Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.17 istruzione e formazione professionale |
Data: | 30/10/1995 |
Numero: | 41 |
Sommario |
Art. 1. (Contributi all'IRFoP per il funzionamento). |
Art. 2. (Entrata in vigore). |
§ 3.17.38 - Legge Regionale 30 ottobre 1995, n. 41. [1]
Norme finanziarie in materia di formazione professionale.
(B.U. 8 novembre 1995, n. 45).
Art. 1. (Contributi all'IRFoP per il funzionamento).
1. Per le finalità previste dall'articolo 3, primo comma, lettera c), della
2. Il predetto onere di lire 3.750 milioni fa carico al capitolo 5850 dello-stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997, il cui stanziamento è elevato di lire 3.750 milioni per l'anno 1996.
3. All'onere di lire 3.750 milioni per l'anno 1996 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 8900 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 28 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio predetto).
Art. 2. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 1 della