§ 5.2.34 - Legge Regionale 10 novembre 1980, n. 60.
Modifiche alla legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, concernente «Istituzione delle Unità Locali dei Servizi Sanitario e Socio- Assistenziali».


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 enti ed organi sanitari
Data:10/11/1980
Numero:60


Sommario
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.2.34 - Legge Regionale 10 novembre 1980, n. 60.

Modifiche alla legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, concernente «Istituzione delle Unità Locali dei Servizi Sanitario e Socio- Assistenziali».

(B.U. 10 novembre 1980, n. 114).

 

     Artt. 1. - 2.

     (Omissis) [1].

 

Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Norme sostitutive dell'art. 17 e del terzo comma dell'art. 18 della L.R. 23 giugno 1980, n. 14.