestione per la Qualità accreditati da SINCERT o da altri organismi equivalenti firmatari del MLA (Multilateral Agreement) in àmbito EA (European Accreditation), e, per sistemi equipollenti, da analoghe strutture.

Il soggetto attuatore in possesso del Sistema di Gestione per la Qualità nella compilazione dei moduli per la richiesta di accreditamento della sede deve dichiarare se la certificazione è rilasciato da un organismo accreditato da SINCERT o da altri organismi equivalenti. Eventuali elenchi delle non conformità rilevate dagli organismi di certificazione devono essere tempestivamente comunicate alla Direzione regionale Formazione e Politiche del Lavoro ai sensi dell'art. 14 comma 3.

3. In sede di valutazione delle istanze di accreditamento si terrà conto del possesso della certificazione del Sistema Qualità in conformità alle norme ISO 9001 e successive versioni rilasciata da organismi di certificazione dei Sistema di Gestione per la Qualità accreditati da SINCERT o da altri organismi equivalenti firmatari del MLA (Multilateral Agreement) in àmbito EA (European Accreditation) nell'area dei servizi formativi (settore 37 della classificazione EA),ai fini della valutazione delle capacità gestionali e delle disponibilità logistiche .

 

 

     Articolo 8

Richiesta di accreditamento.

1. La procedura di accreditamento seguirà un iter telematico, confermato da un'autocertificazione che confermi i dati comunicati. La procedura è così articolata.

2. I soggetti che intendono accreditare una o più sedi formative e/o d'orientamento dovranno richiedere allo sportello attivato presso la Regione Lazio, Direzione regionale Formazione e Politiche del Lavoro, l'account (UserId e password) attraverso cui sarà possibile accedere all'area riservata del sito https://accreditamento.sirio.regione.lazio.it. Dal sito ciascun soggetto potrà scaricare una procedura informatica che permetterà:

A) la compilazione off line di un formulario;

B) l'invio automatico dei dati e delle informazioni contenute nel formulario;

C) la memorizzazione su floppy disk o cd rom della copia del formulario.

3. Entro e non oltre le ore 12.00 del 90° giorno dalla data di pubblicazione della presente direttiva sul Bollettino Ufficiale, i soggetti interessati dovranno, in un'unica soluzione per tutte le sedi che si intendono accreditare, far pervenire:

a) per via telematica, il formulario di cui al punto B) del comma 2 del presente articolo compilato in ogni sua parte;

b) per posta o attraverso consegna diretta, presso la Regione Lazio, Direzione regionale Formazione e Politiche del Lavoro via R. Raimondi Garibaldi, 7, 00147 ROMA:

- la domanda di accreditamento redatta in conformità alla normativa sul bollo;

- l'autocertificazione che conferma la veridicità dei dati comunicati;

- la copia del formulario di cui alla lettera C) del comma 2 del presente articolo su supporto informatico (floppy disk o cd rom).

In ogni caso, ai fini della valutazione faranno fede le informazioni contenute nel formulario trasmesso per via telematica.

4. Nei confronti della documentazione trasmessa per la richiesta d'accreditamento, la Regione Lazio tratterà i dati nel rispetto della legge n. 675/1996 " Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personale".

 

 

     Articolo 9

Iter di accreditamento.

1. I formulari relativi alle sedi operative che hanno già operato con la Regione Lazio debbono essere compilati relativamente a quanto previsto dall'art. 6 alle lettere a), b), c), d), e) ed f) della presente normativa.

I formulari relativi alle sedi operative di recente costituzione, o che non hanno già operato debbono essere compilati relativamente a quanto previsto dall'art. 6 alle lettere a), b), c), ed e) della presente normativa.

2. La Regione Lazio procederà alla valutazione attraverso l'esame della documentazione trasmessa per via telematica. Ad ogni sede operativa, per la quale è stato richiesta l'accreditamento, è attribuito un punteggio, secondo i limiti riportati nella allegata tabella A) per le sedi formative; e B) per le sedi orientative.

