§ 2.5.31 - L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.
Adeguamento della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9, concernente: "Legge sulla montagna" alle modifiche apportate alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.5 comunità montane
Data:03/01/2000
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9).
Art. 2.  (Sostituzione dell'articolo 2 della L.R. 9/1999).
Art. 3.  (Modifiche all'articolo 4 della L.R. 9/1999).
Art. 4.  (Modifiche all'articolo 5 della L.R. 9/1999).
Art. 5.  (Abrogazione dell'articolo 6 della L.R. 9/1999).
Art. 6.  (Modifiche all'articolo 7 della L.R. 9/1999).
Art. 7.  (Modifiche all'articolo 8 della L.R. 9/1999).
Art. 8.  (Modifiche all'articolo 10 della L.R. 9/1999).
Art. 9.  (Modifiche all'articolo 13 della L.R. 9/1999).
Art. 10.  (Abrogazione dell'articolo 14 della L.R. 9/1999).
Art. 11.  (Sostituzione dell'articolo 15 della L.R. 9/1999).
Art. 12.  (Modifiche all'articolo 16 della L.R. 9/1999).
Art. 13.  (Abrogazione dell'articolo 17 della L.R. 9/1999).
Art. 14.  (Abrogazione dell'articolo 18 della L.R. 9/1999).
Art. 15.  (Abrogazione dell'articolo 19 della L.R. 9/1999).
Art. 16.  (Modifiche all'articolo 20 della L.R. 9/1999).
Art. 17.  (Abrogazione degli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 della L.R. 9/1999).
Art. 18.  (Modifiche all'articolo 30 della L.R. 9/1999).
Art. 19.  (Abrogazione dell'articolo 37 della L.R. 9/1999).
Art. 20.  (Abrogazione dell'articolo 38 della L.R. 9/1999).
Art. 21.  (Modifiche all'articolo 41 della L.R. 9/1999).
Art. 22.  (Modifiche all'articolo 43 della L.R. 9/1999).
Art. 23.  (Inserimento dell'articolo 53 bis nella L.R. 9/1999).
Art. 24.  (Abrogazione degli articoli 59 e 60 della L.R. 9/1999).
Art. 25.  (Modifiche all'articolo 61 della L.R. 9/1999).
Art. 26.  (Modifiche all'articolo 62 della L.R. 9/1999).
Art. 27.  (Abrogazione dell'articolo 64 della L.R. 9/1999).
Art. 28.  (Modifiche all'articolo 67 della L.R. 9/1999).
Art. 29.  (Abrogazione dell'articolo 68 della L.R. 9/1999).
Art. 30.  (Modifiche agli allegati B e C della L.R. 9/1999).
Art. 31.  (Adeguamento definizione degli organi della comunità montana).
Art. 32.  (Procedure speciali concernenti il primo piano pluriennale).
Art. 33.  (Disposizioni transitorie e abrogazioni).
Art. 34.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 2.5.31 - L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Adeguamento della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9, concernente: "Legge sulla montagna" alle modifiche apportate alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e disposizioni transitorie.

(B.U. 10 gennaio 2000, n. 1 - S.O. n. 4).

 

Art. 1. (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9).

     1. [1]

 

     Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 2 della L.R. 9/1999).

     1. [2]

 

     Art. 3. (Modifiche all'articolo 4 della L.R. 9/1999).

     1. [3]

 

     Art. 4. (Modifiche all'articolo 5 della L.R. 9/1999).

     1. All'articolo 5 della L.R. 9/1999, il comma 2 è abrogato.

 

     Art. 5. (Abrogazione dell'articolo 6 della L.R. 9/1999).

     1. L'articolo 6 della L.R. 9/1999 è abrogato.

 

     Art. 6. (Modifiche all'articolo 7 della L.R. 9/1999).

     1. [4]

 

     Art. 7. (Modifiche all'articolo 8 della L.R. 9/1999).

     1. [5]

 

     Art. 8. (Modifiche all'articolo 10 della L.R. 9/1999).

     1. [6]

 

     Art. 9. (Modifiche all'articolo 13 della L.R. 9/1999).

     1. [7]

 

     Art. 10. (Abrogazione dell'articolo 14 della L.R. 9/1999).

     1. L'articolo 14 della L.R. 9/1999 è abrogato.

 

     Art. 11. (Sostituzione dell'articolo 15 della L.R. 9/1999). [8]

     1. [9]

 

     Art. 12. (Modifiche all'articolo 16 della L.R. 9/1999). [10]

     1. [11]

 

     Art. 13. (Abrogazione dell'articolo 17 della L.R. 9/1999).

