§ 5.4.67 - Legge Regionale 1 giugno 1987, n. 17.
Ulteriore integrazione della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15«Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 assistenza sociale
Data:01/06/1987
Numero:17


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 


§ 5.4.67 - Legge Regionale 1 giugno 1987, n. 17. [1]

Ulteriore integrazione della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15«Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali» modificata dalla legge regionale 7 novembre 1986, n. 47.

(B.U. 2 giugno 1987, n. 66).

 

Art. 1.

     1. All'ultimo comma dell'articolo 7 bis della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15, introdotto dalla legge regionale 7 novembre 1986, n. 47 viene aggiunta la seguente frase:

     (Omissis)

 

     Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.