§ 4.8.49 - Legge Regionale 8 gennaio 1983, n. 1.
Ulteriori modificazioni della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, della legge regionale 15 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.8 trasporti e viabilità
Data:08/01/1983
Numero:1


Sommario
Art. 3.      Per le finalità di cui all'articolo 34, lettera b) della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, come modificato con l'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1975, n. 9, è autorizzata [...]
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.8.49 - Legge Regionale 8 gennaio 1983, n. 1.

Ulteriori modificazioni della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8, nonché della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, concernenti il settore dei trasporti.

(B.U. 8 gennaio 1983, n. 3).

 

     Artt. 1. - 2.

     (Omissis) [1].

 

Art. 3.

     Per le finalità di cui all'articolo 34, lettera b) della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, come modificato con l'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1975, n. 9, è autorizzata nell'esercizio 1982 la spesa di lire 100 milioni.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Direzione viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali Categoria XI - il capitolo 5552 con la denominazione: «Contributi a favore dei consorzi di bacino per la gestione dei servizi di linea mediante aziende pubbliche, sulla spesa necessaria per il rilevamento di linee e per l'acquisto di impianti, attrezzature e materiale rotabile, nonché per il potenziamento dei servizi» e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'esercizio 1982.

     Al predetto onere si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 516 del precitato stato di previsione.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 5.

     (Omissis) [3].

     Conseguentemente, vengono soppressi il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 29 della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, e la denominazione del capitolo 5456 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene così modificata: «Spese per l'acquisto di apparecchiature di controllo inerenti alla sicurezza degli impianti e delle loro parti componenti, nonché l'acquisto di attrezzature e materiali atti ad agevolare la regolare funzionalità degli impianti stessi». Sul medesimo capitolo 5456 viene iscritto l'ulteriore stanziamento di lire 50 milioni, suddiviso in ragione di lire 25 milioni per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983, cui si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 5588 del precitato stato di previsione.

 

     Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Norme sostitutive dell'art. 33 bis della L.R. 6 settembre 1974, n. 47 e dell'art. 15 della L.R. 15 gennaio 1982, n. 8, successivamente abrogati dall'art. 72 della L.R. 21 ottobre 1986, n. 41.

[2] Norma sostitutiva del secondo comma dell'art. 8 della L.R. 24 marzo 1981, n. 15.

[3] Norma sostitutiva del secondo comma dell'art. 26 della L.R. 24 marzo 1981, n. 15.