Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.4 bilanci e piani finanziari |
Data: | 10/01/1996 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. (Finanziamento straordinario per le spese correnti dell'anno 1995 delle comunità montane). |
Art. 2. (Norme tecniche di assestamento della variazione di bilancio). |
Art. 3. (Entrata in vigore). |
§ 6.4.150 – L.R. 10 gennaio 1996, n. 7.
Provvedimenti straordinari per le comunità montane e per gli enti locali e norme tecniche di assestamento della variazione di bilancio per l'anno 1995.
(B.U. 17 gennaio 1996, n. 3).
Art. 1. (Finanziamento straordinario per le spese correnti dell'anno 1995 delle comunità montane).
1. Per le finalità di cui all'articolo 21, comma 1, della
2. Il predetto onere di lire 1.800 milioni fa carico al capitolo 961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995 - 1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.800 milioni per l'anno 1995.
3. All'onere di lire 1.800 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8900 dello stato di previsione predetto (Partita n. 21 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi).
4. Sul medesimo capitolo 961 viene altresì impinguato di lire 1.800 milioni lo stanziamento in termini di cassa, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo di riserva di cassa» dello stesso stato di previsione.
Art. 2. (Norme tecniche di assestamento della variazione di bilancio). [1]
1. Lo stanziamento in termini di competenza del capitolo 8841 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 viene elevato per l'importo complessivo di lire 420 milioni, suddiviso in ragione di lire 260 milioni per l'anno 1995 e di lire 80 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, cui si fa fronte con quota per pari ammontare della copertura finanziaria prevista dall'articolo 14 della
2. Sono annullate le variazioni in termini di cassa in aumento previste nella tabella «E», approvata dall'articolo 6 della
Art. 3. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Il presente articolo dispiega i propri effetti a decorrere dal 31 dicembre 1995. Vedi l'art. 80 della