§ 4.10.159 - Legge Regionale 10 dicembre 1986, n. 53.
Interventi regionali a favore delle imprese operanti nel settore della pesca marittima e dell'acquacoltura in acque marine, salmastre e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:10/12/1986
Numero:53


Sommario
Art. 1.  Interventi per la parziale copertura di danni accertati.
Art. 2.  Modalità per l'erogazione dei contributi.
Art. 2 bis.      1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto alle imprese regionali proprietarie di impianti - autorizzati ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 192 - per [...]
Art. 3.  Interventi per il ripristino dell'efficienza produttiva.
Art. 4.  Modalità per l'erogazione dei contributi.
Art. 5.  Modifiche alla legge regionale 28 agosto 1982, n. 68.
Art. 6.  Enti beneficiari.
Art. 7.  Destinazione fondi.
Art. 8.  Modalità di erogazione dei contributi.
Art. 9.      Per le finalità di cui all'articolo 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986, viene istituito «per memoria» al [...]
Art. 10.      Per gli oneri previsti dagli articoli 6 e 7, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986, viene istituito al [...]
Art. 11.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.159 - Legge Regionale 10 dicembre 1986, n. 53. [1]

Interventi regionali a favore delle imprese operanti nel settore della pesca marittima e dell'acquacoltura in acque marine, salmastre e lagunari in occasione del verificarsi di eventi calamitosi od eccezionali avversità atmosferiche, modifiche alla legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, ed interventi straordinari per le avversità atmosferiche del 24 settembre 1984.

(B.U. 11 dicembre 1986, n. 126).

 

TITOLO I

INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA IN ACQUE MARINE, SALMASTRE E LAGUNARI IN OCCASIONE DEL VERIFICARSI DI EVENTI CALAMITOSI O ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 AGOSTO 1982, N. 68

 

CAPO I

 

Art. 1. Interventi per la parziale copertura di danni accertati.

     Alle imprese operanti nel settore della pesca marittima e dell'acquacoltura in acque marine, salmastre e lagunari per la produzione e/o lavorazione dei prodotti del settore stesso, che per effetto di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche o di inquinamento delle acque, abbiano perduto tutto o parte del seme, del novellame e del prodotto finito, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo «una tantum» in rapporto al danno accertato, nei modi e con i criteri di cui al successivo articolo 2, fino alla misura massima del 60% del danno a condizione che lo stesso superi l'importo di lire 3 milioni.

 

     Art. 2. Modalità per l'erogazione dei contributi.

     Le richieste degli indennizzi contemplati dall'articolo 1 dovranno pervenire alla Direzione regionale dell'industria entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 14 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, secondo e terzo comma.

     Le domande devono essere corredate:

     a) dall'elenco descrittivo del seme, novellame o prodotto finito andato perduto, con la specificazione della specie, delle relative quantità, dei valori unitari e complessivi;

     b) da un certificato rilasciato dall'Autorità competente, attestante l'attività esercitata;

     c) da un'attestazione della competente Capitaneria di porto o del Sindaco del Comune in cui si è verificato l'evento calamitoso circa la localizzazione delle strutture dell'impresa nell'area della zona delimitata con il decreto di cui al primo comma del presente articolo;

     d) da ogni altro documento utile a comprovare i danni subiti.

     Alla valutazione dei danni subiti dalle singole imprese provvede la Direzione regionale dell'industria avvalendosi del Comitato tecnico consultivo per la pesca marittima di cui all'articolo 7 della legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Alle sedute del Comitato potranno essere invitati per l'occasione con voto consultivo rappresentanti delle categorie interessate degli itticoltori, molluschicoltori e vallicoltori.

     Gli interventi previsti dall'articolo 1 possono essere cumulati, non oltre il limite del 90% del danno accertato, con altre provvidenze previste da leggi statali o regionali per le medesime finalità [2].

     In caso di inquinamento delle acque marine o lagunari, gli accertamenti di cui all'articolo 14 delta legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, possono essere effettuati anche dalle competenti Autorità sanitarie e/o marittime [3].

