Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.5 ordinamento e circoscrizione dei comuni |
Data: | 25/06/2002 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. (Differimento della soppressione delle Comunità montane). |
Art. 2. (Integrazione del finanziamento delle Comunità montane per l’anno 2002). |
Art. 3. (Entrata in vigore). |
§ 2.5.15 - L.R. 25 giugno 2002, n. 15. [1]
Norme urgenti in materia di Comunità montane.
(B.U. 26 giugno 2002, n. 26).
Art. 1. (Differimento della soppressione delle Comunità montane).
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della
(Omissis).
Art. 2. (Integrazione del finanziamento delle Comunità montane per l’anno 2002).
1. In relazione al disposto di cui all’articolo 2, comma 1, della
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 4.194.408 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 1603 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dall’unità previsionale di base 53.6.8.1.920 del precitato stato di previsione della spesa, con riferimento al fondo globale di parte corrente iscritto al capitolo 9700 del citato documento tecnico (partita n. 93 del prospetto D/1 allegato al documento tecnico medesimo).
Art. 3. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 1 della