Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.8 trasporti e viabilità |
Data: | 28/10/1980 |
Numero: | 53 |
Sommario |
Art. 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere, mediante stipulazione di apposita convenzione, in concessione da parte dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) la [...] |
Art. 2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato, previa conforme deliberazione della Giunta regionale stessa, a disporre, con proprio decreto da registrare alla Corte dei conti, l'istituzione [...] |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 4.8.38 - Legge Regionale 28 ottobre 1980, n. 53.
Autorizzazione all'Amministrazione regionale di assumere la concessione dei lavori per la costruzione di opere di cui all'articolo 3, secondo comma, del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 100.
(B.U. 29 ottobre 1980, n. 53).
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere, mediante stipulazione di apposita convenzione, in concessione da parte dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) la realizzazione del tratto Opicina-Fernetti del collegamento autostradale Sistiana-Opicina-Padriciano con diramazione Opicina-Fernetti, secondo quanto previsto dall'art. 3, secondo comma, del
A tal fine, la Regione stessa è, altresì, è autorizzata a provvedere all'esecuzione dell'opera suindicata anche mediante subconcessione a società a prevalente partecipazione regionale ovvero a società, comunque, controllate da queste ultime.
In relazione al particolare impegno tecnico ed economico dell'opera di cui al precedente primo comma, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare, a proprio carico, incarichi di direzione lavori e di collaudo, qualora nel quadro economico del progetto approvato dall'A.N.A.S. non siano previste somme per spese tecniche [1].
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato, previa conforme deliberazione della Giunta regionale stessa, a disporre, con proprio decreto da registrare alla Corte dei conti, l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa e l'iscrizione ad esso - in corrispondenza con l'accertamento effettuato in conto del corrispondente capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata - dei fondi corrisposti per le finalità di cui al precedente articolo 1.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Comma aggiunto dall'art. 4 della