     1. L'articolo 17 della L.R. 9/1999 è abrogato.

 

     Art. 14. (Abrogazione dell'articolo 18 della L.R. 9/1999).

     1. L'articolo 18 della L.R. 9/1999 è abrogato.

 

     Art. 15. (Abrogazione dell'articolo 19 della L.R. 9/1999).

     1. L'articolo 19 della L.R. 9/1999 è abrogato.

 

     Art. 16. (Modifiche all'articolo 20 della L.R. 9/1999). [12]

     1. [13]

 

     Art. 17. (Abrogazione degli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 della L.R. 9/1999).

     1. Gli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 della L.R. 9/1999 sono abrogati.

 

     Art. 18. (Modifiche all'articolo 30 della L.R. 9/1999).

     1. [14]

 

     Art. 19. (Abrogazione dell'articolo 37 della L.R. 9/1999).

     1. L'articolo 37 della L.R. 9/1999 è abrogato.

 

     Art. 20. (Abrogazione dell'articolo 38 della L.R. 9/1999).

     1. L'articolo 38 della L.R. 9/1999 è abrogato.

 

     Art. 21. (Modifiche all'articolo 41 della L.R. 9/1999).

     1. [15]

 

     Art. 22. (Modifiche all'articolo 43 della L.R. 9/1999).

     1. [16]

 

     Art. 23. (Inserimento dell'articolo 53 bis nella L.R. 9/1999).

     1. [17]

 

     Art. 24. (Abrogazione degli articoli 59 e 60 della L.R. 9/1999).

     1. Gli articoli 59 e 60 della L.R. 9/1999 sono abrogati.

 

     Art. 25. (Modifiche all'articolo 61 della L.R. 9/1999).

     1. [18]

 

     Art. 26. (Modifiche all'articolo 62 della L.R. 9/1999).

     1. [19]

 

     Art. 27. (Abrogazione dell'articolo 64 della L.R. 9/1999).

     1. L'articolo 64 della L.R. 9/1999 è abrogato.

 

     Art. 28. (Modifiche all'articolo 67 della L.R. 9/1999).

     1. [20]

 

     Art. 29. (Abrogazione dell'articolo 68 della L.R. 9/1999).

     1. L'articolo 68 della L.R. 9/1999 è abrogato.

 

     Art. 30. (Modifiche agli allegati B e C della L.R. 9/1999).

     1. [21]

 

     Art. 31. (Adeguamento definizione degli organi della comunità montana).

     1. [22]

 

     Art. 32. (Procedure speciali concernenti il primo piano pluriennale).

     1. In deroga a quanto previsto nell'articolo 30 della L.R. 9/1999, ai fini dell'adozione e dell'approvazione del primo piano pluriennale di cui allo stesso articolo si osservano le procedure previste dai commi 2 e 3.

     2. La comunità montana, entro dieci giorni dall'inoltro ai comuni componenti dello schema di piano pluriennale adottato da parte dell'organo esecutivo, convoca una conferenza di servizi cui partecipano i competenti organi dei comuni stessi per l'espressione del parere di rispettiva competenza e per la definizione della proposta di piano da sottoporre all'organo rappresentativo della comunità montana. La conferenza di servizi deve concludere i propri lavori entro dieci giorni dalla prima riunione.

     3. La provincia, entro quindici giorni dalla ricezione del piano pluriennale adottato dall'organo rappresentativo della comunità montana, convoca una conferenza di servizi cui partecipa il competente organo della comunità montana stessa per la definizione della proposta dei provvedimento provinciale di approvazione del piano pluriennale. La conferenza di servizi deve concludere i propri lavori entro quindici giorni dalla prima riunione.

 

     Art. 33. (Disposizioni transitorie e abrogazioni). [23]

 

     Art. 34. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 

INDICE

Art. 1 - Modifica all'articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 Art. 2 - Sostituzione dell'articolo 2 della L.R. 9/1999

