§ 3.1.54 - D.P.G.R. 28 dicembre 1978, n. 01016.
Regolamento di attuazione della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8inerente le modalità di esercizio della funzione di prevenzione ed [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:28/12/1978
Numero:01016


Sommario
Art. 1.      Ai fini dell'esclusione dall'assoggettabilità dei terreni indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 della L.R. 18 febbraio 1977, n. 8, ai divieti posti dal «Piano regionale di difesa del [...]
Art. 2.      Il «Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi», di cui all'art. 2 della L.R. 18 febbraio 1977, n. 8, è elaborato a cura dell'Assessorato dell'agricoltura delle foreste e [...]
Art. 3.      Il programma organico di ricostruzione forestale, di cui all'art. 2, 3º comma, della L.R. 18 febbraio 1977, n. 8, è redatto su base distrettuale a cura degli Ispettorati ripartimentali delle [...]
Art. 4.      Alla scadenza del quinquennio di validità del Piano si provvede all'approvazione del nuovo Piano con le modalità previste dall'art. 3, primo, secondo e terzo comma, della L.R. 18 febbraio 1977, [...]
Art. 5.      Per lo svolgimento del servizio antincendio l'Amministrazione regionale provvede a mettere a disposizione del C.F.R. i terreni e le infrastrutture necessarie per l'apprestamento delle opere e il [...]
Art. 6.      Le aree boscate danneggiate o distrutte dal fuoco di cui all'art. 6 della L.R. 8/77 saranno rilevate con le modalità che lo Stato impartirà sulla base della Legge quadro 1º marzo 1975, n. 47.
Art. 7.      All'inizio di ogni anno è reso noto lo stato di grave pericolosità, di cui all'art. 7 della L.R. 18 febbraio 1977, n. 8, mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del [...]
Art. 8.      Ai sensi dell'art. 8 della L.R. 18 febbraio 1977, n. 8, alla Direzione regionale delle foreste spetta di emanare le direttive per il servizio antincendio, di provvedere alla gestione delle [...]
Art. 9.      Ai sensi dell'art. 8 della L.R. 18 febbraio 1977, n. 8, gli Ispettorati forestali, i Distretti antincendio e le Stazioni forestali svolgono le funzioni tecnico-cooperative di prevenzione ed [...]
Art. 10.      I Distretti antincendio esplicano, limitatamente alla gestione dei mezzi antincendio ad essi assegnati, funzioni di coordinamento dell'attività delle Stazioni forestali rientranti nel loro [...]
Art. 11.      Le Stazioni forestali costituiscono i nuclei antincendio e come tali svolgono ogni attività di prevenzione, sorveglianza, avvistamento, segnalazione e di pronto intervento nell'estinzione degli [...]
Art. 12.      Nello svolgimento dell'attività di estinzione degli incendi si configura Direttore dei lavori, cui spetta la responsabilità degli interventi che dirige, il dipendente forestale di qualifica più [...]
Art. 13.      Il Direttore dei lavori deve mettere a disposizione dei dipendenti forestali, dei componenti le squadre antincendio e dei volontari comunque impiegati nelle operazioni di estinzione degli [...]
Art. 14.      Ad integrazione del regolamento emanato con D.P.G.R. 10 novembre 1977, n. 01985/Pres. (mansionario), al personale non appartenente al C.F.R., assegnato alla Direzione regionale delle foreste e [...]
Art. 15.      Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della L.R. 18 febbraio 1977, n. 8, ogni Comune deve tenere l'elenco dei volontari antincendio.
Art. 16.      Ogni Comune provvede alla sede del Servizio antincendio ed ai locali per la custodia e la manutenzione degli attrezzi e materiali in dotazione.
Art. 17.      Sulla base dell'elenco dei volontari antincendio, istituito presso ogni Comune, possono essere formate squadre antincendio dirette da un caposquadra nominato dal Sindaco.
Art. 18.      Le squadre di cui all'articolo precedente provvedono alla estinzione degli incendi boschivi anche autonomamente.
Art. 19.      L'Amministrazione regionale può provvedere a fornire le squadre dei volontari comunali dell'equipaggiamento e dell'attrezzatura di estinzione degli incendi nella misura e con le modalità [...]
Art. 20.      La «Carta del grado di pericolosità» alla scala 1:100.000, allegata al Piano, deve essere depositata presso la Segreteria di ogni Comune a libera consultazione di chiunque ne voglia prendere [...]


