§ 5.7.66 - Legge Regionale 16 aprile 1997, n. 12.
Partecipazione della Regione alla costituzione dell'«Associazione per il Mittelfest».


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.7 istituzioni ed attività culturali
Data:16/04/1997
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Partecipazione della Regione alla costituzione dell'«Associazione per il Mittelfest»).
Art. 2.  (Norme finanziarie).


§ 5.7.66 - Legge Regionale 16 aprile 1997, n. 12.

Partecipazione della Regione alla costituzione dell'«Associazione per il Mittelfest».

(B.U. 23 aprile 1997, n. 17).

 

Art. 1. (Partecipazione della Regione alla costituzione dell'«Associazione per il Mittelfest»).

     1. Nell'ambito delle finalità indicate dal Titolo V della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, per l'attuazione di iniziative culturali di carattere internazionale da realizzarsi nel territorio regionale nel quadro dei programmi di collaborazione e di scambio con i paesi dell'area centro-europea, come individuate all'articolo 26 comma 3 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l'avvio dell'«Associazione per il Mittelfest», con sede in Cividale del Friuli, partecipando in qualità di socio fondatore alla costituzione dell'associazione stessa.

     2. Ai fini della formalizzazione della partecipazione della Regione, lo schema dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale.

     3. La partecipazione della Regione è autorizzata a condizione che lo statuto preveda espressamente che eventuali passività di esercizio debbano gravare, su tutti i soci dell'Associazione, in misura proporzionale alla rispettiva quota associativa annuale [1].

     4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a versare all'Associazione, all'atto della sua costituzione, la propria quota del patrimonio sociale, entro l'ammontare massimo di lire 50 milioni, nonché a versare annualmente le previste quote associative.

 

     Art. 2. (Norme finanziarie).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 è istituito alla Rubrica n. 25 - programma 2.4.3. - spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione VI - il capitolo 5364 [1.1.162.2.06.06] con la denominazione «Quota annua di partecipazione all'«"Associazione per il Mittelfest" con sede in Cividale del Friuli» e con lo stanziamento complessivo di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999.

     3. Al predetto onere complessivo di lire 150 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 (partita 60 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti).

     4. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5364 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.


[1] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.