Art. 3 - Modifiche all'articolo 4 della L.R. 9/1999

Art. 4 - Modifiche all'articolo 5 della l.r. 9/1999

Art. 5 - Abrogazione dell'articolo 6 della L.R. 9/1999

Art. 6 - Modifiche all'articolo 7 della L.R. 9/1999

Art. 7 - Modifiche all'articolo 8 della L.R. 9/1999

Art. 8 - Modifiche all'articolo 10 della L.R. 9/1999

Art. 9 - Modifiche all'articolo 13 della L.R. 9/1999

Art. 10 - Abrogazione dell'articolo 14 della L.R. 9/1999

Art. 11 - sostituzione dell'articolo 15 della L.R. 9/1999

Art. 12 - Modifiche all'articolo 16 della L.R. 9/1999

Art. 13 - Abrogazione dell'articolo 17 della L.R. 9/1999

Art. 14 - Abrogazione dell'articolo 18 della L.R. 9/1999

Art. 15 - Abrogazione dell'articolo 19 della L.R. 9/1999

Art. 16 - Modifiche all'articolo 20 della L.R. 9/1999

Art. 17 - Abrogazione degli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 della L.R. 9/1999

Art. 18 - Modifiche all'articolo 30 della L.R. 9/1999

Art. 19 - Abrogazione dell'articolo 37 della L.R. 9/1999

Art. 20 - Abrogazione dell'articolo 38 della L.R. 9/1999

Art. 21 - Modifiche all'articolo 41 della L.R. 9/1999

Art. 22 - Modifiche all'articolo 43 della L.R. 9/1999

Art. 23 - Inserimento, dell'articolo 53 bis nella L.R. 9/1999 Art. 24 - Abrogazione degli articoli 59 e 60 della L.R. 9/1999 Art. 25 - Modifiche all'articolo 61 della L.R. 9/1999

Art. 26 - Modifiche all'articolo 62 della L.R. 9/1999

Art. 27 - Abrogazione dell'articolo 64 della L.R. 9/1999

Art. 28 - Modifiche all'articolo 67 della L.R. 9/1999

Art. 29 - Abrogazione dell'articolo 68 della L.R.. 9/1999

Art. 30 - Modifiche agli allegati B e C della L.R. 9/1999

Art. 31 - Adeguamento definizione degli organi della comunità montana Art. 32 - Procedure speciali concernenti il primo piano pluriennale Art. 33 - Disposizioni transitorie e abrogazioni

Art. 34 - Dichiarazione d'urgenza

 

 


[1] Modifica l'art. 1, comma 1, della L.R. 22 giugno 1999, n. 9.

[2] Sostituisce l'art. 2 della L.R. 22 giugno 1999, n. 9.

[3] Sostituisce il comma 2 e aggiunge il comma 2 bis all'art. 4 della L.R. 22 giugno 1999, n. 9.

[4] Modifica l'art. 7, comma 1, della L.R. 22 giugno 1999, n. 9.

[5] Modifica i commi 1 e 2 e abroga il comma 3 dell'art. 8 della L.R. 22 giugno 1999, n. 9.

[6] Modifica i commi 1 e 3 dell'art. 10 della L.R. 22 giugno 1999, n. 9.

[7] Modifica l'articolo 13 della L.R. 22 giugno 1999, n. 9, sostituendo il comma 1, abrogando il comma 2, modificando i commi 3 e 4 e inserendo il comma 3 bis.

[8] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 2 dicembre 2008, n. 20.

[9] Sostituisce l'art. 15 della L.R. 22 giugno 1999, n. 9.

[10] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 2 dicembre 2008, n. 20.

[11] Sostituisce l'art. 16 della L.R. 22 giugno 1999, n. 9.

[12] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 2 dicembre 2008, n. 20.

[13] Sostituisce l'art. 20 della L.R. 22 giugno 1999, n. 9.

[14] Modifica l'art. 30, comma 7 della L.R. 22 giugno 1999, n. 9.

[15] Modifica i commi 1 e 2 dell'art. 41 della L.R. 22 giugno 1999, n. 9.

[16] Modifica il comma 1 dell'art. 43 della L.R. 22 giugno 1999, n. 9.

[17] Inserisce l'art. 53 bis, dopo l'art. 53 della L.R. 22 giugno 1999, n. 9.

[18] Modifica il comma 1 dell'art. 61 della L.R. 22 giugno 1999, n. 9.

[19] Modifica il comma 1 dell'art. 62 della L.R. 22 giugno 1999, n. 9.

[20] Aggiunge un periodo al comma 1 dell'art. 67 della L.R. 22 giugno 1999, n. 9.

[21] Modifica gli allegati B e C della L.R. 22 giugno 1999, n. 9.

[22] Nella L.R. 22 giugno 1999, n. 9 ogni riferimento al termine "consiglio della comunità montana" è sostituito da "organo rappresentativo della comunità montana" e ogni riferimento al termine "giunta della comunità montana" è sostituito da: "organo esecutivo della comunità montana".

[23] Articolo abrogato dalla L.R. 12 gennaio 2001, n. 4.