§ 3.7.23 - L.R. 10 maggio 1990, n. 44. - Interventi regionali per i
pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 fiere, mercati, commercio
Data:10/05/1990
Numero:44


Sommario
Art. 1.  Finalità. 1. La Regione Lazio, al fine di migliorare la ricettività turistica, concede contributi in conto interessi su finanziamenti a favore di piccole e medie imprese situate nel Lazio esercenti [...]
Art. 2.  Modalità dei finanziamenti. 1. I finanziamenti assistiti dal contributo previsto dal successivo articolo 3 sono subordinati alla presentazione, da parte degli aventi diritto, di programmi [...]
Art. 3.  Durata e limite dei finanziamenti. 1. I finanziamenti concessi per il fine di cui alla presente legge da istituti di credito autorizzati e per i canoni di locazione finanziaria relativi ai programmi [...]
Art. 4.  Domanda di finanziamento. 1. La domanda di finanziamento dovrà essere presentata ad uno degli istituti di credito a tal fine convenzionati con la Regione Lazio, corredata dalla documentazione [...]
Art. 5.  Ultimazione dei lavori. 1. I lavori oggetto del contributo devono essere ultimati entro sei mesi dall'erogazione del finanziamento pena la decadenza del contributo medesimo.
Art. 6.  Convenzioni. 1. La Regione Lazio provvederà ad erogare i fondi di cui alla presente legge sulla base di convenzioni da stipularsi tra la stessa e gli istituti di credito secondo lo schema tipo [...]
Art. 7.  Comitato. 1. E' istituito presso la Regione Lazio un comitato con i compiti di cui al successivo articolo 8.
Art. 8.  Compiti del comitato. 1. Il comitato:
Art. 9.  Concessione dei contributi. 1. La concessione e la liquidazione dei contributi viene deliberata dalla Giunta regionale sulla base delle procedure previste dalla convenzione.
Art. 10.  Erogazione dei finanziamenti. 1. L'erogazione dei finanziamenti da parte degli istituti di credito agli interessati viene effettuata per il 50 per cento all'atto della stipula del contratto di mutuo [...]
Art. 11.  Limiti. 1. Le opere realizzate con le agevolazioni previste dalla presente legge non possono essere alienate o cedute prima che sia trascorso il periodo di ammortamento dei finanziamenti salvo che [...]
Art. 12.  Scioglimento o cessazione dell'impresa. 1. In caso di scioglimento o di cessazione dell'impresa mutuaria, l'erogazione di contributi viene interrotta con effetto immediato e l'eventuale residuo [...]
Art. 13.  Fondo di garanzia. 1. E' istituito presso gli istituti di credito di cui alla presente legge un fondo regionale di garanzia di lire 500 milioni per la copertura dei rischi connessi ai finanziamenti [...]
Art. 14.  Disposizioni finanziarie. 1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della presente legge è autorizzata per l'anno 1990 una disponibilità finanziaria di L. 2.000 milioni.
Art. 15.  Abrogazione. 1. La legge regionale approvata nelle sedute del 27 settembre 1989 e del 31 gennaio 1990 concernente «Interventi straordinari regionali in occasione dei campionati mondiali di calcio [...]


§ 3.7.23 - L.R. 10 maggio 1990, n. 44. - Interventi regionali per i

pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande.

(B.U. 30 maggio 1990, n. 15).

 

Art. 1. Finalità. 1. La Regione Lazio, al fine di migliorare la ricettività turistica, concede contributi in conto interessi su finanziamenti a favore di piccole e medie imprese situate nel Lazio esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, e specificatamente quelle previste dall'articolo 32 del decreto ministeriale n. 375 del 4 agosto 1988, tipologia A e B.

     2. I finanziamenti di cui al comma precedente sono destinati all'ammodernamento ed alla ristrutturazione dei locali esistenti fisicamente connessi con i locali adibiti alle vendite relativi a servizi igienici, cucine e laboratori di produzione, trasformazione e manipolazione nonché alle attrezzature relative, all'adeguamento degli impianti elettrici e antincendi alle norme in vigore ed interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

     3. Ai fini della presente legge per piccole e medie imprese si intendono quelle aventi un numero di dipendenti non superiore a venti.

