§ 4.8.38 - Legge Regionale 28 ottobre 1980, n. 53.
Autorizzazione all'Amministrazione regionale di assumere la concessione dei lavori per la costruzione di opere di cui all'articolo 3, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.8 trasporti e viabilità
Data:28/10/1980
Numero:53


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere, mediante stipulazione di apposita convenzione, in concessione da parte dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) la [...]
Art. 2.      Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato, previa conforme deliberazione della Giunta regionale stessa, a disporre, con proprio decreto da registrare alla Corte dei conti, l'istituzione [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.8.38 - Legge Regionale 28 ottobre 1980, n. 53.

Autorizzazione all'Amministrazione regionale di assumere la concessione dei lavori per la costruzione di opere di cui all'articolo 3, secondo comma, del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 100.

(B.U. 29 ottobre 1980, n. 53).

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere, mediante stipulazione di apposita convenzione, in concessione da parte dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) la realizzazione del tratto Opicina-Fernetti del collegamento autostradale Sistiana-Opicina-Padriciano con diramazione Opicina-Fernetti, secondo quanto previsto dall'art. 3, secondo comma, del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 100.

     A tal fine, la Regione stessa è, altresì, è autorizzata a provvedere all'esecuzione dell'opera suindicata anche mediante subconcessione a società a prevalente partecipazione regionale ovvero a società, comunque, controllate da queste ultime.

     In relazione al particolare impegno tecnico ed economico dell'opera di cui al precedente primo comma, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare, a proprio carico, incarichi di direzione lavori e di collaudo, qualora nel quadro economico del progetto approvato dall'A.N.A.S. non siano previste somme per spese tecniche [1].

 

     Art. 2.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato, previa conforme deliberazione della Giunta regionale stessa, a disporre, con proprio decreto da registrare alla Corte dei conti, l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa e l'iscrizione ad esso - in corrispondenza con l'accertamento effettuato in conto del corrispondente capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata - dei fondi corrisposti per le finalità di cui al precedente articolo 1.

 

     Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 7 maggio 1982, n. 32. Vedi anche il rifinanziamento di cui al secondo comma del medesimo articolo, di cui al sesto comma dell'art. 2 della L.R. 29 gennaio 1983, n. 14, all'art. 25 della L.R. 8 luglio 1987, n. 19, all'art. 16 della L.R. 30 gennaio 1988, n. 3, all'art. 36 della L.R. 30 gennaio 1989, n. 2, all'art. 21 della L.R. 6 settembre 1991, n. 47 e all'art. 24 della L.R. 5 febbraio 1992, n. 4.