Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa |
Capitolo: | 2.4 enti locali |
Data: | 26/04/1989 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. 1. La Regione in attesa dell'applicazione del primo programma regionale di sviluppo e del relativo quadro di riferimento territoriale e dell'applicazione della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17 [...] |
Art. 2. 1. Il piano intersettoriale comprende i seguenti piani settoriali finalizzati a favorire: |
Art. 3. 1. La Giunta regionale approva, coordina e verifica i provvedimenti concernenti l'esecuzione dei progetti settoriali attuativi dei piani settoriali di cui al precedente articolo 2. |
Art. 4. 1. Per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 2 della presente legge sarà stanziata per l'esercizio 1989, la somma di lire 30 miliardi, che verrà iscritta in termini di competenza [...] |
§ 2.4.13 - L.R. 26 aprile 1989, n. 23. [1]
Valorizzazione del patrimonio naturale della provincia di Rieti.
(B.U. 20 maggio 1989, n. 14).
Art. 1. 1. La Regione in attesa dell'applicazione del primo programma regionale di sviluppo e del relativo quadro di riferimento territoriale e dell'applicazione della
Art. 2. 1. Il piano intersettoriale comprende i seguenti piani settoriali finalizzati a favorire:
a) la salvaguardia del patrimonio idrico della valle del Velino, dell'alta valle del Tronto, della valle del Tevere, della valle del Salto, della valle del Turano nonché della piana reatina;
b) la conservazione ambientale ed il disinquinamento del lago del Salto, del lago del Turano, del lago Scandarello, del lago di Ventina nonché del monte Terminillo;
c) la utilizzazione a fini turistici e produttivi nonché la protezione delle sorgenti delle risorse termali di Fonte Cottorella, Cotilia, Antrodoco e Accumoli;
d) lo sviluppo turistico dei laghi del Salto, del Turano, di Scandarello, di Ventina, del comprensorio del Terminillo, nonché nel rispetto dell'ambiente e della pianificazione urbanistica, la realizzazione di attrezzature ad uso turistico-sportivo nei comuni di Rieti, Cantalice, Cittaducale e Leonessa, prevedendo inoltre la sistemazione edilizio- urbanistica della Valletta;
e) la realizzazione di riserve naturali sui monti della Laga, Cervia, Navegna e Nuria di un parco fluviale del Velino e del parco urbano di Colle S. Mauro. Il risanamento ambientale della Valle del Farfa. Lo sviluppo della forestazione e l'agriturismo;
f) il recupero dei centri storici della Sabina, del Cicolano e del Turano e della valle di Farfa nonché del comune di Labro; il recupero di beni monumentali di particolare interesse artistico e storico: Castello di Montenero, Abazia di S. Salvatore Maggiore, di S. Pastore e Vescovio, S. Lucia di Rieti, Villa Battistini di Contigliano; l'acquisizione del Castello di Rocca Sinibalda e di Palazzo Cannuccini di Cantalupo;
g) la creazione ed il potenziamento di parchi archeologici a Magliano Sabina, Collevecchio, Osteria Nuova, Cittaducale, Fara Sabina, Vescovio, nel Cicolano e del Bacino del Velino nella piana di Rieti;
h) il potenziamento del Centro di volo a vela di Rieti e del Centro di deltaplano di Poggio Bustone;
i) la realizzazione di un centro per il marchio di garanzia dell'olio di oliva e di un centro di formazione professionale nel settore della lavorazione artigianale artistica;
l) la realizzazione di iniziative promozionali per la valorizzazione di aree di interesse storico ed ambientale in particolare a favore: itinerari francescani, itinerario dei Castelli Sabini e delle antichità sabine, romane e longobarde, itinerario storico-culturale della transumanza.
2. Per l'elaborazione, l'approvazione e l'attuazione dei predetti piani settoriali si applicano le procedure previste dalla vigente legislazione settoriale regionale.
3. Per la realizzazione degli interventi, di cui alle lettere a) e b) del precedente primo comma, la Giunta regionale su proposta dell'assessore regionale ai lavori pubblici é autorizzata a porre in essere il piano di massima che dovrà essere posto a base dell'appalto-concorso per l'affidamento in concessione delle opere.
4. Per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera f) del precedente primo comma si applicano le disposizioni di cui alle leggi regionali 26 giugno 1980, n. 88 e 22 novembre 1982, n. 51.
Art. 3. 1. La Giunta regionale approva, coordina e verifica i provvedimenti concernenti l'esecuzione dei progetti settoriali attuativi dei piani settoriali di cui al precedente articolo 2.
Art. 4. 1. Per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 2 della presente legge sarà stanziata per l'esercizio 1989, la somma di lire 30 miliardi, che verrà iscritta in termini di competenza nei seguenti capitoli che verranno istituiti nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1989, con gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati:
capitolo n. 10225 con la seguente denominazione:
«Contributo, ai sensi dell'articolo 6 della
capitolo n. 10226 con la seguente denominazione:
«Contributo all'amministrazione provinciale di Rieti ai sensi dell'articolo 6,
capitolo n. 16861 con la seguente denominazione:
«Interventi ai sensi della
capitolo n. 16862 con la seguente denominazione:
«Contributo al comune di Concerviano, ai sensi della
capitolo n. 16863 con la seguente denominazione:
«Contributo al comune di Rieti, ai sensi della
capitolo n. 16864 con la seguente denominazione:
«Contributo al comune di Contigliano, ai sensi della
capitolo n. 21110 con la seguente denominazione:
«Contributo al comune di Rieti, ai sensi dell'articolo 6 della
capitolo n. 16867 denominato: «Contributo al comune di Labro ai sensi della
capitolo n. 08020 denominato: «Contributo al comune di Frasso Sabino ai sensi della
2. Alla copertura delle predette spese si provvede mediante riduzione dell'importo di complessive L. 30.000.000.000 dal cap. 29852 della proposta di bilancio regionale 1989 ed utilizzazione dell'accantonamento di cui alla lettera e) del medesimo capitolo incluso nell'elenco n. 4 allegato alla proposta di bilancio 1989.
[1] Abrogata dall'art. 191 della
[2] Capitolo aggiunto dall'art. 2 della
[3] Capitolo aggiunto dall'art. 2 della