§ 4.5.33 - Legge Regionale 20 gennaio 1992, n. 3.
Norme di interpretazione autentica della legge regionale 4 settembre 1991, n. 41 (smaltimento rifiuti) e di integrazione della legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 ecologia e tutela dell'ambiente
Data:20/01/1992
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 4 settembre 1991, n. 41.
Art. 2.  Integrazione all'articolo 5 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.


§ 4.5.33 - Legge Regionale 20 gennaio 1992, n. 3.

Norme di interpretazione autentica della legge regionale 4 settembre 1991, n. 41 (smaltimento rifiuti) e di integrazione della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 (opere pubbliche).

(B.U. 20 gennaio 1992, n. 7).

 

Art. 1. Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 4 settembre 1991, n. 41.

     1. Ad interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 4 settembre 1991, n. 41, si intende che la sospensione del termine di cui al comma 3 dello stesso articolo comporta analoga sospensione ai fini del computo del termine di cui al comma 1 per i soggetti che hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 agosto 1989, n. 23, come modificato dall'articolo 100 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3.

 

     Art. 2. Integrazione all'articolo 5 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.

     1. All'articolo 5, primo comma, secondo periodo, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, dopo le parole «dei lavori pubblici» sono aggiunte le parole: «o nelle altre materie di competenza rispettivamente della Direzione regionale dell'ambiente e della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici».