Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.4 assistenza sociale |
Data: | 07/11/1986 |
Numero: | 47 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 5.4.63 - Legge Regionale 7 novembre 1986, n. 47. [1]
Integrazione della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15, concernente contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali.
(B.U. 8 novembre 1986, n. 110).
Nella
(Omissis)
In relazione al disposto di cui al precedente articolo, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 3361 con la denominazione: «Contributi per le spese organizzative e di gestione sostenute da Associazioni che affiliano scuole materne non statali» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 50 milioni per l'anno 1986, cui di fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 3340 del medesimo stato di previsione.
Sul già citato capitolo 3361 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 50 milioni cui si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 3340 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1986.
Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 56 della