§ 3.1.54 - D.P.G.R. 28 dicembre 1978, n. 01016.

Regolamento di attuazione della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8inerente le modalità di esercizio della funzione di prevenzione ed estinzione degli incendi e la ripartizione delle relative competenze fra gli organi del Corpo forestale regionale. [*]

(B.U. 5 luglio 1979, n. 71).

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

     VISTO l'art. 9 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, che prevede l'emanazione di apposita normativa, ai sensi dell'art. 46 dello Statuto, per definire le modalità di esercizio della funzione di prevenzione ed estinzione degli incendi, nonché la ripartizione delle competenze fra gli organi del Corpo forestale regionale;

     VISTI la relazione e l'annesso schema di regolamento redatti dal Gruppo di lavoro costituito con D.P.G.R. n. 01396/Pres. del 22 giugno 1977;

     SULLE CONFORMI deliberazioni della Giunta regionale n. 892 di data 22 marzo 1978 e n. 4904 del 20 dicembre 1978;

 

DECRETA

 

     E' approvato il regolamento concernente le modalità di esercizio della funzione di prevenzione ed estinzione degli incendi e la ripartizione delle relative competenze fra gli organi del Corpo forestale regionale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, nel testo allegato e facente parte integrante del presente provvedimento, composto di 20 articoli.

 

REGOLAMENTO

  di cui all'articolo 9 della L.R. 18 febbraio 1977, n. 8 concernente le

  modalità di esercizio della funzione di prevenzione ed estinzione degli

  incendi e la ripartizione delle relative competenze fra gli organi del

Corpo forestale regionale.

 

Art. 1.

     Ai fini dell'esclusione dall'assoggettabilità dei terreni indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 della L.R. 18 febbraio 1977, n. 8, ai divieti posti dal «Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi» si intendono:

     - per colture legnose: anche gli impianti di pioppicoltura o di altre specie forestali a rapida crescita, che comportino lavorazioni del terreno o del soprassuolo da eseguirsi con criteri agronomici;

     - per centro abitato: ogni aggregato di case abitabili con interposte strade, piazze, orti e simili;

     - per zone industriali le aree su cui insistono insediamenti industriali o artigianali funzionanti.

     Restano altresì escluse dai divieti previsti dal Piano le attività svolte nei fabbricati isolati abitabili o comunque agibili e nelle loro immediate adiacenze, purché le attività medesime non creino effettivo pericolo d'incendio.

 

     Art. 2.

     Il «Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi», di cui all'art. 2 della L.R. 18 febbraio 1977, n. 8, è elaborato a cura dell'Assessorato dell'agricoltura delle foreste e dell'economia montana - Direzione regionale delle foreste, tenendo presenti le indicazioni fornite allo scopo del coordinamento previsto dall'art. 1, 2º comma, della legge 1º marzo 1975, n. 47, dal Ministero per l'agricoltura e le foreste.

 

     Art. 3.

     Il programma organico di ricostruzione forestale, di cui all'art. 2, 3º comma, della L.R. 18 febbraio 1977, n. 8, è redatto su base distrettuale a cura degli Ispettorati ripartimentali delle foreste ed indica le tecniche e le priorità di esecuzione dei lavori.

 

     Art. 4.

     Alla scadenza del quinquennio di validità del Piano si provvede all'approvazione del nuovo Piano con le modalità previste dall'art. 3, primo, secondo e terzo comma, della L.R. 18 febbraio 1977, n. 8.

     Durante il periodo di validità di ciascun Piano, l'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana può formulare nuovi criteri finalizzati alla revisione del Piano medesimo.

     Il verificarsi di un evento di eccezionale gravità, dichiarato tale con decreto del Presidente della Giunta regionale, è condizione per la revisione straordinaria del Piano.

 

     Art. 5.

     Per lo svolgimento del servizio antincendio l'Amministrazione regionale provvede a mettere a disposizione del C.F.R. i terreni e le infrastrutture necessarie per l'apprestamento delle opere e il ricovero dei mezzi di cui all'art. 4 della L.R. 18 febbraio 1977, n. 8.

 

     Art. 6.

