§ 3.1.29 - Legge regionale 4 maggio 1973, n. 33.
Provvidenze per agevolare il ricorso al credito agrario di conduzione da parte di aziende e cooperative agricole.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:04/05/1973
Numero:33

§ 3.1.29 - Legge regionale 4 maggio 1973, n. 33.

Provvidenze per agevolare il ricorso al credito agrario di conduzione da parte di aziende e cooperative agricole.

(B.U. 7 maggio 1973, n. 18).

 

     (Omissis) [1].

 

 


[1] Fermo quanto previsto dall'art. 17 primo e secondo comma della L.R. 3 ottobre 1981, n. 70, la presente legge è stata abrogata ai sensi dell'art. 17 terzo comma della medesima legge regionale che ha regolamentato ex novo la materia.