Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.2 enti ed organi sanitari |
Data: | 16/01/1981 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Ai fini dell'emanazione del provvedimento costitutivo delle Unità sanitarie locali di cui al terzo comma dell'articolo 24 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, il trasferimento alle Unità [...] |
Art. 2. Qualora all'atto della soppressione dell'ente ospedaliero risulti omesso un provvedimento indispensabile per l'attuazione del trasferimento delle funzioni alla competente unità sanitaria locale [...] |
Art. 3. Le norme regionali in contrasto alla presente legge sono abrogate. |
Art. 4. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 5.2.36 - Legge Regionale 16 gennaio 1981, n. 2.
Norme straordinarie per la soppressione degli Enti ospedalieri e di altri enti ed il trasferimento delle relative gestioni alle UU.SS.LL.
(B.U. 19 gennaio 1981, n. 4).
Ai fini dell'emanazione del provvedimento costitutivo delle Unità sanitarie locali di cui al terzo comma dell'articolo 24 della
Il trasferimento di cui al comma precedente ha luogo gradualmente, a decorrere dal 1º luglio 1981, e deve essere compiuto entro il 1º gennaio 1982 [1].
Con la stessa gradualità e secondo le medesime modalità si provvede altresì allo scioglimento degli Enti ospedalieri e degli organi amministrativi dei Consorzi socio-sanitari di cui alla
Qualora non sia avvenuta l'elezione del Comitato di gestione o del Presidente dell'Unità sanitaria locale entro il 90º giorno dalla proclamazione degli eletti, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, nomina un Commissario straordinario che si sostituisce nelle attribuzioni di competenza degli organi eletti [3].
Il Commissario provvederà, altresì, agli adempimenti relativi all'elezione dei nuovi organi entro il termine di scadenza del mandato, fissato nel decreto del Presidente della Giunta regionale [4].
In sede di prima applicazione il decreto di cui ai precedenti commi sarà emesso entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [5].
Qualora, nonostante la gestione commissariale, non si addivenga alla elezione del Comitato di gestione o del Presidente dell'Unità sanitaria locale, si procede ai sensi dell'articolo 2 della
Qualora all'atto della soppressione dell'ente ospedaliero risulti omesso un provvedimento indispensabile per l'attuazione del trasferimento delle funzioni alla competente unità sanitaria locale o per il trasferimento dei beni al comune competente, lo stesso verrà assunto dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.
Le norme regionali in contrasto alla presente legge sono abrogate.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[2] Il presente comma, così inserito dall'art. 1 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[5] Vedi nota [3].
[6] Vedi nota [3].