Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.4 assistenza sociale |
Data: | 15/12/1979 |
Numero: | 75 |
Sommario |
Art. 1. In attesa della revisione normativa in materia socio-assistenziale e nelle more della costituzione delle unità locali per la gestione coordinata ed integrata dei servizi socio-sanitari ai sensi [...] |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 5.4.45 - Legge Regionale 15 dicembre 1979, n. 75. [1]
Ulteriori interventi urgenti nel settore dei servizi socio-assistenziali.
(B.U. 15 dicembre 1979, n. 133).
In attesa della revisione normativa in materia socio-assistenziale e nelle more della costituzione delle unità locali per la gestione coordinata ed integrata dei servizi socio-sanitari ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 15 della
a) gli interventi straordinari a favore di lavoratori in condizioni di bisogno (articoli 32, 34, 35, 36 e 38 della
b) gli interventi straordinari in casi di particolare gravità (articolo 7 bis della
c) l'assistenza economica agli indigenti (articolo 1 della
d) le funzioni relative al mantenimento degli inabili al lavoro di cui all'articolo 154 del T.U. di P.S. e alle rette di ospitalità di anziani presso case di riposo (articolo 1 del
e) erogazione di assegni integrativi a favore dei sordomuti, ciechi ed invalidi civili (articoli 21-27 della
f) erogazione di contributi per l'assistenza domiciliare ad anziani ed inabili carenti di assistenza familiare (articoli 28-31 della
La predetta spesa fa carico al capitolo 3317 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, di lire 3 miliardi.
Al predetto onere si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 (Rubrica n. 10 - Partita n. 1 - dell'elenco n. 4 allegato al piano medesimo).
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 1 della