Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.4 assistenza sociale |
Data: | 07/06/1979 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di attuazione dello Statuto regionale nelle materie previste dal Capo III del Titolo III del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della legge nazionale [...] |
Art. 2. Nelle more dell'emanazione della normativa di revisione e riordino di cui al precedente articolo, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'esercizio 1979 onde far fronte a [...] |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 5.4.44 - Legge Regionale 7 giugno 1979, n. 25. [1]
Interventi urgenti nel settore dei servizi socio-assistenziali.
(B.U. 7 giugno 1979, n. 58).
In attesa dell'entrata in vigore delle norme di attuazione dello Statuto regionale nelle materie previste dal Capo III del Titolo III del
Nelle more dell'emanazione della normativa di revisione e riordino di cui al precedente articolo, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'esercizio 1979 onde far fronte a indilazionabili esigenze concernenti:
a) gli interventi straordinari a favore di lavoratori in condizioni di bisogno (articoli 32, 34, 35, 36 e 38 della
b) gli interventi straordinari in casi di particolare gravità (articolo 7 bis della
c) l'assistenza economica agli indigenti (articolo 1 della
d) l'integrazione dei bilanci degli E.C.A. della regione (articolo 1 del
e) le funzioni relative al mantenimento degli inabili al lavoro di cui all'articolo 154 del T.U. di P.S. e alle rette di ospitalità di anziani presso case di riposo (articolo 1 del
f) l'erogazione di assegni integrativi a favore dei sordomuti, ciechi ed inabili civili (articoli 21-27 della
g) l'erogazione di contributi per l'assistenza domiciliare ad anziani ed inabili carenti di assistenza familiare (articoli 28-31 della
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 è istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 3317 con la denominazione «Interventi urgenti nel settore dei servizi socio-assistenziali» e con lo stanziamento di lire 3.000 milioni per l'esercizio 1979, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 10 - Partita n. 1 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 1 della