3. Sono accreditate le sedi operative che hanno già operato con la Regione Lazio debbono essere compilati relativamente a quanto previsto nelle allegate tabelle A) e B) alla lettera a), b) c), d), e), f):

- abbiano raggiunto o superato la soglia di accessibilità minima del 50% del punteggio assegnato a ciascun requisito;

- abbiano raggiunto o superato la soglia minima indicata pari al 50% del massimo punteggio totale conseguibile (30 punti su 60).

Le sedi operative dei soggetti attuatori di recente costituzione, di cui all'art. 16, sono accreditate temporaneamente qualora relativamente a quanto previsto nelle allegate tabelle A) e B) alle lettere a), b) c), e):

- abbiano raggiunto o superato la soglia di accessibilità minima del 50% del punteggio assegnato a ciascun requisito,

- abbiano raggiunto o superato la soglia minima indicata pari al 50% del massimo punteggio totale conseguibile (come indicato nelle allegate tabelle A e B relativamente all'accreditamento temporaneo) .

4. Entro 45 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della richiesta la Regione Lazio, con provvedimento del Direttore regionale, invierà una comunicazione formale con l'esito e il relativo punteggio. La Regione Lazio, con provvedimento del Direttore regionale, pubblicherà una tabella contenente i punteggi attribuibili a ciascun requisito .

5. Tenuto conto che il soggetto attuatore, auto certificando il possesso dei requisiti, fornisce una vasta gamma di informazioni essenziali al fine dell'accoglimento o il diniego dell'istanza, la Regione Lazio effettuerà controlli sulla veridicità degli elementi auto certificati ai sensi dell'art. 71 del TU 445/2000 presso il soggetto attuatore dichiarante. Tutte le sedi che risulteranno accreditate, saranno pertanto sottoposte ad Audit in seguito al quale l'accreditamento potrà essere confermato o revocato. In caso dichiarazioni mendaci rese si procederà alla loro segnalazione presso le Autorità e organismi competenti.

6. Tenuto conto che la Regione Lazio auspica che le singole sedi operative siano in grado di offrire, ai bisogni formativi del territorio, risposte integrate e di elevata specializzazione nell'àmbito dei veri settori economici, ciascuna sede potrà essere accreditata per più macrotipologie e con il limite massimo di 7 settori (primi due digit) previsti dalla classificazione ISFOL-ORFEO.

7. Ciascuna sede è accreditata per il numero di ore annue che è in grado di garantire e di produrre. Il criterio secondo il quale sono riconosciute le ore di accreditamento, tenuto conto delle risorse umane e strumentali disponibili, sono i seguenti:

• Per le sedi formative, indipendentemente da future utilizzazioni di sedi provvisorie: ore annue di formazione (numero di aule e laboratori x limite massimo di 8 ore giornaliere) x 5 giorni a settimana x 260 giorni annui, correlate alle risorse umane disponibili.

• Per le sedi di orientamento: ore annue di orientamento (numero di uffici per colloqui individuali + numero di PC connessi stabilmente a Internet x limite massimo di 8 ore giornaliere) x 5 giorni a settimana x 260 giorni annui, correlate alle risorse umane disponibili.

8. L'attribuzione del punteggio ha rilevanza ai soli fini di consentire una soglia di riferimento per i controlli successivi che saranno effettuati per la verifica di permanenza dei requisiti di accreditamento.

9. Ai soggetti cui appartengono le sedi che non ottengono, a conclusione dell'iter previsto, il riconoscimento dell'accreditamento, è consegnato un verbale di avvenuta verifica con l'indicazione del punteggio ottenuto. "Certificato di Accreditamento" con la specifica;

10. Alle sedi riconosciute accreditate sarà rilasciato, a conclusione dell'iter previsto, un "Certificato di Accreditamento" con la specifica:

• nel caso di sede formativa, della macrotipologia, della tipologia, del comparto economico secondo la classificazione ISFOL-ORFEO, nonché delle relative ore formative erogabili annualmente. Tale limite, comprensivo delle ore formative svolte presso sedi occasionali di cui all'art. 5, commi 4, 5, 7, corrisponde alla capacità massima di ore per le quali, in fase di bando o avviso pubblico, potranno essere presentati progetti.

• nel caso di sede di orientamento delle ore erogabili annualmente.

 

 

     Articolo 10

Dotazione logistica minima per l'accoglimento della domanda di accreditamento.