 

     Art. 2 bis.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto alle imprese regionali proprietarie di impianti - autorizzati ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 192 - per la depurazione di molluschi eduli lamellibranchi, le quali abbiano sospeso o ridotto l'attività degli impianti predetti a causa del blocco della commercializzazione dei molluschi ordinato dalle autorità sanitarie competenti.

     2. L'ammontare del contributo non potrà superare il 60% del danno, calcolato moltiplicando la quantità di molluschi non conferita per il prezzo di mercato per la sua depurazione. La quantità di molluschi non conferita sarà stabilita sulla base della quantità media giornaliera depurata nei tre mesi precedenti l'ordinanza dell'autorità sanitaria, moltiplicata per i giorni di effettiva durata della sospensione o della riduzione dell'attività.

     3. Alla valutazione dei danni subiti dalle singole imprese provvederà la Direzione regionale dell'industria - sentito il Comitato tecnico consultivo per la pesca e l'acquacoltura in acque marine e lagunari.

     4. Le richieste di contributo dovranno pervenire alla Direzione regionale dell'industria entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la sospensione o la riduzione dell'attività dell'impianto per il motivo previsto dal primo comma [4].

 

CAPO II

 

     Art. 3. Interventi per il ripristino dell'efficienza produttiva.

     Sugli investimenti posti in essere dalle imprese di cui all'articolo 1 per il ripristino egli impianti e dei mezzi distrutti o danneggiati a seguito degli eventi citati nel medesimo articolo, attraverso l'assunzione delle spese di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale fino all'80% della spesa riconosciuta ammissibile.

 

     Art. 4. Modalità per l'erogazione dei contributi.

     Le richieste dei contributi contemplati dall'articolo 3 dovranno pervenire alla Direzione regionale dell'industria entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 2.

     Le domande dovranno essere corredate:

     a) da un elenco descrittivo dei beni, dei materiali, dei macchinari, dei mezzi, degli impianti e delle attrezzature distrutti o danneggiati con la specificazione delle relative quantità, dei valori unitari e complessivi;

     b) dall'attestazione di cui alla lettera c) dell'articolo 2;

     c) da preventivi o fatture di spesa rilasciati dalle ditte fornitrici e vistati per la congruità dei prezzi dalla competente Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, se trattasi di acquisto di attrezzature;

     d) dai progetti e disegni redatti ed approvati secondo le norme di legge vigenti in materia, se trattasi di esecuzione di opere;

     e) da ogni altro documento atto a dimostrare la correlazione esistente tra danni subiti ed investimenti per il ripristino dell'efficienza produttiva.

     Le domande potranno riferirsi a tutte le spese di ripristino dell'efficienza produttiva assunte a partire dalla data in cui si è verificato l'evento calamitoso.

     In ordine ai contributi previsti dall'articolo 3 valgono inoltre le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 2.

     Per quanto qui non previsto e non in contrasto con quanto sopra valgono le procedure e le disposizioni di cui alla legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

CAPO III

 

     Art. 5. Modifiche alla legge regionale 28 agosto 1982, n. 68.

     (Omissis) [5].

 

TITOLO II

UTILIZZO DEL CONTRIBUTO SPECIALE DI CUI ALLA LEGGE 28 OTTOBRE 1986, N. 730 A FAVORE DELLE IMPRESE DANNEGGIATE DALLA MAREGGIATA DEL 24 SETTEMBRE 1984

 

CAPO I

 

     Art. 6. Enti beneficiari.

     Il finanziamento straordinario dello Stato per l'importo complessivo di lire 2.500 milioni - assegnato alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con la legge 28 ottobre 1986, n. 730 - per gli interventi a favore delle imprese operanti nel settore della pesca marittima e

dell'acquacoltura in acque marine, salmastre e lagunari danneggiate dall'eccezionale mareggiata del 24 settembre 1984, verrà impiegato con i criteri e le modalità previsti dalla presente legge.

 

     Art. 7. Destinazione fondi.

