Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.6 assistenza scolastica e diritto allo studio |
Data: | 21/05/2009 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Sostegno ai progetti scolastici) |
Art. 3. (Clausola valutativa) |
Art. 4. (Norma finanziaria) |
§ 5.6.49 - L.R. 21 maggio 2009, n. 10. [1]
Insegnamento delle lingue straniere comunitarie nelle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia.
(B.U. 27 maggio 2009, n. 21)
Art. 1. (Finalità)
1. La Regione nell'esercizio della potestà concorrente in materia di istruzione e della potestà esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale e nel rispetto dei principi fondamentali costituzionali, delle norme generali sull'istruzione, dei livelli essenziali delle prestazioni e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, delle competenze del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) e delle sue articolazioni periferiche, dei Comuni e delle Province, intende offrire agli studenti del Friuli Venezia Giulia l'opportunità di conseguire un livello di apprendimento delle lingue straniere comunitarie adeguato all'odierno mercato del lavoro, favorendo anche la formazione e l'aggiornamento dei docenti.
Art. 2. (Sostegno ai progetti scolastici)
1. Per l'attuazione delle finalità previste dall'articolo 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere progetti di istituti scolastici relativi a:
a) incremento dello studio della prima lingua straniera comunitaria previsto dal curriculum mediante il potenziamento delle ore d'insegnamento, come definito dai Piani dell'offerta formativa dei singoli istituti;
b) introduzione o incremento dello studio di una seconda lingua straniera comunitaria tramite l'attivazione dell'insegnamento o il potenziamento delle ore d'insegnamento, come definito dai Piani dell'offerta formativa dei singoli istituiti [2];
c) sostegno alla formazione e all'aggiornamento dei docenti, favorendo metodologie innovative e l'insegnamento veicolare delle lingue straniere comunitarie;
d) attività aggiuntive di lettori o docenti di madrelingua presso le istituzioni scolastiche, limitatamente alle scuole secondarie di secondo grado.
2. Per l'attuazione dei progetti previsti dal comma 1, trovano applicazione le procedure di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, della
Art. 3. (Clausola valutativa)
1. Entro il mese successivo all'inizio dell'anno scolastico di riferimento, l'Assessore regionale all'istruzione presenta alla Commissione consiliare competente una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge.
2. La relazione è resa pubblica unitamente alla documentazione e al parere della Commissione consiliare competente che ne conclude l'esame.
3. Gli esiti della valutazione e del parere costituiscono riferimento per la programmazione della politica linguistica regionale per l'anno successivo.
4. La relazione, sulla base dei dati regionali relativi all'anno scolastico in corso, distinti per provincia e per istituto, documenta:
a) il numero delle scuole che hanno attivato il potenziamento delle lingue straniere comunitarie;
b) l'incremento delle ore di lingue straniere comunitarie e dei nuovi corsi attivati rispetto alle ore e ai corsi già previsti dal MIUR per i curricula dei diversi ordini di scuola;
c) l'incremento del numero di docenti e lettori di madrelingua, impegnati nel potenziamento dell'insegnamento o nella attività di formazione e aggiornamento nelle metodologie didattiche innovative.
Art. 4. (Norma finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi previsti dalla presente legge fanno carico alla unità di bilancio 6.1.11.1121, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con riferimento ai capitoli 5164 e 5165.
[1] Abrogata dall'art. 56 della
[2] Lettera così modificata dall'art. 7 della