1. Per dimensionare correttamente le dotazioni minime che danno accesso all'accreditamento delle sedi operative, oltre quelle indicate successivamente nella specifica dei criteri, le stesse dovranno essere composte almeno da:

Per le sedi formative

a) un'aula informatica dotata di un'attrezzatura minima in ragione di 1 PC ogni 2 allievi per un minimo di 12 allievi e, ove necessario, un laboratorio con relativa strumentazione idonea al numero degli allievi per gli indirizzi formativi di settore secondo la classificazione ISFOL-ORFEO nei quali la sede intende operare. Inoltre, le postazioni laboratoriali, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla Regione Lazio concesse in riferimento a settori formativi specifici, devono essere in rapporto almeno di uno a due (una postazione per due allievi);

b) un'aula didattica con rapporto minimo di superficie di 2 mq allievo per un minimo di 12 allievi;

c) un ufficio di direzione e/o coordinamento e/o ufficio di segreteria;

d) un locale di accoglienza e disimpegno.

Per le sedi di orientamento

e) un'aula per la realizzazione di incontri e i seminari con rapporto minimo di superficie di 2 mq allievo per almeno 10 allievi;

f) un ufficio per colloqui individuali;

g) un ufficio di segreteria e/o di direzione e/o coordinamento;

h) un locale di accoglienza e di consultazione di banche dati con una dotazione minima di 2 personal computer collegati stabilmente ad Internet;

Le sedi di orientamento accreditate o in via di accreditamento anche come sedi formative non avranno la necessità di soddisfare il punto g).

2. La dotazione indicata nei punti recedenti deve essere posseduta e disponibile in un'unica unità immobiliare oppure in più unità immobiliari purché funzionalmente congiunte da unitarietà di edificio o di superficie di edificazione.

 

 

     Articolo 11

Elenco regionale delle sedi accreditate.

1. Le sedi operative accreditate, con la specifica della macrotipologia, della tipologia di accreditamento e del sub comparto economico, sono inserite in un apposito elenco regionale, tenuto ed aggiornato dalla Direzione regionale Formazione e Politiche del Lavoro della Regione Lazio.

2. Dell'avvenuto accreditamento e dei successivi aggiornamenti è data comunicazione al Ministero del Lavoro, al fine dell'inserimento delle sedi operative in un elenco nazionale.

 

 

     Articolo 12

Periodicità delle domande di accreditamento.

1. Il processo di accreditamento intende favorire una selezione dinamica a priori dei soggetti che si candidano per la gestione di attività di orientamento e di formazione, senza precludere la possibilità di ingresso nel sistema regionale di nuovi soggetti qualificati che intendono concorrere nell'àmbito dei bandi.

2. Pertanto, l'Amministrazione, esamina periodicamente le richieste avanzate dai soggetti che intendono accreditare sedi di orientamento e formative, con le stesse modalità previste dall'art. 9 della presente normativa. Le domande di presentazione di accreditamento potranno essere presentate dal 1° al 60° giorno (entro e non oltre le ore 12.00) successivo al 180° giorno dalla scadenza precedente.

Entro 45 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione la Regione Lazio con provvedimento del Direttore regionale invierà una comunicazione formale con le modalità di cui all'art. 9 comma 4, e curerà l'aggiornamento dell'Albo regionale delle sedi accreditate di cui all'art. 11.

 

 

     Articolo 13

Vincoli delle sedi accreditate.

1. Le sedi accreditate devono necessariamente essere utilizzate per le attività in funzione delle quali sono state accreditate; quindi, non possono essere utilizzate per la produzione di beni e servizi, ad eccezione di quelli che fanno riferimento ad attività di orientamento, istruzione, formazione, e accompagnamento al lavoro, ricerca comunque finanziate. Il mancato rispetto di tale prescrizione è motivo di revoca immediata dell'accreditamento della sede.

 

 

     Articolo 14

Verifiche del mantenimento dei requisiti d'accreditamento.

1. L'accreditamento ha valore 36 mesi dalla data d'avvenuta notifica, salvo quanto previsto dall'art. 16 per le sedi operative dei soggetti attuatori di recente costituzione ai quali viene rilasciato un accreditamento temporaneo di 24 mesi dalla data d'avvenuta notifica.

