Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.8 industria e artigianato |
Data: | 16/02/1990 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. Formazione professionale del podologo. 1. In relazione a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1 del decreto del Ministero della sanità n. 30 del 26 gennaio 1988 e in attesa della legge-quadro [...] |
Art. 2. Ammissione ai corsi di formazione. 1. L'ammissione ai corsi di formazione professionale è riservata a coloro che sono in possesso dell'ammissione al terzo anno di corso di scuola secondaria [...] |
Art. 3. Programma dei corsi di formazione. 1. Il corso di formazione è di durata triennale e consta di 3.000 ore complessive così articolate, secondo il programma allegato alla presente legge: |
Art. 4. Direttore dei corsi e personale docente. 1. Il direttore del corso nonché i docenti preposti alle discipline tecnico-pratiche e di tirocinio devono essere in possesso di specifica preparazione [...] |
Art. 5. Esame finale. 1. L'esame finale del corso è diretto ad accertare le capacità teorico-pratiche acquisite dall'allievo e consiste in una prova scritta, orale e pratica. |
Art. 6. Composizione, della commissione per l'esame finale. 1. La commissione per l'esame finale è nominata dall'ente gestore del corso ed è composta da: |
Art. 7. Vigilanza. 1. La Regione vigila sulla attuazione della presente legge. A tal fine le unità sanitarie locali competenti per territorio, in conformità alle direttive all'uopo impartite dalla Regione, [...] |
Art. 8. Norme transitorie e finali. 1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 24 giugno 1980, n. 87 e successive modificazioni ed [...] |
§ 3.8.54 - L.R. 16 febbraio 1990, n. 10. - Disciplina provvisoria
dell'attività e della formazione del podologo.
(B.U. 10 marzo 1990, n. 7).
Art. 1. Formazione professionale del podologo. 1. In relazione a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1 del decreto del Ministero della sanità n. 30 del 26 gennaio 1988 e in attesa della legge-quadro di riforma degli operatori infermieristici, tecnici e di riabilitazione, la formazione professionale del podologo è intesa a fornire competenze integrate di tipo igienico, sanitario e sociale esplicate in rapporto diretto con persone affette da alterazioni ipercheratosiche cutanee, unghie ipertrofiche, deformi e incarnite, verruche dei piedi e piede doloroso.
Art. 2. Ammissione ai corsi di formazione. 1. L'ammissione ai corsi di formazione professionale è riservata a coloro che sono in possesso dell'ammissione al terzo anno di corso di scuola secondaria superiore, con i limiti di età previsti dalla
2. Tale ammissione può essere subordinata, sulla base di disposizioni emanate con provvedimento della Giunta regionale, al superamento di una prova di selezione.
Art. 3. Programma dei corsi di formazione. 1. Il corso di formazione è di durata triennale e consta di 3.000 ore complessive così articolate, secondo il programma allegato alla presente legge:
a) n. 1.800 ore di lezioni teoriche;
b) n. 900 ore di esercitazioni pratiche;
c) n. 300 ore di tirocinio,
eventuali aggiornamenti al programma che si rendessero necessari saranno apportati con deliberazione della Giunta regionale.
2. Lo svolgimento delle attività formative deve garantire una preparazione globale ed integrata tra teoria e pratica, l'utilizzazione di metodologie che favoriscano la partecipazione degli allievi nonché la sperimentazione pratica delle capacità professionali.
3. Il tirocinio deve essere realizzato in presidi e servizi sociali e sanitari in modo da assicurare 1'acquisizione di una adeguata capacità professionale. Il tirocinio non dà luogo ad alcun rapporto di 1avoro con gli enti presso i quali si svolge, i quali, peraltro, sono tenuti a provvedere all'assicurazione degli allievi contro gli infortuni verificatisi e le malattie contratte durante il corso.
4. La frequenza delle attività formative teorico-pratiche è obbligatoria per almeno il novanta per cento delle ore previste.
Art. 4. Direttore dei corsi e personale docente. 1. Il direttore del corso nonché i docenti preposti alle discipline tecnico-pratiche e di tirocinio devono essere in possesso di specifica preparazione professionale nel settore.
2. I docenti delle discipline teoriche devono essere in possesso del titolo di studio e/o abilitazione attinente la materia insegnata.
3. I docenti delle discipline pratiche devono essere in possesso dell'attestato o del diploma regionale di qualifica di «podologo».
Art. 5. Esame finale. 1. L'esame finale del corso è diretto ad accertare le capacità teorico-pratiche acquisite dall'allievo e consiste in una prova scritta, orale e pratica.
2. Agli allievi che hanno superato l'esame viene rilasciato dalla Regione un diploma attestante la qualificazione conseguita, la durata del corso e le materie insegnate.
Art. 6. Composizione, della commissione per l'esame finale. 1. La commissione per l'esame finale è nominata dall'ente gestore del corso ed è composta da:
a) un rappresentante della Regione designato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessorato regionale alla formazione professionale;
b) un rappresentante del Ministero della sanità;
c) un medico esperto nelle materie oggetto del corso designato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessore regionale alla sanità;
d) il direttore del corso;
e) tre rappresentanti del corpo docente del corso di cui due prescelti tra i docenti delle discipline teoriche;
f) un rappresentante dell'associazione di categoria.
Art. 7. Vigilanza. 1. La Regione vigila sulla attuazione della presente legge. A tal fine le unità sanitarie locali competenti per territorio, in conformità alle direttive all'uopo impartite dalla Regione, esercitano la vigilanza sull'attività svolta dai podologi anche in relazione a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Ministero della sanità n. 30 del 26 gennaio 1988.
Art. 8. Norme transitorie e finali. 1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella
2. Coloro che sono in possesso dell'attestato di qualifica di podologo rilasciato dalla Regione prima della data di entrata in vigore della presente legge possono conseguire il diploma di cui al precedente articolo 5 previo superamento di una prova da svolgere entro due anni dalla suddetta data secondo i criteri e le modalità che saranno stabiliti con deliberazione del Consiglio regionale, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria.
ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: «DISCIPLINA PROVVISORIA |
DELL'ATTIVITA' E DELLA FORMAZIONE DEL PODOLOGO» |
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PROGRAMMA D'INSEGNAMENTO |
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Materie d'insegnamento Numero di ore di lezione |
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I anno II anno III anno |
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Cultura generale 58 29 29 |
Sociologia 29 |
Nozioni di chimica 29 |
Inglese 58 87 87 |
Disegno anatomico 58 29 |
Anatomia 116 |
Fisiopatologia 174 58 |
Patologia medica 29 87 87 |
Patologia chirurgica 145 116 |
Pronto soccorso 29 |
Ortesi 29 29 |
Biomeccanica 29 |
Igiene 29 58 |
Matematica 58 29 |
Ragioneria 29 |
Gerontologia 29 |
Dermatologia 29 29 |
Farmacologia 29 |
Psicologia 29 |
Legislazione sanitaria |
e deontologia 58 |
Tecniche podologiche 290 290 290 |
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Numero di ore di esercitazione |
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I anno II anno III anno |
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Tirocinio pratico 100 200 |
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Il tirocinio si effettua mediante esercitazioni guidate presso presidi |
sanitari e sociali pubblici e privati, secondo il programma delle lezioni |
teoriche e delle esercitazioni pratiche già svolte, integrate da ricerche, |
lavori di gruppo, visite documentative, ed altro. |
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