Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica ed edilizia abitativa (cartografia) |
Data: | 11/12/2003 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. (Ambito di applicazione). |
Art. 2. (Deroga all’articolo 108 della legge regionale 52/1991). |
Art. 3. (Sanatorie ai sensi della legge 47/1985 e dell’articolo 39 della legge 724/1994). |
Art. 4. (Entrata in vigore). |
§ 4.1.112 - L.R. 11 dicembre 2003, n. 22. [1]
Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive.
(B.U. 24 dicembre 2003, n. 52).
Art. 1. (Ambito di applicazione).
1. Avuto riguardo all’articolo 4, n. 12), dello Statuto di autonomia, che attribuisce alla Regione Friuli Venezia Giulia potestà legislativa primaria in materia urbanistica e in armonia con le competenze dello Stato di cui all’articolo 117 della Costituzione, al fine di salvaguardare l’identità e l’integrità del territorio regionale, ferma restando l’applicazione della
2. Ai fini di consentire l’oblazione penale degli illeciti edilizi, la domanda di definizione di tali illeciti, presentata dopo il 2 ottobre 2003 secondo le modalità previste da disposizioni statali, non sospende il procedimento per le sanzioni amministrative. La domanda non è corredata dell’attestazione del versamento degli oneri concessori. La presentazione della documentazione prevista a corredo della domanda stessa comporta il rilascio da parte del Comune del certificato di definizione dell’illecito edilizio e il decorso del termine di ventiquattro mesi, senza l’adozione di un provvedimento negativo del Comune, equivale al suddetto certificato.
Art. 2. (Deroga all’articolo 108 della
1. In deroga all’articolo 108 della
Art. 3. (Sanatorie ai sensi della
1. Restano escluse dal divieto di cui all’articolo 1 le opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, per le quali sia stata presentata domanda di rilascio di titolo edilizio in sanatoria ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui al capo IV della
2. Per le domande di sanatoria edilizia presentate ai sensi del comma 1 gli interessati possono chiedere la revoca del diniego di sanatoria motivato esclusivamente da carenza documentale. L’istanza di revoca deve essere presentata entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, corredata, a pena di nullità, di tutta la documentazione mancante. Le istanze di sanatoria, non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge, purché corredate di tutta la documentazione necessaria, ivi compresa l’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’oblazione, sono procedibili agli effetti del conseguimento della sanatoria.
3. A seguito del rilascio della concessione in sanatoria o autorizzazione in sanatoria ai sensi della
Art. 4. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 28 giugno 2004, n. 198 ha dichiarato l’illegittimità della presente legge.