 

     Art. 2. Modalità dei finanziamenti. 1. I finanziamenti assistiti dal contributo previsto dal successivo articolo 3 sono subordinati alla presentazione, da parte degli aventi diritto, di programmi d'investimento di cui al precedente articolo nonché alla documentazione di cui al successivo articolo 4.

 

     Art. 3. Durata e limite dei finanziamenti. 1. I finanziamenti concessi per il fine di cui alla presente legge da istituti di credito autorizzati e per i canoni di locazione finanziaria relativi ai programmi di investimento previsti dall'articolo 2 della presente legge sono assistiti dal contributo regionale in conto interessi nella misura pari al 50 per cento del tasso di riferimento stabilito con decreto del Ministero del tesoro.

     2. I finanziamenti non possono superare il 70 per cento della spesa complessiva, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, riconosciuta ammissibile per la realizzazione dei programmi di investimento.

     3. I finanziamenti a tasso agevolato non possono comunque superare l'importo di lire 80 milioni.

     4. La durata dei finanziamenti non potrà essere superiore a cinque anni oltre un anno di preammortamento mentre le rate di restituzione dovranno avere scadenza semestrale.

     5. L'ammontare dei contributi in conto interessi sui finanziamenti verrà erogato da parte della Regione Lazio a favore degli istituti di credito convenzionati mediante attuazione degli stessi all'atto della stipula della convenzione.

 

     Art. 4. Domanda di finanziamento. 1. La domanda di finanziamento dovrà essere presentata ad uno degli istituti di credito a tal fine convenzionati con la Regione Lazio, corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 1 e da una relazione tecnico-economica, con allegato computo estimativo distinto per ogni intervento.

     2. Le domande devono essere presentate entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno.

     3. In sede di prima applicazione le domande possono essere presentate, ad uno degli istituti di credito convenzionati, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

     Art. 5. Ultimazione dei lavori. 1. I lavori oggetto del contributo devono essere ultimati entro sei mesi dall'erogazione del finanziamento pena la decadenza del contributo medesimo.

 

     Art. 6. Convenzioni. 1. La Regione Lazio provvederà ad erogare i fondi di cui alla presente legge sulla base di convenzioni da stipularsi tra la stessa e gli istituti di credito secondo lo schema tipo allegato alla presente legge.

 

     Art. 7. Comitato. 1. E' istituito presso la Regione Lazio un comitato con i compiti di cui al successivo articolo 8.

     2. Il comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è composto dall'assessore regionale al commercio che lo presiede o un suo delegato, da due funzionari degli istituti di credito convenzionati designati dagli istituti stessi, da due rappresentanti designati dalle strutture regionali di organizzazione nazionali dei commercianti e da due funzionari regionali designati dall'assessore al commercio della Regione Lazio.

     3. Ai componenti del comitato e al segretario, con esclusione dei soli funzionari regionali, è corrisposto un gettone di presenza per ogni giornata di impegno nella misura prevista dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni.

 

     Art. 8. Compiti del comitato. 1. Il comitato:

     a) esamina le domande presentate dagli interessati per la concessione delle agevolazioni le quali devono essere inoltrate al comitato da parte degli istituti di credito entro trenta giorni dalla presentazione delle stesse;

     b) accerta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge;

     c) verifica la rispondenza dei singoli programmi di investimento alle finalità della presente legge;

     d) propone entro trenta giorni dal ricevimento delle domande da parte degli istituti di credito, la concessione dei contributi in conto interessi sulla base delle convenzioni stipulate a norma dell'articolo 6 della presente legge.

 

     Art. 9. Concessione dei contributi. 1. La concessione e la liquidazione dei contributi viene deliberata dalla Giunta regionale sulla base delle procedure previste dalla convenzione.

