§ 5.5.13 - Legge Regionale 13 ottobre 1981, n. 72.
Rifinanziamento dell'articolo 19 ed integrazione dell'articolo 6 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51 concernente la riforma degli [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 emigrazione
Data:13/10/1981
Numero:72


Sommario
Art. 1.      Per le finalità previste dall'articolo 19 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51 è autorizzata, per l'esercizio 1981, l'ulteriore spesa di lire 300 milioni.
Art. 2.      L'onere di lire 300 milioni, previsto dal precedente articolo 1, fa carico al capitolo 3325 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio [...]
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.5.13 - Legge Regionale 13 ottobre 1981, n. 72.

Rifinanziamento dell'articolo 19 ed integrazione dell'articolo 6 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51 concernente la riforma degli interventi regionali in materia di emigrazione.

(B.U. 14 ottobre 1981, n. 100).

 

Art. 1.

     Per le finalità previste dall'articolo 19 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51 è autorizzata, per l'esercizio 1981, l'ulteriore spesa di lire 300 milioni.

 

     Art. 2.

     L'onere di lire 300 milioni, previsto dal precedente articolo 1, fa carico al capitolo 3325 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 300 milioni per l'esercizio 1981.

     Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 8511 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio 1981, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 con decreto dell'Assessore alle finanze n. 3/Rag. del 18 febbraio 1981.

 

     Art. 3.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Norma aggiuntiva dall'ultimo comma dell'art. 6 della L.R. 27 ottobre 1980, n. 51.