Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici |
Data: | 22/01/1988 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. La durata dell'Ufficio per gli affari comunitari ed i rapporti esterni istituito alle dipendenze della Presidenza della Giunta regionale con l'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. [...] |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione |
§ 2.1.24 - L.R. 22 gennaio 1988, n. 2. [1]
Ulteriore proroga del periodo previsto dall'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni.
(B.U. 25 gennaio 1988, n. 8).
La durata dell'Ufficio per gli affari comunitari ed i rapporti esterni istituito alle dipendenze della Presidenza della Giunta regionale con l'articolo 6 della
Restano ferme le disposizioni dell'articolo 1, secondo e terzo comma, della
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 1 della