     I fondi previsti dall'articolo 6 vengono destinati come segue:

     a) lire 1.250 milioni a favore delle imprese operanti nel settore della pesca marittima e dell'acquacoltura in acque marine, salmastre e lagunari quale contributo straordinario per i danni di cui all'articolo 1 subiti a seguito della mareggiata del 24 settembre 1984;

     b) lire 1.250 milioni a favore delle stesse imprese elencate alla lettera a) del presente articolo per gli interventi di cui all'articolo 3 diretti a favorirne il ripristino dell'efficienza produttiva.

 

     Art. 8. Modalità di erogazione dei contributi.

     Al fine di ottenere i contributi previsti dall'articolo 7, le imprese interessate devono presentare, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, apposita istanza alla Direzione regionale dell'industria, corredata dai documenti previsti dall'articolo 2, per quanto concerne la perdita del seme, del novellame e del prodotto finito, e dall'articolo 4, per quanto attiene al ripristino dell'efficienza produttiva.

     Sulle domande di contributo esprimerà il proprio parere il Comitato tecnico consultivo per la pesca marittima di cui all'articolo 7 della legge 16 dicembre 1970, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni, eventualmente integrato come al penultimo comma dell'articolo 2.

     Per gli interventi previsti dal presente Titolo, la misura massima del contributo concedibile alle imprese per i danni di cui all'articolo 1 e per il ripristino dell'efficienza produttiva di cui all'articolo 3 resta determinata nell'80% del danno accertato e, rispettivamente della spesa riconosciuta ammissibile.

 

CAPO II

Norme finanziarie e finale

 

     Art. 9.

     Per le finalità di cui all'articolo 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986, viene istituito «per memoria» al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria IV - il capitolo 2711 con la denominazione: «Contributi - una tantum - alle imprese operanti nel settore della pesca marittima e dell'acquacoltura in acque marine, salmastre e lagunari che per effetto di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche abbiano perduto tutto o parte del seme, del novellame e del prodotto finito».

     Per le finalità di cui all'articolo 3, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986, viene istituito «per memoria» al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7941 con la denominazione: «Contributi in conto capitale a favore delle imprese operanti nel settore della pesca marittima e dell'acquacoltura in acque marine salmastre e lagunari per il ripristino degli impianti e dei mezzi distrutti o danneggiati a seguito di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche».

     Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 2711 e 7941 vengono riportati nell'elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 ed al bilancio per l'anno 1986 [6].

 

     Art. 10.

     Per gli oneri previsti dagli articoli 6 e 7, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986, viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria IV - il capitolo 2712 con la denominazione: «Contributi straordinari alle imprese operanti nel settore della pesca marittima e dell'acquacoltura in acque marine, salmastre e lagunari danneggiate dalla mareggiata del 24 settembre 1984 per la perdita del seme, del novellame e del prodotto finito» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 1.250 milioni per l'anno 1986.

     Per gli oneri previsti dagli articoli 6 e 7, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986, è istituito al TitoLo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7942 con la denominazione: «Contributi in conto capitale sugli investimenti diretti al ripristino dell'efficienza produttiva a favore delle imprese operanti nel settore della pesca marittima e dell'acquacoltura in acque marine, salmastre e lagunari danneggiate dalla mareggiata del 24 settembre 1984» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 1.250 milioni per l'anno 1986.

     All'onere complessivo di lire 2.500 milioni previsto dai precedenti commi si fa fronte con il finanziamento straordinario dello Stato di cui all'articolo 6.

     A tal fine, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986, è istituito al Titolo II - Rubrica n. 1 - Categoria X - il capitolo 628 con la denominazione: «Acquisizione di fondi per l'attuazione di interventi a favore delle imprese danneggiate dalla mareggiata del 24 settembre 1984» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 2.500 milioni per l'anno 1986.

 

     Art. 11.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 12 marzo 1990, n. 12.

[3] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 12 marzo 1990, n. 12.

[4] Articolo inserito dall'art. 39 della L.R. 9 luglio 1990, n. 29.

[5] Norma sostitutiva dell'ultimo comma dell'art. 21 della L.R. 28 agosto 1982, n. 68.

[6] Vedi l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 della L.R. 12 marzo 1990, n. 12.