§ 4.10.66 - Legge Regionale 7 aprile 1979, n. 13.
Integrazioni alla legge regionale 6 luglio 1966, n. 12, concernente opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:07/04/1979
Numero:13


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 1 bis.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare agli enti pubblici le spese dagli stessi sostenute in occasione dell'inquinamento del fiume Stella verificatosi il 23 gennaio 1979, per la [...]
Art. 2.      Gli oneri previsti dall'articolo 1 bis della legge regionale 6 luglio 1966, n. 12, cosi come inserito con il precedente articolo 1, fanno carico al capitolo 8208 dello stato di previsione della [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.66 - Legge Regionale 7 aprile 1979, n. 13. [1]

Integrazioni alla legge regionale 6 luglio 1966, n. 12, concernente opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali.

(B.U. 7 aprile 1979, n. 39).

 

Art. 1.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 1 bis.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare agli enti pubblici le spese dagli stessi sostenute in occasione dell'inquinamento del fiume Stella verificatosi il 23 gennaio 1979, per la prevenzione di danni ecologici al fiume stesso ed alle sue adiacenze. Il rimborso di cui sopra avverrà a mezzo della Direzione regionale dei lavori pubblici cui gli enti presenteranno, tramite la Direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio, apposita domanda corredata dai documenti giustificativi entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Sui documenti giustificativi le Direzioni provinciali apporranno il visto di congruità previ gli opportuni accertamenti [3].

 

     Art. 2.

     Gli oneri previsti dall'articolo 1 bis della legge regionale 6 luglio 1966, n. 12, cosi come inserito con il precedente articolo 1, fanno carico al capitolo 8208 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

     La denominazione del precitato capitolo 8208 viene così modificata: «Spese per l'assunzione di opere atte a prevenire calamità naturali, di opere di soccorso, urgenti ed inderogabili, a seguito di dette calamità, nonchè di interventi atti a garantire la sicurezza dei porti e della navigazione ed a prevenire danni ecologici».

 

     Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Norma introduttiva dell'art. 1 bis della L.R. 6 luglio 1966, n. 12.

[3] Articolo introdotto dal primo comma dell'art. 9 della L.R. 13 dicembre 1979, n. 71. Vedi anche il secondo comma del medesimo articolo.