§ 6.1.9 - Legge Regionale 22 giugno 1976, n. 22.
Provvidenze a favore delle Associazioni di Enti locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 provvidenze ed interventi straordinari
Data:22/06/1976
Numero:22


Sommario
Art. 1.      Al fine di promuovere, potenziare e valorizzare gli istituti di autonomia locale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente una assegnazione forfettaria straordinaria [...]
Art. 1 bis. 
Art. 2. 
Art. 3.  [6]
Art. 4. 
Art. 5.      Per l'esercizio finanziario 1976 la domanda di contributi di cui al precedente articolo 2 deve essere presentata, corredata dei prescritti documenti, entro un mese dalla data di entrata in [...]
Art. 6.      Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 160 milioni, di cui lire 40 milioni per l'esercizio [...]


§ 6.1.9 - Legge Regionale 22 giugno 1976, n. 22.

Provvidenze a favore delle Associazioni di Enti locali. [1]

(B.U. 28 giugno 1976, n. 49).

 

Art. 1.

     Al fine di promuovere, potenziare e valorizzare gli istituti di autonomia locale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente una assegnazione forfettaria straordinaria alle Associazioni di Enti locali, anche nel caso in cui i relativi Statuti prevedano la possibilità di adesione alle Associazioni medesime di singoli amministratori e cittadini, per fronteggiare le spese di funzionamento che dette Associazioni devono sostenere per lo svolgimento della loro attività e per l'attuazione degli scopi previsti nei rispettivi Statuti, nonché per l'espletamento, con il coordinamento dell'Assessorato regionale degli enti locali, di attività informative didattiche in materia giuridico- amministrativa o tecnica, a beneficio degli amministratori e dei funzionari degli enti locali, di cui al primo comma, punto 2), dell'articolo 18 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, così come modificata con l'articolo 18 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48 [2].

     Le provvidenze di cui al presente articolo si applicano anche al Comitato regionale delle imprese pubbliche degli enti locali (C.R.I.P.E.L.) [3].

 

     Art. 1 bis. [4]

     1. Le spese ammissibili ai sensi dell'articolo 1 sono quelle direttamente legate all'attività istituzionale di ciascuna Associazione.

     2. Non sono comunque ammissibili le spese per l'organizzazione di convegni o incontri e per pubblicazioni in materia estranea alla competenza degli enti locali.

     3. Non sono ammissibili le spese per le attività di propaganda o informazione nei sessanta giorni precedenti alle tornate elettorali nazionali amministrative o regionali.

     4. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano al Comitato regionale delle imprese pubbliche degli enti locali (CRIPEL).

 

     Art. 2. [5]

     1. Le Associazioni di cui all’articolo 1, per ottenere le assegnazioni, sono tenute a presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali, insieme alla domanda, la copia dello Statuto e l’elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese sostenute l’anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dell’attività svolta nel medesimo anno e dall’indicazione del totale delle entrate versate dagli associati.

 

     Art. 3. [6]

     1. Le provvidenze di cui all’articolo 1 sono assegnate in relazione alla disponibilità dei fondi stanziati nell’apposito capitolo di bilancio in misura pari alle spese correnti, sostenute l’anno precedente l’assegnazione, per lo svolgimento delle attività istituzionali delle Associazioni, quali esse risultano dalla documentazione giustificativa di cui all’articolo 2. Qualora lo stanziamento di bilancio non sia sufficiente, le assegnazioni verranno ridotte in misura proporzionale.

     2. L’assegnazione forfetaria disposta a favore di ciascuna Associazione verrà liquidata in unica soluzione.

 

     Art. 4. [7]

     [Ad esercizio finanziario concluso le Associazioni inviano all'Assessorato regionale degli enti locali una sommaria relazione consuntiva sull'utilizzazione dei fondi regionali ad esse assegnati e tengono a disposizione dello stesso almeno per cinque anni per eventuali verifiche, la documentazione delle spese sostenute.

     Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche per i contributi concessi alle Associazioni di Enti locali negli esercizi finanziari 1978 e precedenti.]

 

     Art. 5.

     Per l'esercizio finanziario 1976 la domanda di contributi di cui al precedente articolo 2 deve essere presentata, corredata dei prescritti documenti, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 6.

     Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 160 milioni, di cui lire 40 milioni per l'esercizio finanziario 1976 [8].

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976, al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 4 - Categoria IV, è istituito il capitolo 454 con la denominazione: «Provvidenze a favore delle Associazioni di Enti locali» e con lo stanziamento complessivo di lire 160 milioni, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, di cui lire 40 milioni per l'esercizio finanziario 1976.

     All'onere complessivo di lire 160 milioni si fa fronte mediante prelevamento di 40 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio 1976 (Rubrica n. 4 dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi) e di lire 120 milioni mediante storno dal capitolo 452 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976.


[1] Per quanto concerne la denominazione degli Assessorati e/o delle Direzioni regionali vedi ora il combinato disposto degli artt. 7, 2 e 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.

[2] Comma così modificato ed integrato dall'art. 1 della L.R. 12 maggio 1979, n. 20.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 12 maggio 1979, n. 20.

[4] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 4 aprile 1997, n. 9.

[5] Articolo modificato dall'art. 2 della L.R. 12 maggio 1979, n. 20 e così sostituito dall’art. 17 della L.R. 24 maggio 2004, n. 17.

[6] Articolo già sostituito dall'art. 3 della L.R. 12 maggio 1979, n. 20 e così ulteriormente sostituito dall’art. 17 della L.R. 24 maggio 2004, n. 17.

[7] Articolo sostituito dall'art. 4 della L.R. 12 maggio 1979, n. 20, modificato dall'art. 1 della L.R. 27 agosto 1979, n. 53 e abrogato dall’art. 17 della L.R. 24 maggio 2004, n. 17.

[8] Vedi anche l'art. 5 della L.R. 12 maggio 1979, n. 20.