§ 2.8.9 - Legge Regionale 6 aprile 1972, n. 11.
Intervento a sostegno dell'attività della Federazione regionale delle Casse rurali ed artigiane del Friuli-Venezia Giulia. [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 interventi straordinari e per finalità istituzionali
Data:06/04/1972
Numero:11


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo alla Società Cooperativa a responsabilità limitata «Federazione regionale delle Casse rurali ed artigiane del [...]
Art. 2.      Alla concessione del contributo si provvede con decreto dell'Assessore alle finanze.
Art. 3.      Per le finalità previste dalla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 20 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1976


§ 2.8.9 - Legge Regionale 6 aprile 1972, n. 11.

Intervento a sostegno dell'attività della Federazione regionale delle Casse rurali ed artigiane del Friuli-Venezia Giulia. [*]

(B.U. 11 aprile 1972, n. 12).

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo alla Società Cooperativa a responsabilità limitata «Federazione regionale delle Casse rurali ed artigiane del Friuli-Venezia Giulia» per sostenere il funzionamento e l'attività di assistenza, di coordinamento e di controllo nei confronti delle Casse rurali ed artigiane consociate.

 

     Art. 2.

     Alla concessione del contributo si provvede con decreto dell'Assessore alle finanze.

     E' fatto obbligo alla Federazione regionale di produrre all'Assessorato delle finanze, annualmente, una relazione dalla quale risulti il programma di attività della Federazione per l'anno cui il contributo si riferisce ed entro il termine che sarà stabilito nel decreto di concessione, una dichiarazione dalla quale risulti la specifica destinazione data al contributo.

 

     Art. 3.

     Per le finalità previste dalla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 20 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1976 [1].

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972, è istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 3 - Categoria IV - il capitolo 261 con la denominazione: «Contributo alla Federazione delle Casse rurali ed artigiane del Friuli- Venezia Giulia per il funzionamento e l'attività di assistenza, di coordinamento e di controllo» e con lo stanziamento di lire 20 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 448 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 (Rubrica n. 3 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

     L'onere di lire 20 milioni relativo all'esercizio 1972 fa carico al sopracitato capitolo 261 e quello analogo previsto per ciascuno degli esercizi dal 1973 al 1976 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

 

 


[*] Per quanto concerne la denominazione degli Assessorati e/o delle Direzioni regionali vedi ora il combinato disposto degli artt. 7, 2 e 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.

[1] Vedi anche l'art. 11 della L.R. 27 giugno 1975, n. 42.