§ 1.4.8 - Legge Regionale 17 agosto 1989, n. 19.
Modifiche dell'esercizio del controllo e della vigilanza sulle Unità sanitarie locali ed ulteriori disposizioni in materia di sanità.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 controllo ed amministrazione attiva degli enti locali
Data:17/08/1989
Numero:19


Sommario
Art. 1.      1. E' soppresso il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 17.
Art. 2.      1. L'articolo 2 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 17, è così sostituito:
Art. 3.      1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 17, è aggiunto il seguente articolo:
Art. 4.      1. Dopo l'articolo 2 bis della legge regionale 5 aprile 1985, n. 17, è aggiunto il seguente articolo:
Art. 5.      1. L'articolo 33 della legge regionale 15 maggio 1985, n. 21, è così sostituito:
Art. 6. 
Art. 7.      1. In materia di pubblicazione degli atti ed invio alla Commissione regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 17, si applicano alle Unità sanitarie locali le [...]
Art. 8.      1. Ai componenti delle Commissioni selezionatrici degli allievi da ammettere alle scuole e corsi di formazione professionale per il personale infermieristico, tecnico-sanitario e della [...]


§ 1.4.8 - Legge Regionale 17 agosto 1989, n. 19.

Modifiche dell'esercizio del controllo e della vigilanza sulle Unità sanitarie locali ed ulteriori disposizioni in materia di sanità.

(B.U. 18 agosto 1989, n. 89).

 

Art. 1.

     1. E' soppresso il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 17.

 

     Art. 2.

     1. L'articolo 2 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 17, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 17, è aggiunto il seguente articolo:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. Dopo l'articolo 2 bis della legge regionale 5 aprile 1985, n. 17, è aggiunto il seguente articolo:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     1. L'articolo 33 della legge regionale 15 maggio 1985, n. 21, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 6. [1]

     1. Dopo il primo comma dell'articolo 15 della legge regionale 16 luglio 1986, n. 29, viene aggiunto il seguente comma 1 bis:

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     1. In materia di pubblicazione degli atti ed invio alla Commissione regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 17, si applicano alle Unità sanitarie locali le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48.

 

     Art. 8.

     1. Ai componenti delle Commissioni selezionatrici degli allievi da ammettere alle scuole e corsi di formazione professionale per il personale infermieristico, tecnico-sanitario e della riabilitazione, istituiti presso le Unità sanitarie locali è attribuito il compenso lordo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 28 agosto 1987, n. 24.

     2. Ai medesimi componenti si applicano anche le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2, 5 e 6 e quelle dell'articolo 3 della legge regionale 28 agosto 1987, n. 24.


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.