Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.5 emigrazione |
Data: | 09/04/1982 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. In via di interpretazione autentica della lettera c) dell'articolo 5 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, la concessione di contributi una tantum per l'acquisto o la costruzione della [...] |
Art. 2. (Omissis) |
Art. 3. In via di interpretazione autentica, le misure di sostegno previste alla lettera d) dell'art. 5 e disciplinate dai relativi progetti specifici di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge [...] |
Art. 4. (Omissis) |
Art. 5. (Omissis) |
Art. 6. In sede di prima applicazione di quanto disposto dal precedente articolo 5, l'autorizzazione ivi prevista può essere richiesta entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Presente [...] |
Art. 7. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione |
§ 5.5.14 – L.R. 9 aprile 1982, n. 27.
Norme integrative ed interpretative della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, concernente la riforma degli interventi regionali in materia di emigrazione. [1]
(B.U. 9 aprile 1982, n. 38).
In via di interpretazione autentica della lettera c) dell'articolo 5 della
(Omissis) [2].
In via di interpretazione autentica, le misure di sostegno previste alla lettera d) dell'art. 5 e disciplinate dai relativi progetti specifici di cui al secondo comma dell'art. 6 della
La cessazione dell'attività o la cessione dell'impresa, prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di concessione delle provvidenze previste dalla lettera d) dell'art. 5 e dagli articoli 23 e 24 della
Nel caso di attività intrapresa in forma associata o cooperativistica gli incentivi e le misure di sostegno previsti dalla lettera d) dell'art. 5 della
Le domande per le provvidenze di cui al comma precedente possono riferirsi anche a soci che siano ancora emigrati, ma le provvidenze stesse devono essere ragguagliate al numero dei soci rimpatriati accertati all'atto della concessione.
E' fatto obbligo alla società od alla cooperativa beneficiaria delle provvidenze di comunicare alla Direzione regionale del lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione ogni diminuzione del numero dei soci rimpatriati intervenuta successivamente alla concessione delle provvidenze ed entro il termine di cinque anni dalla concessione stessa; in tal caso la diminuzione del numero dei rimpatriati associati o cooperatori, rispetto a quello accertato ai fini della concessione, comporta, a seconda dei casi, la revoca proporzionale o totale delle provvidenze concesse e l'obbligo, per la società o per la cooperativa beneficiaria, della restituzione parziale o totale delle somme percepite.
(Omissis) [3].
(Omissis) [4].
In sede di prima applicazione di quanto disposto dal precedente articolo 5, l'autorizzazione ivi prevista può essere richiesta entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Presente legge ed il termine fissato dal sesto comma dell'art. 18 della
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Legge abrogata dall’art. 17 della
[2] Articolo abrogavo dall'art. 12 della
[3] Vedi nota che precede.
[4] Norma integrativa dell'art. 18 della