     2. L'assessore regionale al commercio provvederà trimestralmente a comunicare alla competente Commissione consiliare permanente l'elenco delle domande accolte ed escluse completo dell'entità dei contributi concessi.

 

     Art. 10. Erogazione dei finanziamenti. 1. L'erogazione dei finanziamenti da parte degli istituti di credito agli interessati viene effettuata per il 50 per cento all'atto della stipula del contratto di mutuo ed il saldo a seguito di presentazione agli istituti di credito di:

     a) perizia giurata, dalla quale risultino le opere realizzate e la spesa globale sostenuta, redatta da un tecnico abilitato, corredata dalle fatture relative alle singole spese sostenute;

     b) una dichiarazione resa, per atto notorio, dall'interessato la quale attesti che le opere oggetto dell'intervento sono state ultimate nei termini di cui al precedente articolo 5.

 

     Art. 11. Limiti. 1. Le opere realizzate con le agevolazioni previste dalla presente legge non possono essere alienate o cedute prima che sia trascorso il periodo di ammortamento dei finanziamenti salvo che il subentrante abbia titolo alla concessione dei mutui secondo i criteri e con le procedure stabilite dal precedente articolo 8.

 

     Art. 12. Scioglimento o cessazione dell'impresa. 1. In caso di scioglimento o di cessazione dell'impresa mutuaria, l'erogazione di contributi viene interrotta con effetto immediato e l'eventuale residuo debito dovrà essere versato in un'unica soluzione al momento dello scioglimento o della cessazione dell'attività commerciale per l'esercizio della quale il mutuo era stato concesso.

     2. In caso di fallimento dell'impresa l'erogazione del contributo viene interrotta all'atto della dichiarazione giudiziale di insolvenza.

 

     Art. 13. Fondo di garanzia. 1. E' istituito presso gli istituti di credito di cui alla presente legge un fondo regionale di garanzia di lire 500 milioni per la copertura dei rischi connessi ai finanziamenti previsti.

     2. La Regione Lazio concede garanzia di natura sussidiaria che si esplica nella misura del 100 per cento sino a lire 40 milioni delle perdite subite dall'istituto di credito e fino all'80 per cento per l'eccedenza, a fronte del capitale, interessi di mora non superiori al tasso di riferimento, accessori e spese, dopo aver esperito tutte le procedure giudiziarie ed extragiudiziarie per il recupero del credito.

 

     Art. 14. Disposizioni finanziarie. 1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della presente legge è autorizzata per l'anno 1990 una disponibilità finanziaria di L. 2.000 milioni.

     2. La spesa relativa è iscritta nel bilancio di previsione della Regione Lazio per il 1990 al capitolo n. 04301 di nuova istituzione e così denominato: capitolo n. 04301: «Interventi regionali per pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande».

     3. Alla copertura dell'onere di L. 2.000 milioni per l'anno 1990 si provvede mediante riduzione di pari importo dal capitolo n. 29822, lettera c), dell'elenco 4 (fondi globali per il finanziamento di provvedimenti legislativi) del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1990.

     4. La proiezione negli esercizi successivi della spesa, autorizzata per il 1990, prevista in L. 1.500 milioni annui, trova copertura nel bilancio pluriennale 1990/1991.

     5. Per le finalità previste dall'articolo 13 della presente legge si provvederà nel rispetto dell'articolo 38 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, a carico del capitolo n. 30202 la cui denominazione è integrata con il riferimento alla presente legge ed il cui stanziamento potrà essere integrato mediante prelevamenti dal fondo per le spese obbligatorie di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 15 del 1977.

 

     Art. 15. Abrogazione. 1. La legge regionale approvata nelle sedute del 27 settembre 1989 e del 31 gennaio 1990 concernente «Interventi straordinari regionali in occasione dei campionati mondiali di calcio dell'anno 1990 per pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande» è abrogata.

 

 

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: «INTERVENTI REGIONALI PER PUBBLICI ESERCIZI DI VENDITA E CONSUMO DI ALIMENTI E BEVANDE».

