§ 6.1.4 - Legge Regionale 14 marzo 1973, n. 20.
Rimborso di oneri speciali a carico degli enti locali territoriali e loro consorzi. [2]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 provvidenze ed interventi straordinari
Data:14/03/1973
Numero:20


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare, in misura non superiore al 75 per cento, le spese che gli Enti locali territoriali e i loro Consorzi legittimamente sostengono, anche con [...]
Art. 2.      Per gli scopi previsti dal precedente articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1976.


§ 6.1.4 - Legge Regionale 14 marzo 1973, n. 20. [1]

Rimborso di oneri speciali a carico degli enti locali territoriali e loro consorzi. [2]

(B.U. 2 aprile 1973, n. 12).

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare, in misura non superiore al 75 per cento, le spese che gli Enti locali territoriali e i loro Consorzi legittimamente sostengono, anche con il proprio personale assunto a tempo indeterminato, a fronte delle esigenze delle minoranze linguistiche, per traduzioni, per la formazione del personale, nonché per la stampa e l'affissione di manifesti, avvisi e comunicati, e per l'acquisto, la posa in opera e la manutenzione di tabelle, redatti nella lingua della minoranza [3].

     Al rimborso provvede l'Assessore regionale agli Enti locali, con propri decreti anche cumulativi, verso presentazione dei consuntivi delle spese erogate.

 

     Art. 2.

     Per gli scopi previsti dal precedente articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1976.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973, è istituito - al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 4 - Categoria IV - il capitolo 1271 con la denominazione: «Rimborso agli Enti locali territoriali e loro Consorzi delle spese sostenute in relazione alle esigenze delle minoranze linguistiche, per traduzioni, stampa, affissione di manifesti, avvisi e comunicati, nonché per la posa in opera e manutenzione di tabelle nella lingua della minoranza» e con lo stanziamento di lire 30 milioni, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 1902 del predetto stato di previsione.

     L'onere di lire 30 milioni relativo all'esercizio finanziario 1973 fa carico al sopraccitato capitolo 1271, mentre quello di importo analogo autorizzato per ciascuno degli esercizi dal 1974 al 1976 graverà sui corrispondenti capitoli di bilancio regionale per gli esercizi medesimi, a fronte di una quota di pari importo disponibile per cessazione della spesa, autorizzata fino al 31 dicembre 1973, con la legge regionale 3 agosto 1971, n. 30.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Per quanto concerne la denominazione degli Assessorati e/o delle Direzioni regionali vedi ora il combinato disposto degli artt. 7, 2 e 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.