2. La Direzione regionale Formazione e Politiche del Lavoro provvede periodicamente a verificare il mantenimento dei requisiti dei soggetti e delle sedi accreditate anche avvalendosi di competenze esterne specializzate.

3. Qualora siano apportate o intervenute variazione agli elementi costitutivi e si verifichino le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 7, sia del soggetto attuatore sia della sede, riferiti nei moduli informatici, il soggetto attuatore è tenuto a aggiornare tempestivamente il modulo informatico che ha dato luogo all'accreditamento dandone notifica per iscritto, entro e non oltre dieci giorni dall'intercorsa variazione, alla Direzione regionale Formazione e Politiche del Lavoro della Regione Lazio.

4. L'accreditamento è sospeso nel caso di mancato ottemperamento di quanto previsto dal precedente comma e nel caso di riscontrate difformità rispetto alle condizioni e ai requisiti che ne hanno determinato la concessione .

 

 

     Articolo 15

Standard di competenze professionali dei formatori.

1. Entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'atto, del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con il quale saranno definiti gli standard minimi di competenze professionali relative alle funzioni di direzione, amministrazione, docenza, coordinamento, analisi, progettazione valutazione, orientamento, i soggetti attuatori sono tenuti a predisporre, per tutte le sedi operative accreditate, un piano di adeguamento delle competenze del proprio personale. Il piano è realizzato entro dodici mesi dalla sua elaborazione.

2. La Direzione regionale Formazione e Politiche del Lavoro della Regione Lazio definisce le modalità di verifica.

 

 

     Articolo 16

Accreditamento temporaneo.

1. Per le sedi operative dei soggetti attuatori di recente costituzione o che non sono in grado di dimostrare i requisiti previsti ai punti d) ed f), dall'art. 6 della presente normativa, relativi al livello di efficacia nelle attività precedentemente realizzate e alle interrelazioni maturate con il sistema sociale ed economico - produttivo presente nel territorio, verificato il possesso e l'idoneità dei rimanenti requisiti, previsti dall'art. 6 della presente normativa alle lettere a), b), c), e), viene rilasciato un accreditamento temporaneo di 24 mesi.

Entro 30 giorni antecedenti la scadenza del secondo anno il soggetto attuatore è tenuto a richiedere la conferma dell'accreditamento con l'integrazione dei punti d) ed f) dell'art. 6 della presente normativa, l'Amministrazione procede ad una verifica preordinata ad accertare l'acquisizione dei requisiti, sulla base dei criteri stabiliti dalla presente normativa.

 

 

     Articolo 17

Sperimentazione del modello operativo.

1. per verificare l'adeguatezza del modello operativo e per procedere ad eventuali adeguamenti, la Direzione regionale Formazione e Politiche del Lavoro della Regione Lazio, con assistenza tecnica dell'ISFOL, attiva un gruppo di monitoraggio e valutazione sulle modalità di applicazione e sui risultati ottenuti. Tale gruppo elaborerà le relazioni per il Ministero del lavoro e della previdenza Sociale compresa quella per la verifica prevista per il 1° marzo 2003 dal D.M. n. 166 del 2001.

 

 

Tabella A)

Per l'accreditamento di sedi formative

 

 

 

 

 

Requisito 

Obbligo  

Formazione  

Formazione  

 

Formativo 

Superiore 

Continua 

a) capacità gestionali 

Massimo 6 

Massimo 6 

Massimo 6 

 

Minimo 3 

Minimo 3 

Minimo 3 

b) situazione e economica 

Massimo 6 

Massimo 8 

Massimo 8 

 

Minimo 3 

Minimo 4 

Minimo 4 

c) competenze professionali 

Massimo 8 

Massimo 8 

Massimo 8 

 

