§ 4.1.58 - Legge Regionale 30 agosto 1984, n. 43.
Integrazione di contributi per programmi di edilizia convenzionata.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica ed edilizia abitativa (cartografia)
Data:30/08/1984
Numero:43


Sommario
Art. 1.      Per alleviare gli oneri degli assegnatari e degli acquirenti di alloggi realizzati dagli I.A.C.P., da cooperative divise ed indivise e da imprese già ammessi ai mutui agevolati programmati con [...]
Art. 2.      L'erogazione del contributo di cui all'articolo precedente in favore delle cooperative ha luogo contestualmente al provvedimento di liquidazione finale del contributo principale.
Art. 3.      L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere un contributo una tantum integrativo fino a lire 5 milioni per alloggio alle cooperative ammesse a contributo ai sensi del terzo e [...]
Art. 4.      Per le finalità di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 71 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come inseriti con l'articolo 46 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e [...]
Art. 5.      Per le finalità previste dal precedente articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 3.200 milioni per l'anno 1985.
Art. 6.      Per le finalità previste dal precedente articolo 3 è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l'anno 1984.
Art. 7.      Le annualità relative al limite di impegno autorizzato con il precedente articolo 4, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 [...]
Art. 8.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.1.58 - Legge Regionale 30 agosto 1984, n. 43.

Integrazione di contributi per programmi di edilizia convenzionata.

(B.U. 31 agosto 1984, n. 82).

 

Art. 1.

     Per alleviare gli oneri degli assegnatari e degli acquirenti di alloggi realizzati dagli I.A.C.P., da cooperative divise ed indivise e da imprese già ammessi ai mutui agevolati programmati con il terzo biennio anticipato della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo una tantum integrativo sulla spesa degli investimenti programmati, fino all'importo di lire 4 milioni per alloggio.

     Ai fini della concessione del contributo di cui al comma precedente gli I.A.C.P., le cooperative e le imprese devono presentare alla Direzione regionale dei lavori pubblici, entro il termine perentorio di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda corredata da apposito certificato comunale attestante la data di ultimazione dei lavori o lo stato di avanzamento degli stessi.

 

     Art. 2.

     L'erogazione del contributo di cui all'articolo precedente in favore delle cooperative ha luogo contestualmente al provvedimento di liquidazione finale del contributo principale.

     Il contributo concesso agli I.A.C.P. ed alle imprese verrà erogato direttamente agli acquirenti degli alloggi contestualmente al provvedimento di attribuzione della fascia di reddito e di determinazione definitiva del contributo principale agli stessi spettante.

 

     Art. 3.

     L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere un contributo una tantum integrativo fino a lire 5 milioni per alloggio alle cooperative ammesse a contributo ai sensi del terzo e quarto comma dell'articolo 71 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come inseriti dall'articolo 46 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, che già non siano state ammesse ai benefici previsti dagli articoli 117 e 137 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75.

     La concessione ed erogazione del contributo di cui al comma precedente ha luogo a cura delle Direzioni provinciali dei lavori pubblici territorialmente competenti con le modalità di cui ai precedenti articoli 1, ultimo comma, e 2, primo comma.

 

     Art. 4.

     Per le finalità di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 71 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come inseriti con l'articolo 46 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato nell'anno 1984 l'ulteriore limite di impegno di lire 500 milioni.

 

     Art. 5.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 3.200 milioni per l'anno 1985.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 - a decorrere dall'anno 1985 - viene istituito al Titolo II

- Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8417 con la

denominazione: «Contributi integrativi una tantum a favore degli I.A.C.P.,

di cooperative e di imprese - già ammessi ai mutui agevolati programmati

della legge n. 457/1978 - sulla spesa degli investimenti programmati» e con

lo stanziamento di lire 3.200 milioni per l'anno 1985.

     Al predetto onere di lire 3.200 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 (Rubrica n. 3 - Partita n. 17 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

 

     Art. 6.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 3 è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l'anno 1984.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984, viene istituito al Titolo II

- Sezione III - Rubrica n. 9 Categoria XI - il capitolo 8418 con la

denominazione: «Contributi integrativi una tantum a favore delle

cooperative ammesse a contributo ai sensi del terzo comma dell'articolo 71

della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63. e con lo stanziamento, in

termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l'anno 1984.

     Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 6991 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984.

     Sul precitato capitolo 8418 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984.

 

     Art. 7.

     Le annualità relative al limite di impegno autorizzato con il precedente articolo 4, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2003.

     L'onere di lire 1.500 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 8395 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984- 1986 e del bilancio per l'anno 1984, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.5C0 milioni.

     Al predetto onere di lire 1.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 5251 del precitato stato di previsione.

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     Sul precitato capitolo 8395 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984.

 

     Art. 8.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.