§ 5.1.29 - Legge Regionale 23 novembre 1981, n. 76.
Interventi nel settore sanitario per strutture, attrezzature ed altro


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:23/11/1981
Numero:76


Sommario
Art. 1.      Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, così come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 52, è autorizzato [...]
Art. 2.      Per le finalità previste dall'articolo 5, lettera a) della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio 1981, la spesa di [...]
Art. 3.      Per le finalità previste dall'articolo 5, lettera a) della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per il piano 1981-1983, per il [...]
Art. 4.      Per le finalità previste all'articolo 17, lettera c) della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72 è autorizzata la concessione di contributi in conto capitale fino al 100% della spesa [...]
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.1.29 - Legge Regionale 23 novembre 1981, n. 76.

Interventi nel settore sanitario per strutture, attrezzature ed altro

(Rifinanziamento della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36 e successive

modificazioni ed integrazioni. Rifinanziamento della legge regionale 23

dicembre 1980, n. 72, articolo 17, lettera c).

(B.U. 23 novembre 1981, n. 116).

 

Art. 1.

     Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, così come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 52, è autorizzato nell'esercizio 1981 un limite di impegno di lire 2.000 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 2000.

     L'onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 2.000 milioni, relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1981, fa carico al capitolo 7606 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente deviato di lire 6.000 milioni per il piano, di cui lire 2.000 milioni per l'esercizio 1981.

     Al predetto onere di lire 6.000 milioni si fa fronte:

     - per lire 5.500 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'esercizio 1981, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio 1981, e precisamente:

     a) per lire 2.000 milioni per l'esercizio 1981 dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 10 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio predetti;

     b) per lire 3.500 milioni dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 8 - del sopraspecificato elenco n. 5;

     - per le restanti lire 500 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983.

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 2000 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 2.

     Per le finalità previste dall'articolo 5, lettera a) della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio 1981, la spesa di lire 2.000 milioni da utilizzarsi per interventi urgenti nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546.

     La predetta spesa di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7623 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1981.

     Al predetto onere di lire 2.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - partita n. 9 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 3.

     Per le finalità previste dall'articolo 5, lettera a) della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per il piano 1981-1983, per il periodo relativo agli esercizi 1982 e 1983, la spesa complessiva di lire 6.000 milioni.

     La predetta spesa di lire 6.000 fa carico al capitolo 7622 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 6.000 milioni.

     Al predetto onere di lire 6.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 (Rubrica n. 3 - partita n. 10 - dell'elenco n. 5 allegato al piano medesimo).

 

     Art. 4.

     Per le finalità previste all'articolo 17, lettera c) della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72 è autorizzata la concessione di contributi in conto capitale fino al 100% della spesa riconosciuta ammissibile.

     Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'esercizio 1981.

     La predetta spesa di lire 800 milioni fa carico al capitolo 7624 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 800 milioni per l'esercizio 1981.

     Al predetto onere di lire 800 milioni si fa fronte:

     - per lire 400 milioni mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio 1981 (Rubrica n. 3 - partita n. 11 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi);

     - per le restanti lire 400 milioni mediante prelievo di pari importo dall'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1980, con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1980, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1817 del 4 maggio 1981.

 

     Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.