Minimo 4 

Minimo 4 

Minimo 4 

d.1) livelli di efficacia ed efficienza nelle attività  

Massimo 3 

Massimo 1 

Massimo 1 

precedentemente realizzate dal soggetto 

Minimo 1,5 

Minimo 0,5 

Minimo 0,5 

d.2) livelli di efficacia ed efficienza nelle attività  

Massimo 1 

Massimo 1 

Massimo 1 

precedentemente realizzate dalla sede 

Minimo 0,5 

Minimo 0,5 

Minimo 0,5 

e) capacità logistiche relativamente agli  

e.1) Qualità  

Massimo 9 

Massimo 9 

Massimo 7 

interventi che si intendono realizzare e  

della sede 

Minimo 4,5 

Minimo 4,5 

Minimo 3,5 

dotazione di personale 

e.2)  

Massimo 8  

Massimo 9  

Massimo 8 

 

Adeguatezza  

Minimo 4 

Minimo 4,5 

Minimo 4 

 

delle  

 

 

 

 

attrezzature,  

 

 

 

 

di cui per  

 

 

 

 

sistemi FAD 

 

Massimo 2 

Massimo 3 

 

e.3) 

Massimo 3 

Massimo 3 

Massimo 2 

 

Disponibilità 

Minimo 1,5 

Minimo 1,5 

Minimo 1  

 

di sussidi  

 

 

 

 

didattici, di  

 

 

 

 

cui per  

 

 

 

 

sistemi FAD 

 

Massimo 1 

Massimo 1 

 

e.4) 

Massimo 12 

Massimo 8 

Massimo 8 

 

Caratteristiche 

Minimo 6 

Minimo 4 

Minimo 4 

 

del personale 

 

 

 

 

destinato alle  

 

 

 

 

attività 

 

 

 

 

e.5) Utenze  

Idoneità 

Idoneità 

Idoneità 

 

speciali 

 

 

 

f) interrelazioni maturate con il sistema sociale ed economico  

Massimo 4  

Massimo 7  

Massimo 11 

presente nel territorio. 

Minimo 2 

Minimo 3,5 

Minimo 5,5 

 

TOTALI 

Massimo 60 

Massimo 60 

Massimo 60 

 

 

Minimo 30 

Minimo 30 

Minimo 30 

 

 

TOTALI  

Massimo 52 

Massimo 51 

Massimo 47 

 

Accreditamento 

Minimo 26 

Minimo 25,5 

Minimo 23,5 

 

temporaneo 

 

 

 

 

 

Tabella B)

Per l'accreditamento di sedi di ordinamento

 

 

 

 

Requisito 

Sede di  

 

orientamento 

a) capacità gestionali 

Massimo 8 

 

 

Minimo 4 

 

b) situazione e economica 

Massimo 6 

 

 

Minimo 3 

 

c) competenze professionali 

Massimo 6 

 

 

Minimo 3 

 

d.1) livelli di efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate dal soggetto 

Massimo 3 

 

 

Minimo 1,5 

 

d.2) livelli di efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate dalla sede 

Massimo 1 

 

 

Minimo 0,5 

 

e) capacità logistiche relativamente agli  

e.1) Qualità della sede ed esclusività d'uso 

Massimo 9 

 

interventi che si intendono realizzare e  

 

Minimo 4,5 

 

dotazione di personale 

e.2) Adeguatezza delle attrezzature ed esclusività  

Massimo 8  

 

 

d'uso 

Minimo 4 

 

 

e.3) Disponibilità di materiale di informazione e  

Massimo 3 

 

 

supporto 

Minimo 1,5 

 

 

e.4) Caratteristiche del personale destinato alle 

Massimo 6 

 

 

attività 

Minimo 3 

 

f) interrelazioni maturate con il sistema  

 

Massimo 10 

 

sociale ed economico presente nel  

 

Minimo 5 

 

territorio. 

