§ 5.4.45 - Legge Regionale 15 dicembre 1979, n. 75.
Ulteriori interventi urgenti nel settore dei servizi socio-assistenziali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 assistenza sociale
Data:15/12/1979
Numero:75


Sommario
Art. 1.      In attesa della revisione normativa in materia socio-assistenziale e nelle more della costituzione delle unità locali per la gestione coordinata ed integrata dei servizi socio-sanitari ai sensi [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.4.45 - Legge Regionale 15 dicembre 1979, n. 75. [1]

Ulteriori interventi urgenti nel settore dei servizi socio-assistenziali.

(B.U. 15 dicembre 1979, n. 133).

 

Art. 1.

     In attesa della revisione normativa in materia socio-assistenziale e nelle more della costituzione delle unità locali per la gestione coordinata ed integrata dei servizi socio-sanitari ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è autorizzata per il piano finanziario 1979-1982, per il periodo relativo agli esercizi dal 1980 al 1982, la spesa di lire 3 miliardi onde far fronte alle esigenze maturate nell'esercizio 1979 concernenti:

     a) gli interventi straordinari a favore di lavoratori in condizioni di bisogno (articoli 32, 34, 35, 36 e 38 della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43);

     b) gli interventi straordinari in casi di particolare gravità (articolo 7 bis della legge regionale 12 agosto 1969, n. 27, aggiunto dalla legge regionale 5 marzo 1973, n. 17);

     c) l'assistenza economica agli indigenti (articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1969, n. 27, articolo 1 del D.P.R. n. 902/1975 e articolo 5 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 64);

     d) le funzioni relative al mantenimento degli inabili al lavoro di cui all'articolo 154 del T.U. di P.S. e alle rette di ospitalità di anziani presso case di riposo (articolo 1 del D.P.R. n. 902/1975 e articolo 5 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 64);

     e) erogazione di assegni integrativi a favore dei sordomuti, ciechi ed invalidi civili (articoli 21-27 della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43);

     f) erogazione di contributi per l'assistenza domiciliare ad anziani ed inabili carenti di assistenza familiare (articoli 28-31 della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43 ed articolo 2 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 64).

     La predetta spesa fa carico al capitolo 3317 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, di lire 3 miliardi.

     Al predetto onere si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 (Rubrica n. 10 - Partita n. 1 - dell'elenco n. 4 allegato al piano medesimo).

 

     Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.