     Le aree boscate danneggiate o distrutte dal fuoco di cui all'art. 6 della L.R. 8/77 saranno rilevate con le modalità che lo Stato impartirà sulla base della Legge quadro 1º marzo 1975, n. 47.

 

     Art. 7.

     All'inizio di ogni anno è reso noto lo stato di grave pericolosità, di cui all'art. 7 della L.R. 18 febbraio 1977, n. 8, mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del relativo decreto del Presidente della Giunta regionale.

     Il decreto suindicato prevede:

     - la durata dello stato di grave pericolosità, che può essere determinata con l'individuazione di un unico periodo ovvero di più periodi nel corso dell'anno;

     - le zone territoriali comprese nel Piano, classificate in base al grado di pericolo d'incendio;

     - i particolari divieti previsti specificamente per i periodi dichiarati di grave pericolosità;

     - le sanzioni amministrative da applicarsi ai sensi dell'art. 13, 2º comma, della L.R. 18 febbraio 1977, n. 8, per le trasgressioni di divieti suindicati.

     Il suddetto decreto del Presidente della Giunta regionale prevede inoltre lo stato di grave pericolosità conseguente ad eccezionali andamenti meteorologici particolarmente sfavorevoli, da accertarsi da parte del Direttore regionale delle foreste e da pubblicizzarsi mediante stampa, radio ed altri mezzi di divulgazione.

 

     Art. 8.

     Ai sensi dell'art. 8 della L.R. 18 febbraio 1977, n. 8, alla Direzione regionale delle foreste spetta di emanare le direttive per il servizio antincendio, di provvedere alla gestione delle relative spese di funzionamento, di curare l'addestramento del personale, nonché di attuare corsi di perfezionamento per i dipendenti forestali svolgenti compiti di direzione delle operazioni antincendio.

 

     Art. 9.

     Ai sensi dell'art. 8 della L.R. 18 febbraio 1977, n. 8, gli Ispettorati forestali, i Distretti antincendio e le Stazioni forestali svolgono le funzioni tecnico-cooperative di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.

     Gli Ispettorati ripartimentali delle foreste tengono i rapporti con la Direzione regionale delle foreste; sono responsabili dell'attività dei propri Distretti, dei quali coordinano altresì il servizio; tengono i collegamenti con i Comandi provinciali dei VV.FF. e con i Comandi militari territoriali; assistono i Comuni per quanto concerne la costituzione ed il mantenimento delle squadre volontarie antincendio, provvedono alle dotazioni di opere e mezzi, nonché alla loro manutenzione.

 

     Art. 10.

     I Distretti antincendio esplicano, limitatamente alla gestione dei mezzi antincendio ad essi assegnati, funzioni di coordinamento dell'attività delle Stazioni forestali rientranti nel loro ambito di competenza.

 

     Art. 11.

     Le Stazioni forestali costituiscono i nuclei antincendio e come tali svolgono ogni attività di prevenzione, sorveglianza, avvistamento, segnalazione e di pronto intervento nell'estinzione degli incendi boschivi.

     Le Stazioni forestali si avvalgono, ove disponibili, delle squadre antincendio allo scopo addestrate ed impiegate in economia

dall'Amministrazione regionale; possono altresì avvalersi delle associazioni volontarie di cui all'articolo 10, 2º comma della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, nonché di singoli volontari.

 

     Art. 12.

     Nello svolgimento dell'attività di estinzione degli incendi si configura Direttore dei lavori, cui spetta la responsabilità degli interventi che dirige, il dipendente forestale di qualifica più elevata o, a parità di qualifica, con maggiore anzianità nella stessa.

     Ordini e direttive possono comunque essere impartiti da dipendenti forestali di qualifica superiore al Direttore dei lavori, anche se non presenti sul luogo delle operazioni, i quali se ne assumono la relativa responsabilità.

     Qualora sia necessario agire con più squadre, la responsabilità di ciascuna di esse spetta al dipendente forestale, componente della squadra medesima, di qualifica più elevata o, a parità di qualifica, a quello con maggiore anzianità nella stessa; in caso di ulteriore parità funzionale, viene data prevalenza all'età. Il responsabile della squadra agisce nell'ambito delle direttive ricevute.

 

     Art. 13.