 

 

 

 

TOTALI 

Massimo 60 

 

 

 

Minimo 30 

 

 

 

TOTALI  

Massimo 46 

 

 

Accreditamento temporaneo 

Minimo 23 

 

Sub comparti economici classificazione ISFOL-ORFEO

SETTORI (primi due digit) 

SUB-SETTORE (Ultimi due digit) 

COD. ORFEO 

AGRICOLTURA 

CONDUZIONE AMMINISTRAZIONE COMMERCIALIZZAZIONE 

0101 

AGRICOLTURA 

ZOOTECNICA 

0102 

AGRICOLTURA 

COLTIVAZIONE IRRIGAZIONE CONCIMAZIONE FITOPATOLOGIA 

0103 

AGRICOLTURA 

COLTURE CEREALICOLE 

0104 

AGRICOLTURA 

COLTURE FORAGGERE ERBACEE ARBOREE 

0105 

AGRICOLTURA 

COLTURE FORESTALI 

0106 

AGRICOLTURA 

FLORICOLTURA GIARDINAGGIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 

0107 

AGRICOLTURA 

FRUTTICOLTURA 

0108 

AGRICOLTURA 

ORTICOLTURA 

0109 

AGRICOLTURA 

OLIVICOLTURA 

0110 

AGRICOLTURA 

VITICOLTURA ENOLOGICA 

0111 

AGRICOLTURA 

COLTURE PROTETTE 

0112 

AGRICOLTURA 

COLTIVAZIONI PURIME, COLTIVAZIONE E ALLEVAMENTO 

0113 

AGRICOLTURA 

MECCANIZZAZIONE AGRICOLA E FORESTALE 

0114 

AGRICOLTURA 

AGRITURISMO 

0115 

AGRICOLTURA 

VARIE 

0116 

PESCA E ACQUACOTTURA 

 

0201 

INDUSTRIA ESTRATTIVA 

 