 

CONVENZIONE

tra Regione Lazio e .................

 

Premesso

 

     che la Regione Lazio ha costituito con legge regionale un fondo destinato alla concessione di un contributo in conto interessi per finanziamenti a favore di piccole e medie imprese commerciali esercenti la somministrazione al pubblico di bevande ed alimenti, situate nella Regione Lazio, al fine di migliorare la ricettività turistica che la Regione Lazio ha costituito con legge regionale n. ....... del .................. un fondo speciale destinato ad agevolare l'accesso al credito delle sopra citate piccole e medie imprese commerciali, mediante la prestazione di garanzie sussidiarie a fronte di licenziamenti a medio termine;

     che l'istituto autorizzato ad esercitare il credito a medio termine a favore delle piccole e medie imprese commerciali, ha manifestato la propria disponibilità a stipulare con la Regione la convenzione ai sensi della legge regionale suddetta;

     che la legge regionale n. ........ del .................. stabilisce che la Regione stipuli delle convenzioni con istituti o sezioni di credito speciale al fine di rendere operativa la norma stessa.

 

     1. Oggetto della convenzione. La presente convenzione disciplina la concessione da parte del ........................ in base alla legge regionale n. ...... del ................... ed alle proprie norme statutarie, di finanziamento a tasso agevolato, assistiti dalla garanzia regionale prevista dalla citata legge alle piccole e medie imprese commerciali esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ubicate nella Regione Lazio.

 

     2. Imprese finanziabili. Piccole e medie imprese commerciali esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con un numero di dipendenti non superiore a venti.

 

     3. Iniziative finanziabili. Sono finanziabili soltanto i programmi di investimento rivolti a:

     a) ammodernamento dei servizi igienici;

     b) ammodernamento delle cucine dei laboratori di produzione, trasformazione e manipolazione, nonché delle attrezzature relative;

     c) adeguamento degli impianti elettrici ed antincendi alle norme in vigore;

     d) interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

     Questi ultimi saranno ammessi alle agevolazioni soltanto se fisicamente connessi con i locali adibiti alla vendita.

     I suddetti programmi dovranno essere ultimati entro sei mesi.

     Saranno ammesse alle agevolazioni le spese effettuate successivamente alla data della domanda.

 

     4. Importo dei finanziamenti. L'importo massimo dei finanziamenti concedibili ai sensi della legge regionale n. ....... del

.................... è di L. 80 milioni e potrà coprire fino al 70 per cento delle spese (IVA esclusa) che la finanzianda dimostrerà di avere effettuato.

 

     5. Condizioni e durata dei finanziamenti. Ai finanziamenti assistiti dal contributo in conto interessi della Regione sarà applicato un tasso di interesse fisso pari al 50 per cento del tasso di riferimento vigente al momento della stipula dei contratti di finanziamento.

     La durata dei finanziamenti non potrà superare i cinque anni oltre un anno di utilizzo e pre-ammortamento.

     Eventuali oneri per spese di istruttoria, oneri fiscali e notarili di ogni genere saranno a totale carico delle imprese mutuatarie.

     Le istruttorie relative alle singole domande di finanziamento da espletare con i criteri normalmente seguiti per le operazioni a medio termine, saranno svolte dagli istituti nel pieno rispetto della loro autonomia entro trenta giorni dalla data di presentazione ovvero da quella di completamento della documentazione, ivi compresa quella integrativa eventualmente richiesta dall'istituto.

     L'istituto entro tale termine, dovrà inoltrare la richiesta di agevolazione e di ammissione ala garanzia regionale allegando oltre alla formale domanda, anche copia della delibera di concessione del finanziamento, il dettaglio degli investimenti, il certificati di iscrizione alla competente camera di commercio e copia dell'autorizzazione amministrativa alla vendita e della concessione edilizia, qualora fosse necessaria.

