Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa |
Capitolo: | 2.7 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 30/09/2009 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. Sostituzione dell'articolo 150 del R.R. 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche. |
Art. 2. Sostituzione dell'articolo 151 del R.R. n. 1/2002. |
Art. 3. Sostituzione dell'articolo 152 del R.R. n. 1/2002 e successive modifiche. |
Art. 4. Sostituzione dell'articolo 153 del R.R. n. 1/2002 e successive modifiche. |
Art. 5. Modifica all'articolo 154 del R.R. n. 1/2002 e successive modifiche. |
Art. 6. Sostituzione dell'articolo 155 del R.R. n. 1/2002 e successive modifiche. |
Art. 7. Sostituzione dell'articolo 156 del R.R. n. 1/2002 e successive modifiche. |
Art. 8. Inserimento dell'allegato FF. |
Art. 9. Abrogazioni. |
§ 2.7.210 - R.R. 30 settembre 2009, n. 21.
Modifiche al R.R. 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta) e successive modificazioni.
(B.U. 7 ottobre 2009, n. 37 - S.O. n. 176)
Art. 1. Sostituzione dell'articolo 150 del
1. L'articolo 150 del
«Art. 150
Individuazione del Datore di lavoro delle strutture della Giunta regionale.
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del
2. Nei casi di assenza o impedimento del Datore di lavoro, le relative funzioni sono svolte dal dirigente al quale sono affidate le funzioni vicarie di direttore della direzione regionale di cui al comma 1.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti il Datore di lavoro si avvale di un'apposita area, nell'ambito della quale operano il servizio di prevenzione e protezione ed il relativo responsabile, nonché il medico competente ed eventuali consulenti ai sensi dell'articolo 153.
4. Le funzioni del Datore di lavoro sono delegabili alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo.
5. I dirigenti delle strutture organizzative della Giunta regionale ed i lavoratori che operano presso le strutture stesse ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, sono tenuti a dare immediata attuazione alle direttive impartite dal Datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno nell'ambito della propria attività e delle risorse in dotazione.
6. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il datore si avvale di risorse appositamente stanziate nel bilancio di previsione della Regione.».
Art. 2. Sostituzione dell'articolo 151 del
1. L'articolo 151 del
«Art. 151
Individuazione delle figure previste dal decreto legislativo.
1. Il "dirigente" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo è individuato nei direttori delle direzioni regionali della Giunta regionale, nonché nel direttore delle agenzie regionali di cui alla
2. Il "preposto" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo è individuato nei dirigenti delle altre strutture della Giunta regionale e delle agenzie regionali di cui alla
3. Nelle sedi periferiche sprovviste di dirigenti, le funzioni del "preposto" sono affidate, con atto formale di organizzazione del direttore della direzione regionale di riferimento, al personale non dirigenziale apicale. L'affidamento di tali funzioni non dà diritto al riconoscimento della qualifica immediatamente superiore o dirigenziale.
4. I dirigenti e i preposti di cui ai commi precedenti sono coordinati e diretti, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dal Datore di lavoro e ad esso rispondono in caso di inosservanza delle direttive impartite.
5. In caso di assenza o impedimento dei dirigenti e dei preposti, ovvero di vacanza della struttura, le funzioni degli stessi sono affidate al soggetto che svolge, anche di fatto, le relative funzioni vicarie.».
Art. 3. Sostituzione dell'articolo 152 del
1. L'articolo 152 del
«Art. 152
Decentramento delle funzioni.
1. Le funzioni relative agli obblighi di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo sono così decentrate:
a) i direttori regionali e i direttori delle agenzie regionali provvedono agli adempimenti di cui alle lettere b), c), e), f), i), m), p), r) u) e bb), avvalendosi, relativamente a quelli di cui alla lettera r), dei responsabili delle strutture preposte alla gestione delle risorse umane, i quali provvedono a darne immediata comunicazione al Datore di lavoro per le finalità di cui agli articoli 18, comma 2, lettera d), e 53, comma 6, del decreto legislativo;
b) il direttore della direzione regionale "Demanio, patrimonio e provveditorato", oltre a quanto previsto nel comma 2 del presente articolo, provvede agli adempimenti di cui alla lettera d).
2. Il direttore della direzione regionale "Demanio, patrimonio e provveditorato" provvede, con proprie risorse, agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici sedi di lavoro della Regione e delle Agenzie, compresi quelli di cui all'articolo 18, comma 3, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei macchinari e delle attrezzature in essi contenute.
3. Gli obblighi di cui all'articolo 26 del decreto legislativo sono attribuiti ai direttori committenti, i quali, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo, trasmettono al Datore di lavoro il relativo documento, conforme al modello contenuto nell'allegato FF al presente regolamento.
4. Le attività di cui ai commi precedenti sono esercitate in coordinamento con il Datore di lavoro, al quale sono attribuite tutte le altre funzioni previste dal decreto legislativo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 150, comma 4, del presente regolamento.».
Art. 4. Sostituzione dell'articolo 153 del
1. L'articolo 153 del
«Art. 153
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, medico competente e consulenti.
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 39, comma 6, del decreto legislativo, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente devono essere in possesso dei requisiti previsti dallo stesso decreto legislativo e dalle disposizioni normative ad esso collegate.
2. Per lo svolgimento della propria attività, il Datore di lavoro può avvalersi di esperti esterni all'amministrazione regionale in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione e protezione, in conformità alla normativa vigente in materia.».
Art. 5. Modifica all'articolo 154 del
1. All'articolo 154 del
"1-bis. Ai sensi e per gli effetti di cui al
Art. 6. Sostituzione dell'articolo 155 del
1. L'articolo 155 del
«Art. 155
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
1. Fatto salvo quanto contenuto nel decreto legislativo e nei contratti collettivi di lavoro, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza costituiscono punto di riferimento per le organizzazioni sindacali nei rapporti con il Datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. Nelle more dell'emanazione delle disposizioni della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo, i responsabili dei lavoratori per la sicurezza sono designati dalle rappresentanze sindacali aziendali, le quali provvedono a trasmettere le designazioni stesse al Datore di lavoro nel più breve tempo possibile, ai fini della formazione dei soggetti designati.».
Art. 7. Sostituzione dell'articolo 156 del
1. L'articolo 156 del
«Art. 156
Informazione e formazione dei lavoratori.
1. Il Datore di lavoro provvede alle attività di cui alla lettera 1) dell'articolo 18 del decreto legislativo avvalendosi della struttura preposta alla formazione del personale dipendente.
2. Il Datore di lavoro provvede alla formazione degli incaricati della gestione dell'emergenza di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza direttamente, attraverso l'area di cui all'articolo 150, comma 3, del presente regolamento.».
Art. 8. Inserimento dell'allegato FF.
1. Dopo l'allegato EE del
Art. 9. Abrogazioni.
1. Gli articoli 149, 157, 158, 159 del
[1] Allegato aggiunto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 21 ottobre 2009, n. 39.