0301 

MINERALI NON METALLIFERI 

LAVORAZIONE MARMO 

0401 

MINERALI NON METALLIFERI 

CERAMICA INDUSTRIALE 

0402 

MECCANICA METALLURGICA 

INGEGNERIZZAZIONE 

0501 

MECCANICA METALLURGICA 

DISEGNO MECCANICO 

0502 

MECCANICA METALLURGICA 

MACCHINE UTENSILI 

0503 

MECCANICA METALLURGICA 

MACCHINE A CONTROLLO AUTOMATICO ROBOTICA 

0504 

MECCANICA METALLURGICA 

LAVORAZIONE AL BANCO 

0505 

MECCANICA METALLURGICA 

INPIANTISTICA, TUBISTICA, TERMOIDRAULICA 

0506 

MECCANICA METALLURGICA 

CARPENTERIA SALDATURA 

0507 

MECCANICA METALLURGICA 

CONTROLLI E MANUTENZIONE 

0508 

MECCANICA METALLURGICA 

MOTORISTI, CARROZZIERI 

0509 

MECCANICA METALLURGICA 

QUALIFICHE DI BASE E RIQUALIFICHE 

0510 

MECCANICA METALLURGICA 

CANTIERISTICA NAVALE 

0511 

MECCANICA METALLURGICA 

VARIE 

0512 

ELETTRICITÀ ELETTRONICA 

ELETTRICITÀ ELETTRONICA GENERALE 

0601 

ELETTRICITÀ ELETTRONICA 

IMPIANTISTICA, RIPARATORI, MANUTENTORI ELETTRICI 

0602 

ELETTRICITÀ ELETTRONICA 

ELETTROMECCANICA 

0603 

ELETTRICITÀ ELETTRONICA 

APPLICAZIONI ELETTRONICHE 

0604 

ELETTRICITÀ ELETTRONICA 

RADIO TV, TELEMATICA, TELECOMUNICAZIONI 

0605 

ELETTRICITÀ ELETTRONICA 

ELETTRAUTO 

0606 

CHIMICA 

CHIMICA ANALITICA 

0701 

CHIMICA 

CHIMICA INDUSTRIALE E BIOLOGICA 

0702 

EDILIZIA 

RILEVAZIONE, DISEGNO, PROGETTAZIONE 

0801 

EDILIZIA 

CONDUZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E CANTIERI 

0802 

EDILIZIA 

MURATORI SCALPELLINI 

0803 

EDILIZIA 

CARPENTERIA 

0804 

EDILIZIA 

VERNICIATURA 

0805 

EDILIZIA 

MANUTENZIONE, RECUPERO EDILIZIO 

0806 

EDILIZIA 

VARIE 

0807 

LEGNO MOBILI ARREDAMENTO 

CONDUZIONE AZIENDALE 

0901 

LEGNO MOBILI ARREDAMENTO 

FALEGNAMERIA EBANISTICA 

0902 

LEGNO MOBILI ARREDAMENTO 

MOBILI 

0903 

LEGNO MOBILI ARREDAMENTO 

ARREDAMENTO 

0904 

LEGNO MOBILI ARREDAMENTO 

TAPPEZZERIA 

0905 

LEGNO MOBILI ARREDAMENTO 

VARIE 

0906 

TRASP.O.R.TI 

SERVIZI DI SPEDIZIONE E TRASP.O.R.TO 

1001 

TRASP.O.R.TI 

TRASP.O.R.TI TERRESTRI 

1002 

TRASP.O.R.TI 

TRASP.O.R.TI NAVALI 

1003 

TRASP.O.R.TI 

VARIE 

1004 

GRAFICA FOTOGRAFICA  

POLIGRAFIA 

1101 

CARTOTECNICA 

 

 

GRAFICA FOTOGRAFICA  

FOTOGRAFIA 

1102 

CARTOTECNICA 

 

 

GRAFICA FOTOGRAFICA  

PRODUZIONE CARTA CARTOTECNICA 

1103 

CARTOTECNICA 

 

 

ARTIGIANATO ARTISTICO 

LAVORAZIONE METALLI 

1201 

ARTIGIANATO ARTISTICO 

LAVORAZIONE MARMO, PIETRA, CERAMICA 

1202 

ARTIGIANATO ARTISTICO 

LAVORAZIONE LEGNO 

1203 

ARTIGIANATO ARTISTICO 

LAVORAZIONE PAGLIA, VIMINI 

1204 

ARTIGIANATO ARTISTICO 

OREFICERIA, ARGENTERIA 

1205 

ARTIGIANATO ARTISTICO 

LAVORAZIONE TESSUTI, RICAMO 

1206 

ARTIGIANATO ARTISTICO 

LAVORAZIONE VETRO 

1207 

ARTIGIANATO ARTISTICO 

LAVORAZIONE STRUMENTI MUSICALI 

1208 

ARTIGIANATO ARTISTICO 

DECORAZIONE 

1209 

ARTIGIANATO ARTISTICO 

MANUTENZIONE E RESTAURO 

1210 

ARTIGIANATO ARTISTICO 

VARIE 

1211 

INDUSTRIA ALIMENTARE 

LAVORAZIONE PRODOTTI AGRICOLI 

1301 

INDUSTRIA ALIMENTARE 

LAVORAZIONE PRODOTTI CASEARI 

1302 

INDUSTRIA ALIMENTARE 

LAVORAZIONE CONSERVE ALIMENTARI 

1303 

INDUSTRIA ALIMENTARE 

LAVORAZIONE PRODOTTI DOLCIARI, LAVORAZIONE PASTARIA 

1304 

INDUSTRIA ALIMENTARE 

LAVORAZIONE CARNI 

1305 

INDUSTRIA ALIMENTARE 

VARIE 

1306 

INDUSTRIA TESSILE 

TESSITURA, FILATURA, TINTORIA 

1401 

INDUSTRIA ABBIGLIAMENTO PELLI 

STILISMO, MODELLISMO, INDOSSATORI 

1501 

INDUSTRIA ABBIGLIAMENTO PELLI 

CONFEZIONE TESSUTI 

1502 

INDUSTRIA ABBIGLIAMENTO PELLI 

MAGLIERIA 

1503 

INDUSTRIA ABBIGLIAMENTO PELLI 

PELLICCERIA (PELLETTERIA) 

1504 

INDUSTRIA ABBIGLIAMENTO PELLI 

CALZATURE PELLETTERIA 

1505 

INDUSTRIA ABBIGLIAMENTO PELLI 

VARIE 

1506 

ACCONCIATURA ESTETICA 

ACCONCIATURA FEMMINILE 

1601 

ACCONCIATURA ESTETICA 

ACCONCIATURA MASCHILE 

1602 

ACCONCIATURA ESTETICA 

ESTETICA MASSAGGIO 

1603 

ACCONCIATURA ESTETICA 

MANICURE PEDICURE 

1604 

ACCONCIATURA ESTETICA 

VARIE 

1605 

 

 

Dossier .