§ 4.10.79 - Legge Regionale 13 dicembre 1979, n. 71.
Interventi regionali a seguito di eccezionali avversità atmosferiche. Rifinanziamento della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:13/12/1979
Numero:71


Sommario
Art. 1.      Per i danni provocati dalle avversità atmosferiche dei giorni 24 giugno 1978, 19 luglio 1978 e 4 aprile 1979, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire, in via del tutto [...]
Art. 2.      Per le finalità di cui al precedente articolo 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni interessati dei contributi in misura non superiore all'80% del danno accertato.
Art. 3.      Le richieste di contributo di cui al precedente articolo dovranno pervenire alla Direzione provinciale dei lavori pubblici competente nel termine perentorio di giorni 60 dall'entrata in vigore [...]
Art. 4.      I proprietari interessati dovranno presentare ai Comuni di residenza una richiesta di erogazione della spesa ai fini di quanto previsto dal precedente articolo 1 indicando:
Art. 5.      In via di interpretazione autentica le parole «altre opere dipendenti dall'Assessorato dei lavori pubblici comprese fra quelle menzionate nell'articolo 66 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350», [...]
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      L'articolo 5 bis della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, aggiunto con l'articolo 4 della legge regionale 8 giugno 1970, n. 22 è soppresso.
Art. 8.      Ai benefici previsti dalla presente legge sono ammessi, in via di sanatoria, anche coloro che abbiano provveduto direttamente al ripristino ed alla riparazione degli edifici di cui all'articolo [...]
Art. 9. 


§ 4.10.79 - Legge Regionale 13 dicembre 1979, n. 71.

Interventi regionali a seguito di eccezionali avversità atmosferiche. Rifinanziamento della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33. Modifica della legge regionale 7 aprile 1979, n. 13.

(B.U. 13 dicembre 1979, n. 132).

 

Art. 1.

     Per i danni provocati dalle avversità atmosferiche dei giorni 24 giugno 1978, 19 luglio 1978 e 4 aprile 1979, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire, in via del tutto straordinaria ed eccezionale, per il ripristino e la riparazione di edifici privati destinati ad uso abitativo per la cui riparazione non è previsto alcun contributo in base ad altre leggi regionali o statali, nonchè di edifici pubblici, di uso pubblico e di culto danneggiati in conseguenza delle suddette avversità atmosferiche.

 

     Art. 2.

     Per le finalità di cui al precedente articolo 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni interessati dei contributi in misura non superiore all'80% del danno accertato.

     La concessione dei contributi potrà aver luogo ove il danno stesso superi l'importo di lire 500.000 fino ad un massimo di lire 5 milioni per ciascuna abitazione e di lire 30 milioni per ciascun edificio pubblico, di uso pubblico e di culto.

 

     Art. 3.

     Le richieste di contributo di cui al precedente articolo dovranno pervenire alla Direzione provinciale dei lavori pubblici competente nel termine perentorio di giorni 60 dall'entrata in vigore della presente legge con allegata una dichiarazione dell'Ufficio tecnico comunale con le precise indicazioni circa i danni accertati.

 

     Art. 4.

     I proprietari interessati dovranno presentare ai Comuni di residenza una richiesta di erogazione della spesa ai fini di quanto previsto dal precedente articolo 1 indicando:

     a) l'immobile danneggiato;

     b) il nominativo dell'eventuale conduttore;

     c) l'ammontare presunto del danno;

     d) l'esplicita attestazione che il danno per cui si chiede il contributo è stato causato dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 della presente legge.

     La concessione dei contributi ai richiedenti avverrà a mezzo deliberazione dei relativi Consigli comunali da inviarsi, per l'esecutività, ai rispettivi Comitati provinciali di controllo.

 

     Art. 5.

     In via di interpretazione autentica le parole «altre opere dipendenti dall'Assessorato dei lavori pubblici comprese fra quelle menzionate nell'articolo 66 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350», indicate al primo comma dell'articolo 23 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, si intendono riferite a tutte le opere, i lavori e le attività, di competenza regionale, elencati nel sopracitato articolo 66.

 

     Art. 6.

     (Omissis) [1].

     Per le imprese commerciali di cui al precedente comma e per le finalità in esso contenute, l'acquisto di nuovi locali è consentito nel caso in cui il recupero degli edifici danneggiati non sia economicamente e funzionalmente conveniente e purchè l'insediamento venga effettuato secondo le prescrizioni di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.

 

     Art. 7.

     L'articolo 5 bis della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, aggiunto con l'articolo 4 della legge regionale 8 giugno 1970, n. 22 è soppresso.

 

     Art. 8.

     Ai benefici previsti dalla presente legge sono ammessi, in via di sanatoria, anche coloro che abbiano provveduto direttamente al ripristino ed alla riparazione degli edifici di cui all'articolo 1.

     In tal caso la domanda dovrà essere corredata dai documenti giustificativi della spesa sostenuta, documenti sui quali le Direzioni provinciali dei lavori pubblici apporranno, previ gli opportuni accertamenti, il visto di conferma e congruità.

 

     Art. 9. [2]

     (Omissis) [3].

     Gli oneri previsti dall'articolo 1 bis della legge regionale 7 aprile 1979, n. 13, così come inserito con il precedente comma, fanno carico al capitolo 8208 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 19791982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il quale presenta sufficiente disponibilità.

 

 


[1] Comma sostitutivo dell'art. 5 ter della L.R. 29 dicembre 1965, n. 33.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[3] Articolo introduttivo dell'art. 1 bis della L.R. 7 aprile 1979, n. 13.