     La Regione avrà anch'essa trenta giorni di tempo per deliberare l'ammissione dell'operazione sia al fondo di garanzia che alle agevolazioni previste dalla presente legge.

 

     6. Liquidazione dei contributi. Trascorsi trenta giorni dalla stipula della presente convenzione la Regione Lazio provvederà a mettere a disposizione dell'istituto l'intero importo dei contributi in conto interessi di sua pertinenza.

     L'importo sarà depositato su un conto vincolato a favore della Regione Lazio che percepirà gli interessi maturati sulle cifre non ancora utilizzate.

     Gli istituti dovranno semestralmente inviare alla Regione il resoconto sull'utilizzo delle somme prelevate addebitando le competenze.

 

     7. Procedura. Le domande di finanziamento complete di documentazione, dovranno essere presentate agli istituti di credito in duplice copia.

 

     8. Garanzia. Ai finanziamenti concessi in base alla presente convenzione sarà data copertura dalla garanzia sul fondo regionale nella misura del 100 per cento fino a L. 40 milioni ed all'80 per cento per la parte eccedente.

     La garanzia, in caso di insolvenza dell'impresa finanziata, potrà coprire fino al 100 per 100 della perdita - per capitale, interessi, anche dimora, spese ed accessori - che l'istituto dimostrerà di aver subito, una volta esperite le procedure di recupero coattivo e ad avvenuta escussione di tutte le garanzie reali e personali acquisite a suo favore.

     La garanzia si estende agli interessi anche nel caso di ammissione delle imprese insolventi a procedure concorsuali. Gli interessi stessi decorreranno a favore dell'istituto ai tassi contrattualmente fissati fino alla data del pagamento.

     La garanzia avrà piena efficacia indipendentemente dalle altre garanzie reali e personali prestate a favore dell'istituto stesso di escutere preventivamente queste ultime.

     L'istituto curerà con diligenza le azioni esecutive intraprese informandone periodicamente la Regione e consultandola per le scelte di maggior rilievo.

     L'istituto darà altresì informativa alla Regione di ogni variazione di rilievo intervenuta nella vita del finanziamento.

 

     9. Prova del credito. Ai fini dell'accertamento della perdita subita e dell'indennizzo spettante all'istituto, faranno stato e prova, in qualsiasi momento e sede, i libri e le scritture contabili dell'istituto stesso.

 

     10. Liquidazione della perdita. L'istituto darà comunicazione alla Regione delle risoluzioni dei contratti di finanziamento da esso disposte e provvederà ad esperire con diligenza le azioni esecutive da esso ritenute più opportune per il credito, dandone comunicazione periodica alla Regione.

     Ai fini dell'operatività della garanzia, sarà considerata perdita l'importo del credito rimasto insoluto per il quale l'istituto avrà motivatamente dichiarato essere venuta meno ogni possibilità od opportunità di recupero.

     Una volta pervenuta all'istituto primario la comunicazione dell'avvenuta ammissione dell'operazione alle agevolazioni, lo stesso provvederà alla stipulazione del contratto di mutuo che avrà la veste di scrittura privata.

     All'atto della stipula e comunque dopo aver acquisito gli effetti a garanzia l'istituto primario provvederà alla erogazione del 50 per cento del finanziamento.

     Il saldo verrà erogato ad avvenuta dimostrazione dell'effettuazione dei lavori documentati da fatture quietanzate e da una perizia giurata attestante che l'investimento è stato effettuato secondo quanto autorizzato dall'istituto e dalla Regione e conformemente alla licenza edilizia, qualora necessaria, nonché da una dichiarazione, resa per atto notorio, dell'interessato attestante che le opere oggetto dell'intervento sono state ultimate nei termini di cui all'articolo 5 della legge regionale n. ........ del ..............

 

     11. Controversie. La soluzione di ogni controversia dipendente dall'applicazione della presente convenzione sarà demandata al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri di cui uno nominato dalla Regione, uno dall'istituto e il terzo designato dalle parti stesse di comune accordo, oppure, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'ordine degli avvocati di Roma.