§ 2.5.32 - L.R. 13 aprile 2000, n. 21.
Modifiche alla legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) come modificata dalla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 (Adeguamento


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.5 comunità montane
Data:13/04/2000
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell'articolo 62 della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 come modificato dalla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1).
Art. 2.  (Modificazioni all'articolo 3 della l.r. 9/1999).
Art. 3.  (Abrogazione dell'articolo 63 della l.r. 9/1999).
Art. 4.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 2.5.32 - L.R. 13 aprile 2000, n. 21.

Modifiche alla legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) come modificata dalla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 (Adeguamento

della l.r. 9/1999, concernente: "Legge sulla montagna" alle modifiche

apportate alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e disposizioni transitorie).

(B.U. 22 aprile 2000, n. 11 - S.O. n. 7).

 

Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 62 della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 come modificato dalla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1). [1]

 

     Art. 2. (Modificazioni all'articolo 3 della l.r. 9/1999). [2]

 

     Art. 3. (Abrogazione dell'articolo 63 della l.r. 9/1999).

     1. L'articolo 63 della l.r. 9/1999 è abrogato.

 

     Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 


[1] Sostituisce l'art. 62 della L.R. 22 giugno 1999, n. 9.

[2] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 12 gennaio 2001, n. 4. Aggiungeva il comma 1 bis all'art. 3 della 22 giugno 1999, n. 9.