     Il Direttore dei lavori deve mettere a disposizione dei dipendenti forestali, dei componenti le squadre antincendio e dei volontari comunque impiegati nelle operazioni di estinzione degli incendi i mezzi personali di protezione, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547.

     Il Direttore dei lavori deve curare, altresì, la concreta applicazione dell'art. 11 della L.R. 18 febbraio 1977, n. 8, ed a tal fine, provvede in particolare ai seguenti adempimenti:

     a) redige l'elenco del personale intervenuto;

     b) provvede alla trasmissione all'I.R.F. competente dell'elenco suddetto per il versamento degli oneri assicurativi, nonché per la liquidazione della indennità di rischio e del compenso orario;

     c) organizza l'intervento operativo mediante la dislocazione delle squadre, dispone i turni di intervento, i mezzi e la vigilanza.

     L'intervento di estinzione nelle ore tra il tramonto e l'alba è lasciato alla discrezionalità del Direttore dei lavori.

 

     Art. 14.

     Ad integrazione del regolamento emanato con D.P.G.R. 10 novembre 1977, n. 01985/Pres. (mansionario), al personale non appartenente al C.F.R., assegnato alla Direzione regionale delle foreste e agli Uffici periferici dipendenti, possono essere affidati compiti attinenti al servizio antincendi boschivi, con esclusione delle specifiche operazioni tecniche di estinzione del fuoco.

 

     Art. 15.

     Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della L.R. 18 febbraio 1977, n. 8, ogni Comune deve tenere l'elenco dei volontari antincendio.

     L'iscrizione all'elenco suindicato si effettua a seguito di pubblico avviso del Sindaco, il quale verifica il possesso dei seguenti requisiti:

     a) età non inferiore ai 18 e non superiore ai 60 anni;

     b) idoneità psicofisica da accertarsi dall'Ufficiale sanitario;

     c) buona condotta.

     La cancellazione dall'elenco di un iscritto è disposta dal Sindaco nei seguenti casi:

     1) sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui sopra;

     2) ingiustificate e ripetute assenze nelle operazioni di spegnimento;

     3) negligenza nell'espletamento del proprio servizio.

     Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco, ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata agli Ispettorati ripartimentali delle foreste tramite le Stazioni forestali.

 

     Art. 16.

     Ogni Comune provvede alla sede del Servizio antincendio ed ai locali per la custodia e la manutenzione degli attrezzi e materiali in dotazione.

 

     Art. 17.

     Sulla base dell'elenco dei volontari antincendio, istituito presso ogni Comune, possono essere formate squadre antincendio dirette da un caposquadra nominato dal Sindaco.

     In assenza del caposquadra, responsabile della stessa è il più anziano dei componenti.

 

     Art. 18.

     Le squadre di cui all'articolo precedente provvedono alla estinzione degli incendi boschivi anche autonomamente.

     Dal momento in cui il personale forestale raggiunge il luogo delle operazioni, la responsabilità e la direzione dei lavori spetta al dipendente forestale di qualifica più elevata presente sull'incendio, fermo restando che il caposquadra dei volontari può dirigere un gruppo di intervenuti nell'ambito delle direttive ricevute.

     Qualora lo spegnimento dell'incendio avvenga prima dell'intervento del Corpo forestale regionale, il capo squadra è tenuto a:

     1) redigere l'elenco del personale intervenuto;

     2) indicare il tempo impiegato per le operazioni di estinzione dei singoli partecipanti;

     3) trasmettere al Sindaco, per il visto di conferma, i documenti suddetti che saranno quindi dal Sindaco inviati alla Stazione forestale competente.

 

     Art. 19.

     L'Amministrazione regionale può provvedere a fornire le squadre dei volontari comunali dell'equipaggiamento e dell'attrezzatura di estinzione degli incendi nella misura e con le modalità previste dal Piano regionale di difesa dei boschi dagli incendi.

 

     Art. 20.

     La «Carta del grado di pericolosità» alla scala 1:100.000, allegata al Piano, deve essere depositata presso la Segreteria di ogni Comune a libera consultazione di chiunque ne voglia prendere conoscenza; deve essere altresì esposta al pubblico in ogni Stazione ed Ispettorato forestale.

 

 


[*] Per quanto concerne la denominazione degli Assessorati e/o delle Direzioni regionali vedi ora il combinato disposto degli artt. 7, 2 e 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.