Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 provvidenze ed interventi straordinari |
Data: | 02/09/1980 |
Numero: | 48 |
Sommario |
Art. 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Spilimbergo una assegnazione straordinaria di un miliardo di lire per l'erogazione di contributi sulle spese necessarie per la [...] |
Art. 2. I contributi di cui al precedente articolo possono essere concessi per la riparazione degli edifici destinati ad uso abitativo, nonché di quelli destinati ad uso pubblico o al culto |
Art. 3. Alle aziende del settore industriale, commerciale, dell'artigianato e dell'agricoltura che abbiano subito danni per le cause indicate all'articolo 1 della presente legge, si applicano le [...] |
Art. 4. I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili esclusivamente con le provvidenze eventualmente disposte, per il medesimo titolo, con legge dello Stato. |
Art. 5. Norme finanziarie. |
Art. 6. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 6.1.25 - Legge Regionale 2 settembre 1980, n. 48.
Interventi straordinari per la riparazione dei danni provocati dall'esplosione avvenuta il 12 ottobre 1979 a Tauriano di Spilimbergo.
(B.U. 2 settembre 1980, n. 90).
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Spilimbergo una assegnazione straordinaria di un miliardo di lire per l'erogazione di contributi sulle spese necessarie per la riparazione degli edifici danneggiati dall'esplosione avvenuta il 12 ottobre 1979 in località Tauriano di Spilimbergo.
I contributi di cui al precedente articolo possono essere concessi per la riparazione degli edifici destinati ad uso abitativo, nonché di quelli destinati ad uso pubblico o al culto [1].
Le domande di contributo, corredate dalla necessaria documentazione, devono essere presentate all'Amministrazione comunale di Spilimbergo entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Il Comune, effettuati i necessari accertamenti istruttori, provvede alla ripartizione dello stanziamento di cui al precedente articolo ed alla concessione dei contributi, attenendosi ai criteri di cui al successivo comma.
I contributi non possono superare la misura dell'80% del danno accertato.
Alle aziende del settore industriale, commerciale, dell'artigianato e dell'agricoltura che abbiano subito danni per le cause indicate all'articolo 1 della presente legge, si applicano le medesime provvidenze previste dall'articolo 5 ter della legge regionale 29.12.1965, n. 33, così come sostituito dall'articolo 6 della
I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili esclusivamente con le provvidenze eventualmente disposte, per il medesimo titolo, con legge dello Stato.
I beneficiari dei contributi devono impegnarsi a rimborsare all'Amministrazione regionale, nei limiti del contributo percepito, le somme loro eventualmente pagate a titolo di risarcimento del danno, da parte di chi sia riconosciuto responsabile dei danno medesimo da parte dell'Autorità giudiziaria.
Art. 5. Norme finanziarie.
Per le finalità di cui al precedente articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l'esercizio 1980.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi -1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI il capitolo 8377 con la denominazione: «Assegnazione straordinaria al Comune di Spilimbergo per l'erogazione di contributi sulle spese per la riparazione degli edifici danneggiati dall'esplosione avvenuta il 12 ottobre 1979 in località Tauriano di Spilimbergo» e con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l'esercizio 1980.
Al predetto onere di lire 1 miliardo si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (Rubrica n. 9 - Partita n. 4 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Per le finalità di cui al precedente articolo 3 è autorizzato nell'esercizio 1980 un limite di impegno di lire 50 milioni [2].
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1980 al 1989.
L'onere di lire 150 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 50 milioni relative all'annualità autorizzata per l'esercizio 1980, fa carico al capitolo 5306 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 150 milioni per il piano, di cui lire 50 milioni per l'esercizio 1980.
Al predetto onere di lire 150 milioni si fa fronte:
- per lire 50 milioni relativi all'esercizio 1980 mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio 1980 (Rubrica n. 9 - Partita n. 4 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi);
- per le restanti lire 100 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 1954 - Fondo di riserva per le spese impreviste - dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982.
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1989, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Vedi l'art. 52 della
[2] Il limite previsto dal presente comma è stato revocato a decorrere dall'esercizio 1982 ai sensi dell'art. 33 della